
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova – 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
(OMISSIS) elettivamente domiciliato presso l’avv. (OMISSIS) che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(OMISSIS) spa elettivamente domiciliata/o in VIA (OMISSIS) GENOVA presso l’avv. (OMISSIS) che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria l’1/9/2015 (omissis) esponeva: di essere stato assunto da (OMISSIS) spa il 2 gennaio 2002 con qualifica di Dirigente; di esser stato nominato nell’anno 2007, dirigente responsabile della DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI E AFFARI GENERALI;
che tale Direzione aveva il compito di acquistare prodotti, servizi e opere che la datrice di lavoro non era in grado di realizzare con la propria organizzazione produttiva;
evidenziava che a seguito di procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, il GIP con ordinanza applicava di misura cautelare nel novembre 2014 lo riteneva responsabile di condotte di corruzione e di turbativa di gara a procedura aperta e che solo a seguito di tale ordinanza GIP, (OMISSIS) in data 14 gennaio 2015 formulava a suo carico atto di contestazione di addebito;
lamentando quindi la nullità del licenziamento intimatogli all’esito del procedimento disciplinare, a fronte di vizi di natura formale e a fronte della ritenuta inesistenza di condotte costituenti violazione di obblighi discendenti dal ruolo dirigenziale, ha convenuto in giudizio (OMISSIS) al fine di sentire dichiarare la nullità ovvero l’inefficacia del licenziamento de quo, con la condanna della ex datrice di lavoro a corrispondergli le retribuzioni maturate sino allo spirare del periodo di stabilità del contratto di lavoro, garantito in via convenzionale dall’azienda in data 8 febbraio 2012, quantificate in €
218.498.00 o in linea subordinata a corrispondergli l’indennità di preavviso e l’indennità supplementare nelle misure fissate dal CCNL di riferimento; si dà conto della circostanza che parte ricorrente deduceva nell’atto numerosi capitoli di prova per testimoni.
(OMISSIS) spa si è costituita in giudizio con memoria difensiva, contestando in maniera integrale la ricostruzione svolta in ricorso e concludendo per il rigetto del ricorso, avanzando domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno a seguito di proposizione di azione temeraria, ex art 96 cpc.
Parte ricorrente ha allegato, quale vizio formale dell’atto espulsivo, la mancata affissione del codice disciplinare; tale deduzione risulta infondata alla luce della granitica giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene non viziato il licenziamento disciplinare che trova fondamento in condotte contrarie a doveri fondamentali del dipendente, delle quali è agevolmente percepibile il disvalore; si cita al riguardo sentenza 22626/2013 che rileva che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore.
Ulteriore vizio denunziato in ricorso riguarda l’asserzione per la quale (OMISSIS) avrebbe assunto la decisione di adottare l’atto espulsivo anteriormente all’avvio della formale contestazione dia addebito, come emergerebbe dagli articoli pubblicati sugli organi di stampa cittadini, prodotti in causa.
Il Tribunale reputa la tesi infondata, per quanto suggestiva.
Va infatti osservato che l’art 7 della legge 300/70 ha costruito per il licenziamento disciplinare un sistema di garanzie imperniate sulla fondamentale esigenza di assicurare al lavoratore un’attività difensiva anteriore alla decisione finale del datore di lavoro, sistema che è stato arricchito dalla giurisprudenza della Suprema Corte attraverso la produzione di regole ricavate in via interpretativa/integrativa della ratio portante dell’art 7; da questo sistema di garanzie discende quindi l’irrilevanza di condotte datoriali che si collocano all’esterno del procedimento disciplinare delineato dal legislatore.
In tale senso si richiama la pronunzia della Cassaz. sez lav. n 8136/17 che ha evidenziato l’irrilevanza di comunicazioni dirette a terzi e quindi eventualmente anche agli organi di stampa.
Parte ricorrente ha eccepito, altresì, l’invalidità del licenziamento per violazione del principio di tempestività della contestazione, assumendo che (OMISSIS) a seguito dell’esecuzione nei propri uffici e nell’abitazione del (omissis) del decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova il 5/12/2013 era venuta a conoscenza dei fatti addebitati al suo dirigente; il ricorrente allega altresì di aver comunicato ad (OMISSIS) in persona dell’Amministratore delegato, l’intera vicenda, con riguardo prevalente alle cene con i (omissis), trasmettendo all’azienda il verbale di sequestro presso la propria abitazione; infine si evidenzia che l’azienda ha avuto conoscenza e contezza dei fatti sin dal dicembre 2013 in ragione della pubblicazione di diversi articoli di stampa, contenenti espliciti riferimenti alle condotte addebitate al ricorrente.
Il vizio denunciato dal procuratore del ricorrente non sussiste per i motivi che vengono illustrati.
In fatto occorre rilevare che il decreto di perquisizione e sequestro nonché l’annesso verbale di perquisizione e sequestro, prodotto da parte ricorrente doc. n 6 e n 7, non contengono alcun accertamento, neppure sommario circa le condotte tenute dal ricorrente e non potrebbe essere diversamente trattandosi di atti diretti ad acquisire fonti di prova allo stato carenti.
Il fatto poi che il ricorrente abbia comunicato ad (OMISSIS) la vicenda, naturalmente a scopo difensivo, non produce il risultato di dare evidenza oggettiva a condotte che debbono essere accertate dall’Autorità giudiziaria penale ovvero da organismi aziendali investiti di funzioni ispettive assegnate a soggetti qualificati; va subito affermato che nel caso di specie il decreto di perquisizione a carico del ricorrente non è riconducibile né alla prima ipotesi, né alla seconda.
In conclusione il primo atto che contiene un accertamento puntuale delle condotte del (omissis) è costituito dalla ordinanza del GIP, Giudice Bossi, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 6 novembre 2014; pertanto occorre fare riferimento al tempo di adozione di tale ordinanza per valutare se sia stato violato il principio di tempestività.
Essendo la contestazione disciplinare stata inviata al ricorrente il 14 gennaio 2015 ed avendo la contestazione un contenuto ampio perché relativo a plurime condotte, l’atto deve ritenersi tempestivo e privo di effetti invalidanti.
La Cassazione può confortare la svolta ricostruzione.
Cassaz. N 50/2017 ha affermato che la tempestività della contestazione disciplinare va valutata muovendo non dall’epoca dell’astratta conoscibilità dell’infrazione, bensì dal momento in cui il datore di lavoro ne abbia acquisito in concreto piena conoscenza, a tal fine non bastando meri sospetti.
Una più risalente giurisprudenza (Cass. 15 ottobre 1998 n. 10204 e n. 3948/2000) ha avvertito che indubbiamente la tempestività della contestazione deve essere correlata all’epoca in cui il datore di lavoro ha acquisito un’adeguata conoscenza dei fatti, ritenendo rilevante a tali effetti la notizia del decreto di rinvio a giudizio, con cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza delle specifiche contestazioni poste a base di detto rinvio a giudizio.
Risulta quindi acquisita la regola di diritto vivente che il datore di lavoro acquisisce la conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare solo allorchè riceva un atto di accertamento dal contenuto qualificato.
A/ RAPPORTI TRA COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO E PROCEDIMENTO PENALE
Una significativa sentenza della Suprema Corte (Cassaz. n 13294/2003) ha affermato che il giudice civile, ove non sussistano i presupposti per la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale, deve procedere all’accertamento dei fatti rilevanti ai fini dei rapporti civilistici, pur se i fatti stessi possano rivestire anche rilevanza penale e sia pendente un giudizio penale in merito ad essi, salva in ogni caso la possibilità di valutare autonomamente le prove acquisite nel procedimento penale
La medesima sentenza citata ha testualmente affermato:
il giudice davanti a cui sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l’imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto, deve accertare l’effettiva sussistenza di fatti, riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili oggettivi e soggettivi, l’adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva, mentre non può ritenere integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del lavoratore e di una ritenuta incidenza di quest’ultimo sul rapporto fiduciario e sull’immagine dell’azienda.”
La giurisprudenza successiva, Cassaz n 18513/16, ha osservato che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall’art 27 Cost concerne le garanzie relative all’attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna.
Pertanto l’autonomia del giudizio davanti al Tribunale del lavoro da quello penale unitamente alla regola legale di cui all’art 5 legge 604/66, che pone a carico del datore l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo soggettivo, comportano che il primo chiamato a conoscere di un licenziamento intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l’imputazione di gravi reati, deve accertare l’effettiva sussistenza dei fatti contenuti nella contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l’adeguato fondamento della sanzione disciplinare espulsiva.
B/ ESAME DELLE CONDOTTE FORMALIZZATE NELLA CONTESTAZIONE EX ART 7 LEGGE 300/00
Nel merito il Tribunale evidenzia i seguenti fatti.
Si premette che ciascuna delle condotte addebitate è stata realizzata quando il ricorrente aveva il ruolo di dirigente area Approvvigionamenti ed Affari generali.
La contestazione disciplinare formulata a carico di (omissis) riguarda i fatti che vengono ora trascritti:
A/ In data 16 maggio 2012 è stata organizzata una cena al ristorante (omissis) a cui hanno partecipato il ricorrente, (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), soci questi ultimi delle società (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), titolari con la convenuta di rapporti di fornitura; il costo della cena e delle prestazioni sessuali fornite da prostitute nei locali dell’esercizio è stato pagato dai (omissis)
B/ Analoga serata si è svolta il 2 agosto presso il ristorante (omissis) a Tortona dove (omissis) Brigida ha dichiarato di aver avuto un rapporto sessuale con il (omissis) per il quale è stata pagata da (OMISSIS) (OMISSIS), con € 200,00 in contanti.
C/ Nuovamente risulta che ulteriore cena sia stata organizzata il 18/10/2012 presso il ristorante IL FATTORE con (omissis) (omissis) e due prostitute; in sede di audizione del 14/12/2013 la (omissis) ha confermato di avere avuto un rapporto sessuale con il ricorrente e di aver ricevuto per la serata
€ 200,00 in contanti.
Nella contestazione si addebita inoltre al (omissis) quanto segue:
D/ In data 5 luglio 2013, vale a dire nella medesima giornata in cui (OMISSIS) aveva provveduto ad affidare ad (OMISSIS) srl /società che ha quali legali rappresentanti (omissis) e (omissis)/ il servizio complementare all’appalto originario di manutenzione all’interno della discarica di monte Scarpino, il dirigente è stato invitato a cena dai predetti (omissis).
E/ in data 26 luglio 2012 il (omissis) si è recato a cena ospite dei sig.ri (OMISSIS) presso il ristorante (omissis), cui è seguito un sms di ringraziamento inviato dal ricorrente.
F/ il ricorrente era a conoscenza che (omissis) ha omesso di dichiarare nei documenti allegati ad un procedimento di gara, dia ver ricevuto una condanna penale per una violazione edilizia; viene quindi addebitato al ricorrente di aver contattato al telefono il (omissis) per comunicare la circostanza e di aver detto che l’avrebbe tamponata.
Si evidenzia che per scelta espositiva vengono esaminate /in sentenza/ dapprima le condotte relative agli incontri del 5/7/13 e del 26/7/13 e successivamente viene valutata la conversazione telefonica tra il ricorrente e (omissis) culminata nella frase che “ l’avrebbe tamponata” .
Per completezza il Giudicante dà conto del fatto che vengono addebitate ulteriori condotte relative ai rapporti d’affari tra il ricorrente e (omissis) che si ritiene non rilevanti poiché la cognizione sulle condotte sub A,
B, C, D, E e F deve ritenersi esaustiva all’interno del presente giudizio di impugnativa di licenziamento .
Il Tribunale rileva che la contestazione disciplinare formulata prende le mosse dall’ordinanza del GIP applicativa della misura della custodia cautelare nei confronti del ricorrente, con un approccio da parte di (OMISSIS) sostanzialmente corretto, in quanto espressione di una valorizzazione delle sole condotte aventi incidenza sulla permanenza del rapporto fiduciario tra l’azienda e il suo dirigente; ne costituisce dimostrazione la circostanza che larga parte della contestazione riguarda la reiterata partecipazione del (omissis) a cene organizzate e pagate da (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), con la successiva fruizione di prestazioni sessuali di escort .
ESAME DELLE SINGOLE CONDOTTE
La sussistenza della condotta sub D, sopra descritta, risulta ampiamente dimostrata; invero dalla documentazione acquisita da questo giudice in corso di causa emerge che il ricorrente, nella qualità di responsabile del procedimento della gara finalizzata all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria di opere edili ed impiantistiche della discarica di Scarpino, nell’ambito della suddetta procedura cui parteciparono oltre venti imprese, in data 1/6/2012 assegnò i suddetti lavori a (OMISSIS) srl, che nell’occasione aveva offerto un ribasso pari al 58,58%
Risulta dai documenti in atti che a tale assegnazione provvisoria seguì la conclusione del contratto di affidamento delle opere alla società (OMISSIS) il 20/09/2012; successivamente, vale a dire il 5/7/2013, il ricorrente unitamente al (omissis) e al (omissis) decise di affidare alla (omissis) il servizio complementare all’appalto relativo alla manutenzione ordinaria delle opere della summenzionata discarica; la stessa sera del 5 luglio 2013, esattamente il
6 luglio alle ore 00,11 il (omissis) inviò un sms dal seguente testo a (omissis) azionista della (OMISSIS):
“grazie per la meravigliosa cena; vi siete superati!! ”.
Le indagini di PG hanno consentito di verificare che la cena fu offerta dai (omissis) nel ristorante (omissis) in Genova Sestri; si consideri che tutti i fatti che assumono rilievo agli effetti di tale contestazione risultano coperti da prova documentale; l’assegnazione dei lavori complementari alla (omissis) srl risulta infatti nella nota esplicativa in data 5 luglio 13 nella quale si legge che tra le opere previste nella attività di manutenzione erano ricomprese attività di scavi, riprofilature di scarpate, realizzazione di massicciate e stabilizzazione dei versanti per le quali risultava necessario l’utilizzo di un escavatore ed un automezzo quattro assi con le caratteristiche idonee;
si legge altresì che al raggiungimento dell’importo contrattuale con la ditta (OMISSIS) e la conseguente cessazione del servizio, si evidenziava la necessità di affidare alla (omissis) ulteriori, non originariamente previste, attività di manutenzione la cui esecuzione necessita nuovamente dell’utilizzo di tale escavatore, oltre ad un autocarro ed una pala gommata.
Ad avviso del Giudicante sia la determinazione di assegnare in via provvisoria, in data 1/6/2012, i lavori di manutenzione della discarica di SCARPINO, sia la successiva assegnazione sempre alla (omissis) di servizi complementari ai primi, riferibili entrambi al ricorrente che aveva anche il ruolo di responsabile del procedimento di gara, risultano contrari alla normativa legale relativa agli affidamenti di opere e lavori pubblici.
Riguardo alla prima decisione assunta, va evidenziato che il ricorrente, dopo l’assegnazione dei lavori alla (omissis) srl che aveva beneficiato di un ribasso straordinariamente anomalo pari al 59,59%, omise di richiedere ai (omissis) le giustificazioni di tale offerta, violando in tal modo la prescrizione di cui all’art 87 comma 2 del DLVO 163/2006 che dispone:
“Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.
Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo: a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
Il successivo art 88 del DLVO citato prevede che la richiesta di giustificazioni e’ formulata per iscritto e può indicare le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse;
è necessario al riguardo precisare che il ricorrente /che non va obliterato rappresentava (OMISSIS) nella qualità di dirigente dell’Area approvvigionamenti/ nel verbale 1/6/2012 di espletamento della gara e contestuale assegnazione delle opere, quale responsabile del procedimento pubblicistico aveva stabilito nel 39,919% la soglia oltre la quale, a partire dal primo classificato, avrebbero dovuto essere eseguite le verifiche circa la congruità delle offerte; è di tutta evidenza che il netto divario tra il 58,58% e la soglia del 39,919 avrebbe dovuto suggerire al ricorrente di effettuare serie verifiche anziché procedere alla stipula del contratto definitivo con la società posseduta dai (omissis).
il ricorrente, come detto, nel settembre del 2012 stipulò il contratto di affidamento lavori con la (OMISSIS) anziché escludere tale società dalla gara ovvero, quantomeno, tralasciando di richiedere congrue giustificazioni.
Nel luglio 2013 il ricorrente deliberò l’affidamento sempre alla società (omissis) del servizio complementare all’appalto originario; tale condotta va esaminata alla luce dell’art 57 del DLVO n 163/2006 che recita:
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e’ inoltre consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne’ nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche’ aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale.
Nel caso di specie, non emerge in base alla ricostruzione svolta nell’ordinanza del GIP applicativa della misura, alcuna circostanza imprevista tale da rendere necessario l’aggiudicazione da parte di (omissis) srl del servizio complementare all’appalto originario.
Invero la contestazione disciplinare, in quanto soddisfa il requisito della specificità attraverso l’indicazione dell’affidamento alla suddetta società del servizio all’appalto originario di manutenzione all’interno della discarica di monte scarpino delle cene intervenute il 5/7/13 ed il 26/7/12, ospite il ricorrente dei (omissis), poneva quindi il ricorrente nelle condizioni di articolare definite deduzioni istruttorie finalizzate a provare la imprevedibilità, al momento in cui fu stipulato il contratto originario di affidamento lavori, delle circostanze tecniche giustificative del servizio complementare; orbene l’omessa deduzione di specifici capitoli di prova circa la vicenda concretatasi il 5 luglio 2013 ed il contesto in cui si deliberò l’affidamento alla (OMISSIS) consente, sulla base delle risultanze complessive dei documenti di questo giudizio, di ritenere dimostrato l’inadempimento del ricorrente all’obbligo contrattuale di fedeltà e di correttezza nei confronti del suo datore di lavoro; in tale contesto di piena prova documentale, integrata dalle note esplicative redatte il 5 luglio 2013 a firma del ricorrente e di altri e dalla trascrizione degli sms n 30764 RIT 614/2012 e 9495 RIT 614/2012, si è palesato inconferente il capitolo probatorio n 41 del ricorso nel quale si assume che le due cene con i (omissis) erano del tutto avulse da qualsiasi atto amministrativo o gestionale svolto dal ricorrente.
Il fatto storico della cena svoltasi il 26 luglio 2012, emerge dall’ordinanza del GIP e dalle comunicazioni per sms provenienti dal ricorrente, una delle quali diretta all’amico (omissis).
Anche la condotta formalizzata sub F/ può ritenersi provata
L’evidenza di questa condotta è desumibile dall’ordinanza applicativa della misura, emessa dal GIP presso il tribunale di Genova, ove /pag. 39/ si legge che l’indagato (omissis) aveva omesso di dichiarare di essere stato condannato per una violazione edilizia con decreto penale divenuto esecutivo il 26/11/2006; sempre dall’ordinanza risulta che il (omissis) contattava il predetto (omissis) il 25/6/2012 per riferirgli la falsità dell’autocertificazione presentata dal padre ed al contempo per dirgli: “io l’ho tamponata”.
Peraltro, riguardo a tale condotta, emerge la prova diretta che è rappresentata dal verbale di trascrizione relativo a telefonata nr 7163 intercettata sull’utenza telefonia mobile in uso al ricorrente, redatto il 30 giugno 2012 pochi giorni dopo la telefonata in cui il (omissis) e l’interlocutore così si esprimono:
“ l’ultima gara che siete venuti a fare tuo papà non ha dichiarato reati, stateci un po’ attenti perché ce li ha”; (omissis): “ ah è vero, è vero”
(omissis): “io l’ho tamponata e l’ho tamponata perché ce lo avete detto cinquanta volte, omissis”
Tale condotta, ad avviso del tribunale, palesa nel ricorrente una pervicace negazione del proprio ruolo istituzionale di gestore imparziale del procedura di gara, in quanto dichiara apertamente di aver sistemato la pratica relativa alla falsa certificazione posta in essere da (omissis) (omissis);
ad avviso del Tribunale la gravità del fatto va apprezzata senza isolare il contegno consistito nell’aver dato comunicazione al (omissis) Daniele predetto circa la falsità dell’autocertificazione dal contesto nel quale esso si inserisce; in sostanza le risultanze degli atti evidenziano un dirigente di un’azienda a totale partecipazione pubblica che il primo giugno 2012 assegna provvisoriamente importanti lavori ad una società, e nel prosieguo la provvisorietà diventa definitività, e dopo venticinque giorni contatta telefonicamente l’azionista della società rassicurando che avrebbe tamponato la grave irregolarità agli effetti della partecipazione alla gara ed omette di segnalare l’irregolarità ai vertici aziendali; abbiamo quindi un dirigente che dimostra con plurime condotte l’inquinamento della sua funzione dirigenziale in quanto subordinata alla cura dell’interesse di un soggetto imprenditoriale partecipante ad una gara finalizzata all’affidamento di lavori per un importo base di circa € 650.000,00 .
Il tribunale reputa che tale condotta, considerata unitamente a quelle sopra verificate, incluso l’affidamento alla società (omissis) del servizio complementare all’appalto originario dei lavori di manutenzione nella discarica di Scarpino in spregio alla disciplina legale, concreti una chiara violazione del rapporto fiduciario incompatibile con la conservazione del rapporto lavorativo.
Soltanto ad abundantiam, il Tribunale osserva che anche le cene con annesse prestazioni sessuali organizzate dai (omissis) in modo sistematico per ottenere vantaggi in termini di acquisizione di commesse in virtù dell’intervento del ricorrente, oggetto delle contestazioni trascritte sub A e sub B, risultano pienamente provate.
In ordine al primo incontro conviviale in data 16/5/2012 la fonte di prova è costituita dall’ordinanza del GIP che descrive compiutamente come alle ore
19.43 del 16 maggio 2012 l’utenza del (omissis) agganciava la cella di NOVI LIGURE, la stessa attivata dall’utenza di (omissis) (omissis); inoltre dal verbale di trascrizione del testo sms n 4206 effettuata dalla PG risulta che la mattina del giorno dopo il ricorrente inviava a quest’ultimo il seguente messaggio:
“ grazie per la bella serata”; può quindi affermarsi che la sera del 16 maggio 2012 il (omissis) partecipò in Novi Ligure, quantomeno, ad una cena organizzata e pagata dai (omissis).
Relativamente all’episodio trascritto sub B, la prova della condotta oggetto di contestazione emerge in modo nitido.
Orbene dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al ricorrente e a (omissis) (omissis) è emerso che la sera del 2 agosto 2012 il primo raggiunse e cenò in compagnia dei (omissis) in un ristorante sito in Tortona e terminata la cena usufruì delle prestazioni sessuali di (omissis) e secondo prassi il giorno successivo il (omissis) con sms (omissis) (omissis) con tale comunicazione: “ancora grazie.. è stato molto piacevole”.
La condotta addebitata nella formale contestazione risulta quindi dagli atti di indagine puntualmente richiamati sia dalle dichiarazioni rese in sede di indagine da (omissis) il 14 dicembre 2013 che ha dichiarato che nell’estate 2012 presso il ristorante (omissis) conobbe il (omissis) presentatosi come avvocato ed incontrò nuovamente (omissis) (omissis) con il quale aveva avuto una relazione sentimentale;
in particolare la (omissis) ha dichiarato che terminata la cena lei e (omissis) si appartarono in una camera da letto e consumarono un rapporto; la donna ha altresì riferito che uscita dalla camera da letto , trovò soltanto (omissis) (omissis) ad aspettare; che quest’ultimo le diede in contanti € 200,00 quale corrispettivo delle prestazioni sessuali con il (omissis) e che (omissis) le offrì la cena; la illiceità della condotta tenuta dal ricorrente risulta manifesta, posto che i (omissis) nella loro qualità di proprietari delle quote di (OMISSIS) srl hanno ricevuto nel periodo 2010/2013 affidamenti da (OMISSIS), prevalentemente tramite atti formali sottoscritti dal ricorrente, lavori pubblici con un valore complessivo pari ad € 670.132,00, come emerge dalle annotazioni di p.g. utilizzate nell’ordinanza del GIP; in particolare emerge dai documenti prodotti dalla società convenuta che i servizi aventi ad oggetto la messa a disposizione di pale ed attrezzature per l’emergenza neve sono stati assegnati da (OMISSIS) alla società (OMISSIS) in via continuativa dal 2010 all’intero 2012, con ordini di pagamento a firma del ricorrente; va al riguardo puntualizzato che se (OMISSIS), ipoteticamente, ha fornito un servizio qualitativamente maggiore rispetto a quelle delle altre imprese esistenti nel mercato genovese, si configurava un obbligo assoluto,in capo al ricorrente, di astenersi dal frequentare sistematicamente i (omissis) al di fuori delle sedi istituzionali e dal usufruire di prestazioni sessuali procurate da (omissis) (omissis).
Considerata la reiterata violazione dell’obbligo di fedeltà nella gestione della funzione dirigenziale affidata dall’azienda nella materia dei lavori pubblici, il licenziamento intimato al ricorrente viene dichiarato legittimo, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria viene rigettata avendo il ricorrente promosso domanda con la quale ha anche impugnato il licenziamento per vizi di ordine procedimentale, relativamente ai quali non è agevolmente percepibile il connotato della temerarietà.
PQM
definendo il giudizio
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ad (OMISSIS) GENOVA spa le spese di lite liquidate in € 10.000,00 oltre al rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA; rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Genova 21/11/2017
Il Giudice
Alessandro Barenghi