Sentenza N. R.G. 276/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di Genova
Sezione Lavoro

 

N. R.G. 276/2021
La Corte D’Appello di Genova, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:

Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliere relatore

all’udienza in data 9 giugno 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di II grado

tra

OMISSIS (C.F. OMISSIS), assistito e difeso dall’Avv. OMISSIS

reclamante

e

OMISSIS (C.F. OMISSIS), assistito e difeso dagli Avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS

reclamato

OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
CONCLUSIONI:
per parte reclamante: Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza ex art. 1, comma 57, l.n° 92/12 del Giudice Monocratico del Lavoro presso il Tribunale di Imperia, n° 112/2021 pubblicata in data 17/9/2021 e comunicata in pari data, resa inter partes nel giudizio R.G. 240/2018 ed accertato lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e dei fatti di causa, secondo le modalità descritte in atti ed accertata e dichiarata, ove ritenuto necessario, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia di tutti gli atti del procedimento disciplinare oggetto di causa: 1) In via principale, ai sensi dell’art. 18, I e II comma, l.n° 300/70, così come modificato dalla l.n° 92/2012, dichiarare nullo il licenziamento irrogato al ricorrente con lettera del 28/2/2017 e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare OMISSIS., in persona del rappresentante legale pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro (salvo l’esercizio della facoltà di richiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione prevista dall’art. 18, 3° comma, l.n° 300/70 così come modificato dalla l.n° 92/2012) nonché al risarcimento del danno in favore dello stesso in misura pari ad un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, non inferiore a cinque mensilità, oltre agli interessi legali ovvero, se maggiore, alla rivalutazione monetaria nonché, infine, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 2) In via subordinata e salvo gravame, ai sensi dell’art. 18, IV comma, l.n° 300/70, così come modificato dalla l.n° 92/2012, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il licenziamento irrogato al ricorrente con lettera del 28/2/2017 per insussistenza dei fatti contestati ovvero, in subordine, perchè i suddetti fatti rientrano tra le condotte punibili con la sanzione conservativa meglio vista, da determinarsi in corso di causa, tra quelle previste dall’art. 3 del CCNL 11/4/2008 ovvero in subordine per tardività della contestazione di addebiti e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare OMISSIS., in persona del rappresentante legale pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro (salvo l’esercizio della facoltà di richiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione prevista dall’art. 18, 3° comma, l.n° 300/70 così come modificato dalla l.n° 92/2012) nonché al risarcimento del danno in favore dello stesso in misura pari ad un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità o in quella meglio vista, oltre agli interessi legali ovvero, se maggiore, alla rivalutazione monetaria nonché, infine, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 3) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, ai sensi dell’art. 18, V comma, l.n° 300/70, così come modificato dalla l.n° 92/2012, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il licenziamento irrogato al ricorrente con lettera del 28/2/2017 e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare OMISSIS., in persona del rappresentante legale pro tempore, a corrispondere al ricorrente un’indennità risarcitoria nella misura massima e, comunque, tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 4) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, ai sensi dell’art. 18, VI comma, l.n° 300/70, così come modificato dalla l.n° 92/2012, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il licenziamento irrogato al ricorrente con lettera del 28/2/2017 e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare OMISSIS., in persona del rappresentante legale pro tempore, a corrispondere al ricorrente  l’indennità risarcitoria nella misura massima e, comunque, determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. In via istruttoria: A) Insiste nelle istanze di esibizione e/o acquisizione di documentazione ai sensi degli artt. 210 e/o 213 e/o 421 c.p.c., proposte nella parte espositiva del ricorso di I grado in opposizione ex art. 1, commi 51 e seguenti l.n° 92/12. B) Insiste nell’istanza, già proposta in I grado all’udienza del 23/5/2019 e reiterata nella presente sede, di essere autorizzato a produrre certificato medico datato 11/3/2019 per le ragioni illustrate in espositiva.
per parte reclamata: Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così giudicare: a) in via principale: confermare la sentenza n. 112/2021 del Tribunale Ordinario di Imperia pubblicata in data 17/09/2021 e comunicata in pari data, respingendo quindi il reclamo ex art. 1, comma 58 e ss. della legge n. 92/12 e le domande tutte formulate dal Sig. OMISSIS nei confronti della reclamata società, siccome illegittime e infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa del presente atto, nonché delle pregresse memorie difensive delle precedenti fase del giudizio, con ogni conseguente statuizione; b) nel merito, in via subordinata (e salvo gravame), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande formulate ex adverso, condannare la reclamata società al pagamento unicamente della indennità sostitutiva del preavviso; c) nel merito, in via di gradato subordine (e salvo gravame), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande formulate ex adverso, condannare la reclamata società al pagamento unicamente della indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui al novellato art. 18, co. 5, della legge n. 300/1970, nella misura minima pari a 12 mensilità, per i motivi tutti indicati in narrativa del presente atto, nonché delle pregresse memorie difensive delle precedenti fase del giudizio; d) nel merito, in via di ulteriore, gradato subordine (e salvo gravame), nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di accertare la illegittimità del licenziamento ai sensi del novellato art. 18, comma 4, della legge n. 300/70, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, condannare la reclamata società al pagamento della indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 in misura comunque inferiore alle 12 mensilità, per le ragioni di cui al presente atto, nonché alle pregresse memorie difensive delle precedenti fase del giudizio; e) nel merito, sempre in via subordinata (e salvo gravame), in ogni caso di accoglimento anche solo in parte delle domande formulate ex adverso, dedurre, dall’ammontare del danno e/o dei crediti di lavoro che venissero riconosciuti in favore della reclamante, tutto quanto percepito dal Sig. OMISSIS per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con la società reclamata (trattamento di disoccupazione, TFR, etc.), nonché l’ammontare dei redditi di lavoro percepiti a qualsiasi titolo dalla reclamante successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta società (aliunde perceptum), nonché gli eventuali contributi versati in favore del reclamante in relazione al periodo successivo al licenziamento; f) in via istruttoria: e senza assunzione di oneri che non competono, si chiede ammettersi, ove occorra, prova diretta per interrogatorio della odierna reclamante e per testi su tutte le circostanze di fatto dedotte nella presente memoria, con particolare riguardo alle circostanze capitolate ai numeri da 1) a 138) e sotto lettere, da aversi qui, per brevità, integralmente ritrascritte e precedute – previa epurazione da ogni giudizio valutativo – dalla locuzione “Vero che”, rilevandosi che è contestata ogni diversa e contraria affermazione, prospettazione e/o documentazione, che con tali fatti non coincida; si indicano a testi, anche a prova contraria sulle circostanze ex adverso capitolate che dovessero, in denegata ipotesi, essere ammesse, i soggetti già indicati nei precedenti scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 112/2021 pubblicata il 17 settembre 2021 il Tribunale di Imperia confermava il rigetto del ricorso ex art. 1 co. 48 e ss legge n. 92/2012 promosso da OMISSIS al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli dalla OMISSIS. il 28.2.2017, con conseguente reintegra nel posto di lavoro ovvero, in subordine, per ottenere il pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, ovvero, in via ulteriormente gradate, ai sensi dell’art. 18 comma 6 l.n. 300/1970. Il Tribunale, affermata l’utilizzabilità delle riprese audiovisive fondanti l’imputazione degli episodi illeciti da parte della datrice di lavoro, riteneva provata la giusta causa del licenziamento. Secondo il Tribunale, il comportamento anomalo tenuto dal OMISSIS in occasione di due operazioni di cambio di denaro in gettoni da gioco, compiute alle ore 23,02 e alle ore 23,56 del 21 gennaio 2017, durante il turno quale croupier al tavolo FR2 della casa da gioco, provava che il suddetto si era appropriato di una banconota di € 100,00 in occasione di ciascuna delle due suddette operazioni di cambio, e quindi in totale di € 200,00. Il OMISSIS infatti aveva piegato in due le banconote ricevute dal cliente per il cambio prima di fare il gesto di inserirle nell’apposita cassetta, dalla quale non aveva estratto il cosiddetto tagliaburro, ossia l’apposita paletta funzionale all’inserimento della banconota; inoltre durante il turno aveva il taschino del gilet scucito, in violazione di quanto previsto dal regolamento della casa di gioco proprio al fine di evitare appropriazioni di denaro. Poiché dal controllo dell’incasso della serata era emersa la mancanza di due banconote da € 100,00, vi erano elementi di prova la cui “pregnanza specificità ed univocità” consentiva di ritenere provato per presunzione il furto del denaro da parte del lavoratore. Stante la gravità dei fatti, il Tribunale riteneva congrua la sanzione espulsiva, ed infondata la lamentata intempestività della contestazione disciplinare, intervenuta a 13 giorni di distanza dai fatti, e rigettava pertanto le domande, compensando parzialmente le spese di lite a fronte della novità della questione, dirimente, in punto ad utilizzabilità delle riprese audiovisive.
Con ricorso depositato in data 14/10/2021 OMISSIS proponeva reclamo ex art. 1, comma 58, l.n° 92/12 per i seguenti motivi: 1) la sentenza si fondava su una ricostruzione errata dei fatti di causa, frutto di una lettura parziale e non corretta del materiale istruttorio. Dalle deposizioni dei testi escussi era emerso che anche altri croupier usavano piegare le banconote, non estraevano la paletta tagliaburro e potevano avere il taschino scucito, senza che la datrice di lavoro fosse mai intervenuta con rilievi o contestazioni. Era inoltre emerso che non erano infrequenti discrasie tra gli importi presenti nella cassetta di valuta e quelli risultanti dal contatore. Ulteriormente, dall’espletata istruttoria era emerso che un cliente aveva segnalato irregolarità al tavolo da gioco in questione ma senza individuare un croupier preciso tra quelli che si erano avvicendati in quella serata, ed altresì che, nonostante la segnalazione, la società aveva visionato i filmati soltanto tre giorni dopo i fatti, omettendo tuttavia di visionare sia il filmato relativo al trasporto della cassetta che quello relativo alla cosiddetta “contazione”, avvenuta il successivo 22 gennaio, consentendo che detti filmati venissero distrutti senza essere visionati. Inoltre, ed inspiegabilmente, la datrice di lavoro aveva omesso di avvisare della segnalazione dell’illecito tanto la forza pubblica che i controllori comunali ed amministrativi, escludendoli di fatto dagli accertamenti. Il giudice di prime cure aveva valutato le condotte del lavoratore come anomale, sebbene non esistesse alcun regolamento né alcuna disposizione od ordine di servizio che stabilisse modalità obbligatorie da seguirsi per l’inserimento delle banconote nella cassetta della valuta né, tanto meno, secondo i passaggi indicati nella lettera di contestazione disciplinare. Circa la pretesa mancanza delle due banconote, circostanza del pari ritenuta avente valore indiziario, il reclamante osservava come i testi avessero confermato che non era infrequente che alcune banconote inserite dai croupier nella cassetta della valuta rimassero incastrate tra la cassetta ed il tavolo da gioco, con la conseguenza che, estratta la cassetta, dette banconote rimanevano incastrate sotto il tavolo ovvero cadevano o sul pavimento o all’interno della cassetta della valuta successiva. Peraltro dal filmato emergeva che quella sera l’Ispettore presente in sala, OMISSIS, dopo l’estrazione della cassetta della valuta, non si era chinato, come pure avrebbe dovuto, al fine di accertare che non vi fossero banconote incastrate, ma si era limitato a passare velocemente una mano sotto il tavolo. In merito al preteso ammanco, l’appellante rilevava come, secondo le deposizioni dei testi, capitasse frequentemente che le somme risultanti dalla cosiddetta “contazione” non coincidessero con le banconote risultanti dal contatore delle banconote situato sul tavolo da gioco, contatore che il croupier era tenuto ad azionare per ogni banconote inserita. I predetti elementi, unitamente alle risultanze emergenti dalla visione del filmato (che, pacificamente, non mostravano l’inserimento di banconote nel taschino), consentivano di affermare l’insussistenza della condotta contestata, escludendo che gli elementi posti alla base dell’impugnata sentenza potessero condurre ad una prova, sia pure presuntiva dei fatti addebitati. 2) la sentenza violava gli artt. 2727 e 2729, 1 comma cod. civ. avendo omesso di considerare elementi che, se soppesati, avrebbero impedito di affermare il raggiungimento della prova presuntiva. In particolare non erano state considerate le motivazioni addotte dal lavoratore per spiegare il motivo per cui, dalla riprese, risultava che una volta inserita la mano nel taschino aveva operato un movimento insistito all’interno di esso. Come comprovato dalla produzione dei piani terapeutici e dalle indicazioni e posologia del farmaco prescrittogli, i trattamenti ipoglicemizzanti iniziati nell’aprile del 2016 e protrattisi quanto meno sino al 2018, indicavano che all’epoca dei fatti le condizioni di salute del lavoratore erano tali da comportare frequenti pruriti ed irritazioni cutanee, concentrati in particolare nella zona addominale, luogo dell’iniezione del farmaco. Tanto è vero che dai filmati emergeva che tale movimento insistito era stato tenuto, nel corso del turno, in almeno ulteriori quindici occasioni, e non in coincidenza con operazioni di cambio del denaro. Inoltre in relazione alle operazioni di conta, il giudice di prime cure aveva preso in considerazione la sola deposizione del teste OMISSIS (responsabile della sicurezza e della tutela del patrimonio aziendale), ignorando i due documenti prodotti in proposito dalla datrice di lavoro, e le contestazioni circa la relativa attendibilità e congruità tempestivamente mosse dal OMISSIS, idonee ad inficiare la valutazione circa l’intervenuta prova della mancanza di due banconote da € 100,00. 3) Le videoriprese erano l’unica fonte di prova dell’addebito, e la sentenza doveva ritenersi errata avendole ritenute utilizzabili, nonostante l’autorizzazione concessa ex art. 4 St. Lav. dall’Ispettorato del Lavoro prevedesse espressamente che i fatti ripresi non potessero “essere in alcun caso oggetto di contestazione disciplinare o motivo di addebito nei confronti dei lavoratori anche se dovessero emergere durante la visione di una cassetta per dirimere una controversia con i clienti”. Inoltre erano state omesse le comunicazioni ed informazioni prescritte dalla legge, ed il , ulteriormente, aveva fatto unilateralmente una scelta su quali filmati conservare e quali distruggere senza consentirne ad altri la visione, con la conseguenza che l’intero procedimento disciplinare doveva ritenersi invalido, e le riprese inutilizzabili. 4) Il giudice aveva respinto l’eccezione di tardività della contestazione, intervenuta solamente il 3 febbraio 2017, senza tenere conto delle anomalie ed irregolarità della gestione dell’indagine da parte del OMISSIS; il quale, pur a fronte di una segnalazione di irregolarità da parte di un cliente all’ispettore Spelta Carlo, intervenuta la sera stessa di accadimento dei fatti, ed avendo la disponibilità dei filmati sin dal 21 gennaio, e delle risultanze della contazione sin dal 22 gennaio, aveva visionato solamente una parte dei filmati e ad alcuni giorni di distanza dai fatti. Peraltro la particolarità della fattispecie avrebbe preteso che la contestazione avvenisse nell’immediatezza dei fatti, al fine di verificare se le banconote fossero effettivamente negli indumenti del lavoratore e non incastrate nel tavolo o nella cassetta od altro. Le norme di legge, contrattuali, regolamentari, le prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro ed i principi di correttezza e buona fede avrebbero imposto di comunicare immediatamente la segnalazione agli organi di controllo amministrativi e comunali, di sospendere immediatamente il gioco al tavolo del ricorrente, di informare quest’ultimo della segnalazione, di consentirgli di visionare il filmato e di verificare, anche tramite eventualmente le forze dell’ordine, se le banconote fossero effettivamente nel taschino del gilet del lavoratore. Nulla di tutto ciò era avvenuto, ed anzi il OMISSIS aveva prestato ininterrottamente servizio anche nei giorni successivi, ossia dal 22 gennaio al 3 febbraio, adibito sia ai giochi francesi che ai giochi americani, implicanti in egual misura maneggio di denaro, senza che peraltro venisse sollevata contestazione alcuna. 5) Doveva ritenersi errata anche la ritenuta proporzionalità della sanzione, che non teneva conto dell’assenza di contestazioni disciplinari in oltre 30 anni di servizio.
Ritualmente costituitosi in giudizio la società convenuta ribadiva le proprie allegazioni in punto alle caratteristiche della roulette americana (cui era adibito il lavoratore la sera dei fatti) rispetto alla roulette francese, alle procedure da seguire per il cambio del denaro in gettoni e per l’inserimento delle banconote nella cassetta della valuta ed alle operazioni di chiusura dei tavoli da gioco. Ribadiva inoltre che l’ispettore OMISSIS alla chiusura del tavolo da gioco aveva verificato, come doveroso, che non vi fossero banconote incastrate; che le operazioni di movimentazione e trasporto della cassetta di valuta erano avvenute alla presenza di una guardia giurata, del Capo Tavolo, del controllore comunale e di un controllore amministrativo; che le operazioni di conta erano state effettuate il giorno successivo da un controllore amministrativo, da un controllore comunale e da un cassiere, e risultavano registrate in apposita distinta di conta; che l’istruttoria era stata effettuata da OMISSIS, responsabile della sicurezza e della tutela del patrimonio aziendale, a seguito della visione dei filmati e tenuto conto del raffronto tra quanto risultante dalla suddetta distinta di conta; che le immagini erano state riprese da telecamere installate a seguito di provvedimento autorizzativo della Direzione Territoriale del lavoro di Imperia in data 16 aprile 1993, successivamente modificato con provvedimento in data 26 luglio 2022; che l’utilizzo dell’impianto, per tal modo regolamentato, risultava formalizzato anche dall’art. 35 del CCL di Sanremo, ed era finalizzato alla risoluzione delle contestazioni di gioco ed alla tutela del patrimonio aziendale; che le riprese poste a fondamento della contestazione erano state regolarmente effettuate e conservate; che nella sala regia operavano due soli dipendenti cui era vietato di verificare l’attività dei lavoratori e che peraltro, dovendo sovrintendere a molteplici telecamere, non sarebbero neppure state in grado di farlo; che la contestazione disciplinare era stata tempestiva, considerata la durata della riprese da visionare (otto ore), la necessità per il OMISSIS di attendere ad ulteriori e gravose mansioni, e le tempistiche proprie del confezionamento della lettera di contestazione, demandato ad uno studio legale; che il non aveva avuto conoscenza immediata e diretta dell’appropriazione di denaro, stante quanto previsto dalla regolamentazione dell’operato degli addetti alla sala regia, ed aveva dovuto porre in essere un’istruttoria successiva per appurare i fatti; che l’istruttoria, anche testimoniale, espletata aveva dimostrato che quella sera un cliente aveva segnalato all’ispettore del Spelta possibili operazioni irregolari al tavolo ove erano impegnati, oltre al Colangneli, altri croupier; che lo Spelta aveva riferito la segnalazione al direttore dei giochi presente quella sera, sig. OMISSIS; che non essendo stato fatto il nome del OMISSIS e mancando contestazioni di gioco, non si era dato corso all’interruzione del gioco; che sino alla visione dei filmati non vi era pertanto certezza né in merito al contenuto delle condotte segnalate, né in merito al nome del croupier che le aveva poste in essere né in merito alla fondatezza o meno delle segnalazioni; che il Tribunale aveva fatto buon governo del materiale istruttorio; che i filmati mostravano che il OMISSIS aveva piegato le banconote, simulato il relativo inserimento nella fessura della cassetta di valuta e portano la mano chiusa all’altezza del taschino inserendola nel taschino stesso, e non riprendevano l’inserzione della banconote nella feritoia della cassetta di valuta; che le scuse addotte dal OMISSIS per giustificare i propri gesti erano pretestuose; che l’art. 17 del Regolamento del personale addetto ai giochi imponeva di tenere tutte le tasche cucite, ad eccezione del taschino della giacca e di due tasche posteriori dei pantaloni; che il fatto che altri croupier avessero avuto i taschini dei gilet scuciti così come l’eventuale tolleranza della violazione del regolarmente interno non giustificava comunque l’appropriazione di denaro; che l’utilizzo del contabiglietti presente sul tavolo da gioco non era obbligatorio da parte dei croupiers e pertanto era possibile una discrepanza tra quanto registrato dal contabiglietti ed il contenuto della cassetta di valuta; che il Tribunale penale di Imperia aveva condannato il OMISSIS per furto sulla base di autonoma istruttoria; che l’eccezione di inutilizzabilità delle riprese doveva ritenersi inammissibile in quanto lo stesso OMISSIS aveva prodotto la chiavetta USB contenente le video registrazioni chiedendo che ne venisse disposta la visione in udienza; che in ogni caso risultava inapplicabile l’art. 4 St. Lav. in quanto la condotta contestata era estranea al rapporto di lavoro e alle mansioni affidate al OMISSIS; che la visione dei filmati era avvenuta ex post, avendo il teste OMISSIS dichiarato che il direttore dei giochi OMISSIS gli aveva segnalato il giorno successivo ai fatti che, secondo un cliente, un impiegato non meglio precisato stava portando via soldi all’azienda; che in ogni caso detti impianti audiovisivi dovevano considerarsi strumenti di lavoro, in quanto tali sottratti alle procedure previste dall’art. 4 co. 1 St.Lav. come modificato dall’art. 23 D.Lgs. n. 151/2015; che il lavoratore aveva ricevuto adeguata informazione sulle modalità di uso degli strumenti di videosorveglianza e sull’effettuazione dei controlli, essendo pertanto soddisfatta la condizione prevista dall’art. 4 co. 3 St.Lav.; che la contestazione era stata tempestiva ed in ogni caso il diritto di difesa del lavoratore era stato garantito; che la sanzione risultava proporzionata, a fronte di condotte dolose e reiterate, nonché espressamente previste dall’art. 34 punto 4 del CCL di Sanremo.
All’udienza del 9 giugno 2022, a seguito di discussione orale, il Collegio si riservava la decisione.
Il reclamo è fondato.
Considerato che la contestazione disciplinare si fonda sulle riprese effettuate dalle telecamere presenti sul tavolo da gioco in cui il OMISSIS ha operato quale croupier la sera del 21 gennaio 2017, occorre in primo luogo valutare l’utilizzabilità delle suddette riprese, contestata dal lavoratore. Ciò in quanto le prove acquisite con modalità illecite devono considerarsi inutilizzabili in giudizio, ed ancor prima ai fini della contestazione disciplinare.
In proposito, il giudice di prime cure, preso atto che nella fattispecie l’installazione degli impianti audiovisivi utilizzati per le riprese era stata autorizzata dall’Ispettorato Provinciale del lavoro di Imperia con provvedimento del 16 aprile 1993, e che il successivo provvedimento dell’Ispettorato in data 26 luglio 2022 non aveva apportato modifiche alle modalità di utilizzazione delle registrazioni, muove dal rilievo che l’autorizzazione amministrativa prevedeva clausole volte a garantire “in modo pregnante la posizione del lavoratore, sancendo di fatto la possibilità di utilizzare legittimamente le riprese in questione, per così dire, soltanto in bonam partem”. Nei suddetti provvedimenti risulta infatti affermato e ribadito che “i fatti ripresi con le telecamere non possono essere in alcun caso oggetto di contestazione o motivo di addebito nei confronti dei lavoratori” e che le “registrazioni avranno validità esclusivamente a discolpa del lavoratore”. A fronte della tesi difensiva del datore di lavoro, secondo cui le garanzie disposte dall’art. 4 St.lav non sarebbero applicabili nella fattispecie, venendo in rilievo un contegno illecito, di natura extracontrattuale, nella sentenza impugnata si affronta la questione della sopravvivenza o meno, a seguito della modifica dell’art. 4 St. lav. ad opera del D.Lgs n. 151/2015, della categoria di elaborazione giurisprudenziale dei cosiddetti controlli difensivi. Ciò in quanto, in seguito alla modifica normativa, è stato esteso l’ambito applicativo dell’utilizzo degli impianti audiovisivi alla tutela del patrimonio aziendale, ed occorre pertanto interrogarsi se sia ancora giustificato “un regime di utilizzabilità diversificato per le riprese audiovisive finalizzate a preservare i beni datoriali”. Considerato che l’art. 4 si riferisce all’attività dei lavoratori, e non quindi ai comportamenti illeciti, e che la tutela della dignità e libertà del lavoratore non può ritenersi esigibile a fronte di condotte antigiuridiche integranti addirittura gli estremi del reato, il giudice di prime cure conclude ritenendo utilizzabili le riprese, pena un’interpretazione che si risolverebbe in un “eccesso di garanzia”. Considerata peraltro la novità della questione interpretativa, “non ancora delibata ex professo dalla giurisprudenza di legittimità”, nel rigettare il ricorso ha comunque compensato per metà le spese di lite1.
Le conclusioni del giudice di prime cure circa l’utilizzabilità delle riprese meritano di essere riconsiderate, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, nel frattempo pronunciatasi con una serie di sentenze, ed in particolare con la sentenza n. 25732/2021 del 22 settembre 2021 che, a fronte della novità della questione interpretativa “di indubbio rilievo nomofilattico della compatibilità dei cd. controlli difensivi, concetto elaborato dalla giurisprudenza precedentemente alla modifica dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori recata dall’art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015 (…) e dall’art. 5 d.lgs. n. 185/2016, con l’attuale assetto normativo”, pur non ritenendo opportuno il ricorso alle Sezioni Unite, ha fornito una serie di indicazioni, alla luce delle quali occorre esaminare la vicenda oggetto di causa.
Occorre prendere le mosse dal raffronto tra la formulazione originaria e quella aggiornata dell’art. 4 St.lav., tenuto conto che quest’ultima versione è quella applicabile ai fatti di causa ratione temporis;

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1 Per completezza, si osserva che la sentenza del Tribunale penale di Imperia, resa in data 18 dicembre 2019, in atti, sulla questione della legittimità delle riprese si limita a rilevare che l’impianto di video sorveglianza era stato “installato nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori come emerge dal documento 6 prodotto dalla Difesa in cui l’Ispettorato del lavoro con nota del 16.04.1993 autorizza la predetta installazione”

Art. 4. (Impianti audiovisivi)
E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita’ di controllo a distanza dell’attivita’ dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita’ per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalita’ di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita’ di controllo a distanza dell’attivita’ dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu’ regioni, tale accordo puo’ essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’ sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita’ d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

 

 

La questione è verificare se, all’esito delle modifiche, esiste ancora la categoria dei controlli a distanza cosiddetti difensivi, da ritenersi ammissibili in deroga alle previsioni dell’art. 4 L.n. 300/1970.
La Suprema Corte, nel prendere atto delle novità del testo riformato dell’art. 4 St.lav., ricostruisce in primo luogo l’indirizzo giurisprudenziale formatosi sull’originario dettato normativo. Secondo la più recente evoluzione di detto indirizzo giurisprudenziale, “i controlli datoriali a distanza, detti “difensivi”, non erano assoggettati ai presupposti di legittimità stabiliti dal previgente art. 4, secondo comma, St.lav. in presenza di due condizioni necessarie ed una eventuale. Era in primo luogo indispensabile che l’iniziativa datoriale avesse la finalità specifica di accertare determinati comportamenti illeciti del lavoratore. A tale ultimo riguardo poteva porsi il problema su come potesse adeguatamente esercitarsi il sindacato giudiziale sulla effettività (nonché veridicità) della finalità perseguita (ben potendo accadere che il datore esercitasse il controllo sull’attività lavorativa al di fuori di ogni garanzia e, per così dire, “a pioggia”, ossia sulla generalità dei dipendenti, sul presupposto, meramente affermato, di voler accertare la commissione di determinati illeciti ad opera di un singolo lavoratore). L’altro presupposto necessario era che gli illeciti da accertare fossero lesivi del patrimonio o dell’immagine aziendale (…). Il terzo presupposto era che i controlli fossero stati disposti ex post ossia dopo l’attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa; la sussistenza di tale presupposto offre plausibile attestazione della veridicità dell’intendo datoriale che, diversamente, non sarebbe, quale elemento facente parte della sfera interna del datore, agevolmente sindacabile (…)”. Rispetto a siffatto indirizzo giurisprudenziale, la Suprema Corte ha cura di precisare come apparisse comunque chiaro che anche i controlli difensivi non potessero essere esercitati liberamente “al di fuori di regole di civiltà e di criteri ragionevoli volti a garantire, con l’impiego di determinati accorgimenti e cautele, un adeguato bilanciamento tra le esigenze di salvaguardia della dignità e riservatezza del dipendente e quelle di protezione, da parte del datore di lavoro, dei beni (in senso lato) aziendali”; il che ha portato a ricostruire la disciplina dei controlli in questione mediante il richiamo ai principi di “buona fede e correttezza” nonché “di proporzionalità e pertinenza”. A proposito della proporzionalità e pertinenza, il bilanciamento degli interessi in gioco, stante l’invasività dei controlli difensivi, anche sotto l’aspetto temporale e delle modalità di attuazione, impone di verificare che non risultino eccedenti rispetto alle finalità del controllo, essendo pertanto necessario valutare se “il datore di lavoro avrebbe potuto utilizzare misure e metodi meno invasivi per raggiungere l’obiettivo perseguito (…)».
Passando all’esame delle problematiche interpretative poste dal testo novellato dell’art. 4 St.lav., la Suprema Corte osserva come “La giurisprudenza di merito e la dottrina si sono poste la questione della eventuale sopravvivenza dei c.d. “controlli difensivi” dopo la modifica dell’art. 4 St. lav. ad opera dell’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015. Né dall’una né dall’altra sono venute risposte univoche”. La Suprema Corte fornisce quindi una propria soluzione fondata sulla distinzione “tra i “controlli difensivi” in senso lato e quelli in senso stretto”. Premesso il rilievo che le modalità di funzionamento dei controlli di cui all’art. 4 St.lav. sono tutt’altro che circoscritti, “consentendo di tenere traccia di tutti i dati dell’attività di lavoro svolta dell’insieme dei dipendenti”, modalità che li rende non orientati specificamente sull’attività illecita, operando in modo indifferenziato sulle prestazioni rese da tutti i lavoratori, la Suprema Corte afferma la necessità di “distinguere tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell’art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e “controlli difensivi” in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro. Si può ritenere che questi ultimi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situino, anche oggi, all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4. In effetti, come è stato osservato, l’istituzionalizzazione della procedura richiesta dall’art. 4 per l’installazione dell’impianto di controllo sarebbe coerente con la necessità di consentire un controllo sindacale, e, nel caso, amministrativo, su scelte che riguardano l’organizzazione dell’impresa; meno senso avrebbe l’applicazione della stessa procedura anche nel caso di eventi straordinari ed eccezionali costituiti dalla necessità di accertare e sanzionare gravi illeciti di un singolo lavoratore”. Secondo la Suprema Corte “Ciò, naturalmente, non vuol dire che il datore di lavoro, in presenza di un sospetto di attività illecita, possa avere mano libera nel porre in essere controlli sul lavoratore interessato”, pena il “sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore”. Appare pertanto necessario l’accertamento del requisito del “fondato sospetto” della commissione di un illecito, costituente il presupposto della legittimità dei controlli difensivi. Ulteriormente, deve ritenersi rilevante il fatto che le informazioni utilizzate in sede disciplinare siano state raccolto prima o dopo l’insorgere del fondato sospetto, dovendosi congiuntamente effettuare una valutazione circa il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interesse dei beni aziendali e le imprescindibili esigenze di tutela della dignità e riservatezza del lavoratore. Secondo la Suprema Corte “il controllo ex post non può riferirsi all’esame ed all’analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 St.lav. prima dell’insorgere del “fondato sospetto”, poiché, in tal modo opinando, l’area del controllo difensivo si estenderebbe a dismisura, con conseguente annientamento della valenza delle predette prescrizioni. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe, in difetto di autorizzazione e/o di adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonché senza il rispetto della normativa sulla privacy, acquisire per lungo tempo ed ininterrottamente ogni tipologia di dato, provvedendo alla relativa conservazione, e, poi, invocare la natura mirata (ex post) del controllo incentrato sull’esame ed analisi di quei dati”. La Suprema Corte ha pertanto affermato il seguente principio di diritto:
“Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’art. 4 I. n. 300/1970, in particolare dei suoi commi 2 e 3.”
Con successiva sentenza n. 34092 del 12.11.2021 la Suprema Corte ha confermato le indicazioni di cui sopra, approfondendo il concetto di controllo difensivo in senso stretto. Afferma la Suprema Corte che, “per essere in ipotesi legittimo, il controllo “difensivo in senso stretto” dovrebbe quindi essere mirato, nonché attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto, sicché non avrebbe ad oggetto l’“attività” – in senso tecnico – del lavoratore medesimo. Il che è sostanzialmente in linea con gli ultimi approdi della giurisprudenza di questa Corte, più sopra richiamati, in materia di controlli difensivi nella vigenza della superata disciplina. Occorre però chiarire cosa si intenda per tale controllo. Esso infatti non dovrebbe riferirsi all’esame ed all’analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 St.lav., poiché, in tal modo opinando, l’area del controllo difensivo si estenderebbe a dismisura, con conseguente annientamento della valenza delle predette prescrizioni. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe, in difetto di autorizzazione e/o di adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonché senza il rispetto della normativa sulla privacy, acquisire per lungo tempo ed ininterrottamente ogni tipologia di dato, provvedendo alla relativa conservazione, e, poi, invocare la natura mirata (ex post) del controllo incentrato sull’esame ed analisi di quei dati. In tal caso, il controllo non sembra potersi ritenere effettuato ex post, poiché esso ha inizio con la raccolta delle informazioni; quella che viene effettuata ex post è solo una attività successiva di lettura ed analisi che non ha, a tal fine, una sua autonoma rilevanza. Può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni. (…)”
Con le suddette sentenze la Suprema Corte, preso atto di un dato normativo che giustifica soluzioni interpretative opposte, sceglie quindi di conservare uno spazio di ammissibilità dei controlli a distanza difensivi, sia pure maggiormente circoscritto.
A fronte della indubbia necessità di fornire una regola il più possibile chiara per il datore di lavoro che intenda effettuare controlli cd. difensivi, la Suprema Corte chiarisce comunque che il bilanciamento tra gli interessi contrapposti andrà effettuato necessariamente in concreto, sulla base della valutazione delle circostanze specifiche del caso sottoposto all’esame giudiziale, sia pure in una cornice di principi di carattere generale.
I controlli tramite apparecchiature a distanza si caratterizzano per la particolare incisività, consentendo la raccolta di una massa di informazioni visionabili anche a distanza di tempo dai fatti (con connessi problemi di trattamento di dati personali e di tutela della privacy). Il concetto di distanza non è infatti solamente spaziale ma anche temporale. Lo Statuto dei lavoratori non a caso ha dettato distinte discipline per il controllo esercitato da persone fisiche e per quello posto in essere tramite apparecchiature e strumenti audiovisivi. Un conto è il controllo operato da una persona fisica (guardia giurata, sorvegliante, superiore gerarchico), che interviene e contesta direttamente l’infrazione, consentendo al lavoratore di difendersi e prospettare le sue ragioni anche nell’immediatezza dei fatti: un conto è il controllo anonimo operato tramite un dispositivo posto nella esclusiva sfera di competenza del datore di lavoro. Il controllo tramite apparecchiature è sottoposto ad una regolamentazione estremamente rigorosa e garantista proprio in considerazione delle sue caratteristiche, che sono ritenute dalla legge particolarmente pericolose per la privacy, la libertà e la dignità del lavoratore. La particolare odiosità del controllo continuo, anonimo e impersonale è tale peraltro da determinare una condizione di potenziale stress da parte del lavoratore, osservato in via continuativa durante l’attività lavorativa. La ratio dell’art. 4 L.n. 300/1970 è quindi quella di tutelare in modo rigoroso i lavoratori da forme di controllo particolarmente insidiose, vietando i controlli intenzionali, aventi ad oggetto ab origine l’attività lavorativa, ed individuando le esigenze dell’impresa che rendono ragionevole il ricorso a forme di controllo preterintenzionali; controlli, questi ultimi, che saranno effettuabili unicamente previo accordo con le rappresentanze sindacali od acquisita la necessaria autorizzazione amministrativa, con salvezza del contraddittorio. Come reiteratamente ricordato dalla Suprema Corte, la relazione ministeriale di accompagnamento alla L.n. 300/1970 ha rimarcato che la vigilanza sul lavoro, benché necessaria all’organizzazione produttiva, va mantenuta in una dimensione “umana”, e non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza continua ed anelastica.
In sintesi, il principio che si può ricavare è che stanti le prerogative del datore di lavoro, uniche nel sistema dei contratti, che garantiscono la possibilità di conformare, dirigere, controllare in vario modo e sanzionare il prestatore di lavoro, finalizzandone la prestazione in modo proficuo all’organizzazione dell’impresa, determinate modalità di controllo, ritenute più invasive e pericolose rispetto a diritti di rilevanza costituzionale, devono essere necessariamente gestite in accordo con le organizzazioni sindacali o, in difetto, presidiate dalla necessità di un intervento autorizzativo reso dall’organo amministrativo nel contraddittorio delle parti.
Sul lato opposto, si pone l’esigenza di non lasciare impunite condotte illecite del lavoratore integranti ipotesi di reato, rispetto alle quali il datore di lavoro si pone non solo e non tanto come creditore di una prestazione, ma come soggetto passivo dell’azione criminosa; situazioni che hanno per l’appunto indotto la giurisprudenza, per la fisiologica prossimità ai casi concreti, ad allargare le maglie della legittimità dei controlli, creando la categoria dei controlli difensivi, in qualche caso con il rischio di tenuta dei principi di sistema. Rispetto a detta esigenza va infatti evitato il rischio di svuotare la portata dell’art. 4 St.lav., sicchè il recente intervento nomofilattico della Suprema Corte si è incentrato sull’individuazione degli elementi qualificanti del controllo difensivo, considerato che nuovo testo dell’art. 4 St.lav. ha incluso tra le possibili finalità di installazione ed utilizzazione dei suddetti impianti anche la tutela del patrimonio aziendale.
Fatte queste premesse di ordine generale, e passando all’esame del caso di specie, occorre in primo luogo rilevare che le riprese oggetto di causa sono state effettuate tramite impianti di controllo a distanza autorizzati ex art. 4 St.lav. nella vigenza dell’originaria formulazione della norma, con autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro di Imperia resa all’esito di compiuta istruttoria nel contraddittorio del datore di lavoro e delle rappresentanze sindacali. Detta autorizzazione, anche in seguito alle modifiche ed integrazioni apportate il 26 luglio 2002, chiarisce che “i fatti ripresi con le telecamere non possono essere in alcun caso oggetto di contestazione o motivo di addebito nei confronti dei lavoratori (…)” e che “i dipendenti a cui dovessero essere effettuate contestazioni da parte di organi di controllo nel corso del gioco, o che si dovessero avvedere di aver commesso un errore nelle operazioni di gioco, potranno richiedere di prendere visione immediata della registrazione dei fatti e, fermo restando che dette registrazioni avranno validità esclusivamente a discolpa del lavoratore, potranno chiedere che la stessa cassetta videoregistrata venga conservata con le modalità e per il tempo tecnico strettamente necessario (…) (cfr. docc. 16 e 17 di parte reclamata).
La datrice di lavoro, che nel 2002 si era attivata per ottenere un aggiornamento dell’originaria autorizzazione, non ha ritenuto di fare altrettanto a seguito della novella dell’art. 4 St.lav.
Secondo la difesa della Casa da gioco, l’ammissibilità delle riprese a tutela del patrimonio aziendale era già prevista dal CCL del 2016- 2018, in atti.
L’art. 35 del suddetto CCL, rubricato “Tutela del patrimonio aziendale”, prevede effettivamente una serie di “sistemi di controllo e prevenzione” concordati dalle parti, tra cui, in primis, le visite personali di controllo sul lavoratore ex art. 6 L.n. 300/1970.
Quanto agli impianti audiovisivi, nell’art. 35 citato le parti richiamano le disposizione dell’Ispettorato del lavoro che ne regolamenta “le modalità di utilizzo”, concordando, in aggiunta, di migliorare le modalità delle riprese audiovisive, l’installazione aggiuntiva di una seconda telecamera in ogni tavolo da gioco “in modo da consentire di dirimere con maggiore rapidità e certezza le contestazioni di gioco”, nonché il prolungamento dei tempi consentiti per la relativa conservazione. Le parti hanno altresì concordato, tra l’altro, di estendere le disposizioni dell’Ispettorato del lavoro “a tutte le operazioni di conteggio della valuta introitata ad ogni tavolo da gioco effettuate in sala conta, nonché a tutte le operazioni di trasporto delle valigette contenenti la valuta introitata al tavolo da gioco, al montacarico di piano e alla sala conta”.
La lettura congiunta dei provvedimenti autorizzativi dell’Ispettorato del Lavoro di Imperia e delle disposizioni del CCL in tema di tutela del patrimonio aziendale, vigenti all’epoca dei fatti di causa, inducono ad escludere dall’oggetto dei controlli a distanza tramite riprese audiovisive i comportamenti illeciti dei dipendenti della sala da gioco, pur se pregiudizievoli per il patrimonio aziendale, essendo dette riprese volte essenzialmente a consentire la pronta ed efficace risoluzione delle contestazioni di gioco ed a tutelare il patrimonio del a fronte di possibili illeciti di soggetti terzi. Ciò in quanto sia l’Ispettorato del Lavoro che le parti sociali (che espressamente richiamano il provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato) escludono tassativamente (“in ogni caso”) il trattamento dei dati a fini disciplinari, se non a richiesta e ad esclusiva discolpa del lavoratore. In coerenza con siffatta scelta, il Regolamento Impianto T.V.C.C. del , prodotto dalla reclamata, esclude espressamente che il personale addetto all’impianto possa svolgere “qualsiasi attività di controllo nei confronti del personale della Casa da Gioco” (cfr. doc. n. 14 di parte reclamata).
Una disciplina tanto rigorosa per l’utilizzo dei dati acquisiti tramite le registrazioni in questione si comprende se calata nella specifica realtà della Casa da gioco, ed avuto riguardo all’organizzazione complessiva della relativa gestione, che prevede e regolamenta una serie di attività di prevenzione e di controllo dell’operato dei dipendenti, anche da parte del Comune di Sanremo, titolare della concessione per l’esercizio del gioco d’azzardo.
E’ di tutta evidenza che le mansioni del croupier debbano svolgersi con la massima professionalità, correttezza e trasparenza, evitando opacità ed ambiguità, chiaramente inaccettabili in un contesto lavorativo caratterizzato dall’ingente movimentazione di denaro e frequentato da clientela da cui si pretende, del pari, il rispetto di determinate regole di comportamento, muovendosi tutti, lavoratori e clienti, in un ambiente in cui è autorizzato il gioco d’azzardo, con i rischi, l’eccitazione e la tensione propri di siffatte tipologie di intrattenimento.
In detto contesto, per il controllo dei lavoratori, oltre al già menzionato possibile ricorso alle visite ispettive ex art. 6 St.lav., esiste in primo luogo il Reparto dei Controllori Amministrativi, che, secondo quanto prevede l’apposito Regolamento (doc. n. 12 di parte reclamata) è preposto anche alla “salvaguardia del patrimonio aziendale”, ed è posto sotto le dipendenze del Responsabile della Sicurezza e del Patrimonio Aziendale (nella specie, il OMISSIS ); il quale è tenuto a collaborare con il Direttore dei Giochi, e deve dare le indicazioni al personale al fine di ottenere il rispetto di regolamenti ed ordini di servizio, vigilando tra l’altro sul rispetto delle norme concernenti l’abbigliamento dei dipendenti, “segnalando immediatamente al rappresentante della Direzione Giochi le eventuali infrazioni rilevate”. Tra i vari doveri dei Controllori Amministrativi vi è quello, a fronte di rilevanti irregolarità da parte dei dipendenti, di riferire senza ritardo al rappresentante della Direzione giochi, predisponendo dettagliato rapporto da inoltrare al Responsabile della Sicurezza e del Patrimonio Aziendale, chiedendo alla sala regia l’archiviazione delle relative immagini e, in accordo con la Direzione Giochi, sospendere eventualmente la prestazione dell’impiegato. Per quanto qui interessa, è inoltre facoltà del Responsabile della Sicurezza e del Patrimonio Aziendale di effettuare le verifiche contabili ritenute necessarie, tra l’altro, sulle varie casse di sala, ed accedere a tutti i dati relativi.
All’interno del opera inoltre il Corpo speciale di controllo del Comune di Sanremo, il cui Regolamento è del pari in atti (cfr. doc. 11 di parte reclamata). Nell’ambito del Corpo speciale di controllo sono previste le figure professionali del direttore, del vice direttore, dell’ispettore, del primo controllore e del controllore, le cui rispettive mansioni di controllo e prevenzione sono analiticamente dettagliate negli artt. 27, 28, 29 e 30 del suddetto Regolamento. Finalità del Corpo è lo svolgimento di attività di controllo e di prevenzione per garantire il regolare andamento dell’esercizio del gioco d’azzardo ed “esercitare in ogni momento il controllo (…) sulla conduzione della Gestione del Municipale sia sotto il profilo tecnico-funzionale, sia finanziario e morale”. I poteri di vigilanza e controllo, anche in funzione preventiva, attribuiti al personale del Corpo Speciale di Controllo sono assai incisivi, tanto da includere la facoltà, in casi di eccezionale gravità, ed in attesa delle superiori decisioni, o di sospendere cautelativamente dal servizio il personale addetto ai giochi, ovvero, a più ampia tutela della regolarità dei giochi, di disporre modifiche delle posizioni degli impiegati al tavolo, ovvero l’allontanamento dal tavolo in casi “di particolare necessità ed urgenza e per giustificati motivi”. Il Regolamento disciplina inoltre in modo analitico le mansioni del personale del Corpo speciale di controllo poste a presidio delle attività implicanti il maneggio di denaro, con specifico riguardo a “tutte le operazioni effettuate al tavolo da gioco”. Oltre ad essere previsto un apposito “servizio di controllo presso le casse di sala” per la cura del rilevamento dell’esatto ammontare delle somme convertite dai clienti in gettoni e per la relativa registrazione, viene disciplinato in particolare il dovere di controllo delle operazioni di cambio in gettoni e dell’introduzione dei biglietti di banca “nella cassetta della valuta”. La possibilità di intervenire immediatamente sul personale in servizio presso la sala giochi è prevista espressamente a fronte di qualsiasi comportamento che “pregiudichi o danneggi l’interesse o l’immagine dell’Azienda o del Comune”. Nell’ambito delle disposizioni relative al regolamento dei giochi, è poi espressamente contemplata la raccolta “di tutti i dati contabili od altri elementi comunque necessari alla determinazione della situazione finanziaria dei tavoli e dei giochi (…) prevedendo i modelli ed i tipi di distinte, verbali ed altra documentazione necessaria, le informazioni che vi devono essere raccolte, il personale incaricato e sottoscrivente”. Con riguardo poi alle operazioni di raccolta delle cassette di valuta, la regolamentazione include la possibilità di effettuare operazioni di conteggio “ ai tavoli”, oltre che in appositi locali, ed in ossequio alle prescrizioni di uno specifico ed ulteriore regolamento.
Esiste infinte il Regolamento del personale addetto ai giochi (cfr. doc. 31 di parte reclamata), che disciplina dettagliatamente ciascun gioco, e che, con specifico riguardo a quello cui era addetto il lavoratore nel caso di specie, prevede l’intervento, con compiti specifici di prevenzione e sorveglianza, di una pluralità di figure, ossia del direttore, del vice direttore, dell’assistente di direzione, dell’ispettore capo, dell’ispettore, del capotavolo e del sottocapotavolo. Ispettori capo e Commissari capo hanno “mansioni disciplinari” nei confronti degli impiegati, da svolgersi in collaborazione con gli ispettori e con i capitavolo. I capitavolo, in particolare, devono riferire all’ispettore di servizio “ogni minima irregolarità riscontrata al tavolo” ed in caso di “irregolarità di qualsiasi natura verificatasi al tavolo” sono ritenuti “corresponsabili”; nell’esercizio di tali mansioni sono coadiuvati dal sottocapotavolo. Con particolare riguardo alle operazioni di cambio (oggetto di contestazione disciplinare nella fattispecie in esame), l’art. 56 del regolamento prevede che i capitavolo esercitino “attivo controllo affinchè i biglietti di banca consegnati da clienti ai tavoli siano ben aperti e messi in evidenza dagli Impiegati prima del cambio, da annunciarsi chiaramente”. Per gli impiegati, la regolamentazione delle operazioni di cambio prescrive che le banconote “devono essere distese e contate prima del pagamento e dell’incasso, per il controllo”, che “I pagamenti, il cambio di denaro e gettoni, devono essere annunciati ad altra voce” e che “l’impiegato, ogni qualvolta effettua un cambio, deve distendere i gettoni ed aprire i biglietti in modo visibile e contare a voce chiara il valore corrispondente a quello ricevuto” (artt. 67, 78 e 79). E’ inoltre previsto l’obbligo degli impiegati di gioco e dei cambisti “di avere tutte le tasche cucite, ad eccezione fatta per il taschino della giacca e due tasche posteriori dei pantaloni” (art. 17); inoltre, “nell’atto di alzarsi dal tavolo devono, come è consuetudine, segnalare l’abbandono del posto con un live picchiar di mano” (art. 62). Il regolamento nulla prescrive circa il comportamento da seguire per l’inserimento del denaro nella cassetta di valuta, né per l’uso del contatore presente sul tavolo da gioco (uso che secondo la stessa datrice di lavoro non è obbligatorio).
Considerato che nel operano plurime figure professionali incaricate della vigilanza e del controllo sull’operato dei dipendenti, ed in particolare, dei croupier, che il CCL prevede espressamente la possibilità di effettuare visite ispettive ex art. 6 St.lav., che il si avvale altresì di guardie giurate, e che l’attività del personale addetto al maneggio di denaro è regolamentata con disposizioni aventi finalità all’evidenza preventiva rispetto a possibili appropriazioni di denaro, le particolari garanzie in favore dei lavoratori espressamente stabilite per i controlli a distanza, pur autorizzati in funzione della tutela del patrimonio aziendale, inducono quindi ad escludere che, rispetto a tale tipologia di controlli, residui uno spazio di ammissibilità per i controlli cosiddetti difensivi. Ciò tanto prima che dopo la novella dell’art. 4 St.lav., considerato che l’autorizzazione amministrativa è rimasta la medesima, ed avuto riguardo alle disposizioni del CCL vigenti all’epoca dei fatti. Senza considerare che, secondo la tesi interpretativa che afferma l’intervenuto assorbimento della fattispecie dei controlli difensivi nel nuovo testo dell’art. 4 co. 1 (per effetto dell’introduzione della previsione della finalità di tutela del patrimonio aziendale), tale effetto non sarebbe casuale, ma frutto di una scelta di bilanciamento rispetto alla rilevante apertura ai controlli a distanza introdotta dall’art.4 co. 2 novellato, per il caso in cui il trattamento dei dati avvenga mediante strumenti di lavoro o di controlli accessi e presenze. Riguardo a siffatto allargamento, deve osservarsi che la difesa della reclamata spende l’ulteriore argomento dell’ammissibilità dell’utilizzo delle videoriprese quali “strumenti di lavoro”, sull’assunto che senza le telecamere funzionanti il gioco al tavolo non potrebbe neppure avere inizio. Argomentazione difensiva all’evidenza priva di pregio, in quanto l’utilizzo dell’impianto di ripresa audiovisivo è di esclusiva competenza degli addetti alla sala regia, ed opera completamente al di fuori delle mansioni e della sfera di competenza del croupier.
A voler diversamente opinare, e dunque anche a voler ritenere che le specificazioni contenute nell’autorizzazione amministrativa non possano precludere al datore di lavoro un controllo a distanza che involga gli illeciti di gravità tale da configurare ipotesi di reato, l’ammissibilità del controllo cosiddetto difensivo andrebbe comunque vagliata nella prospettiva di un approfondito bilanciamento degli interessi in gioco avuto riguardo alle specificità del caso di specie, secondo le indicazioni fornite dalle recenti pronunce della Suprema Corte sopra richiamate.
Deve allora rilevarsi che le registrazioni poste alla base della contestazione disciplinare hanno riguardato la generalità dei croupier addetti al tavolo da gioco, trattando tutti i dati dell’attività svolta dagli stessi durante l’intero turno di lavoro. La condotta sanzionata, ossia la pretesa appropriazione di denaro durante l’operazione di cambio non rappresenta di certo un evento straordinario ed eccezionale, come comprovato dalle plurime figure professionali con specifica funzione di controllo sull’attività degli impiegati di gioco previsti dai regolamenti, e di fatto operanti in sala la sera dei fatti per cui è causa, e dall’esistenza di una regolamentazione dell’attività dell’impiegato di gioco, e dell’operazione di cambio in particolare. A fronte della particolare contiguità con il patrimonio aziendale da parte dei croupier, la datrice di lavoro ha quindi approntato una serie di accorgimenti e cautele che consentono l’esercizio del necessario controllo secondo modalità appropriate e pertinenti, senza che risulti quindi imprescindibile il ricorso alla videosorveglianza.
In merito alle modalità con cui si è proceduto al controllo, deve osservarsi che la datrice di lavoro, nonostante la segnalazione ricevuta da un cliente circa irregolarità compiute da uno degli impiegati al tavolo da gioco ove era addetto il OMISSIS (ma senza che ne venisse fatto il nome), non si è adoperata in alcun modo per approfondire e verificare nell’immediatezza i fatti, non avendo neppure ritenuto di raccogliere i dati del cliente, rimasto anonimo nonostante, per regolamento della casa da gioco, tutti gli avventori debbano essere identificati. In particolare, alcun rilievo è stato sollevato all’operato del OMISSIS, neppure in relazione al fatto, incontestato, del taschino del gilet scucito. La cassetta di valuta è stata prelevata a fine turno ed aperta per le operazioni di conta solamente il giorno successivo, sebbene, come detto, un controllo contabile fosse possibile la sera stessa, al tavolo da gioco. Né si è ritenuto di fare ricorso alle visite personali di controllo, previste dall’art. 35 del CCL, ed a cui i lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi.
Circa il requisito del fondato sospetto della commissione di illeciti, basti considerare che è la stessa reclamata ad affermare che, “sino alla visione dei filmati da parte del Dott. OMISSIS, avvenuta il giorno dopo, non vi era quindi alcuna certezza né in merito al contenuto concreto delle condotte segnalate dal cliente né in merito al nome del Croupier che le avrebbe poste in essere né, soprattutto, in merito alla fondatezza o meno delle segnalazioni” (cfr. pag. 42 memoria di parte reclamata). Lo stesso preteso ammanco di due banconote da € 100,00 (contestato dal lavoratore) per essere accertato ha imposto l’intera visione del filmato, in quanto, pacificamente, non esiste alcuna altra modalità attraverso cui, durante la serata, vengono registrati i tagli delle banconote complessivamente inserite nella cassetta di valuta dai croupier che si avvicendano al tavolo da gioco. Ne consegue che, anche voler considerare quale “fondato sospetto” la segnalazione di un cliente rimasto anonimo, e tanto generica da non aver giustificato alcun tipo di intervento durante l’intera serata, è evidente che il controllo non ha riguardato dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto, bensì dati precedentemente raccolti, e solo successivamente esaminati. Come correttamente osservato già nel vigore della precedente formulazione dell’art. 4 St.lav., e chiaramente sotteso alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata, il controllo difensivo non può essere qualificato tale ex post, giacché ragionando in tal modo si priverebbe di contenuto l’art. 4 St.lav, in quanto ogni controllo difensivo comporterebbe il preventivo controllo sul lavoratore e, viceversa, ogni controllo sul lavoratore potrebbe essere considerato difensivo nel momento in cui viene accertato il comportamento illecito. Con la conseguenza che la legittimità del controllo deriverebbe dall’esito dello stesso, condotto a posteriori e volto a verificare se ci sia stata o meno la commissione dell’illecito.
Circa il rispetto da parte del datore di lavoro dei canoni di correttezza e buona fede, nonché di proporzionalità, necessità e pertinenza nell’uso delle videoriprese in funzione “difensiva”, merita infine rilevarsi quanto segue. E’ in primo luogo incontestato, e comunque documentale, che manca una regolamentazione scritta del comportamento da seguire per l’inserimento delle banconote nella cassetta di valuta. L’istruttoria espletata in primo grado ha acclarato che le modalità di inserimento della banconota nella cassetta di valuta era lasciata “alle prassi” (come riferito dallo stesso teste OMISSIS, responsabile della sicurezza e esecutore dell’istruttoria che ha portato alla contestazione disciplinare per cui è causa), sicché poteva capitare sia che la banconota venisse piegata, sia che l’inserimento avvenisse con la mano “a cucchiaio”, e senza avvalersi del cosiddetto tagliaburro. Inoltre, l’uso da parte del croupier del contabiglietti presente sul tavolo da gioco in occasione dell’inserimento di ogni banconota nella cassetta della valuta, secondo quanto ammesso dalla stessa datrice di lavoro, non era obbligatorio, sicché detto strumento, pur esistente, non poteva supportare le verifiche circa l’incasso della serata. L’istruttoria svolta in primo grado ha poi consentito di acclarare la pluriennale tolleranza del datore di lavoro rispetto al fatto che i croupier avessero il taschino del gilet scucito; circostanza che parte reclamata, nella presente fase di giudizio, affronta con l’argomento difensivo sbrigativo per cui la tolleranza del datore di lavoro non può giustificare il furto. In realtà le circostanze tutte di cui sopra inducono ad affermare che, a fronte dei poteri insiti nella gestione dell’impresa, nel caso di specie il datore di lavoro ben avrebbe potuto utilizzare misure e metodi meno invasivi per raggiungere l’obiettivo perseguito.
A margine, deve inoltre osservarsi che nessun pregio può avere il rilievo secondo cui il controllo mediante audiovisivi a tutela del patrimonio aziendale, utilizzabile per rilevare condotte illecite di soggetti terzi, ove precluso a fronte di illeciti integranti reato dei lavoratori garantirebbe un ingiustificato eccesso di tutela; ciò considerato che, a differenza che per i soggetti terzi, le modalità della vigilanza sull’operato del lavoratore, variamente modulabili, appartengono alle scelte organizzative dell’impresa, preludono all’utilizzo di poteri sanzionatori che costituiscono un unicum nel sistema dei contratti, ed incontrano conseguentemente specifici limiti normativi, del pari variamente modulati, a presidio di diritti di rilevanza costituzionale.
Per tutto quanto sopra esposto, deve concludersi nel senso che le riprese oggetto di causa non possono essere utilizzate a fini probatori, e prima ancora a supporto della contestazione e del licenziamento disciplinare su cui è giudizio, con la conseguente mancata prova dei fatti contestati.
Non sussistono i presupposti per l’invocata tutela ex art. 18 co. 1 St.lav., non vertendosi in ipotesi di licenziamento nullo, trattandosi all’evidenza di fattispecie sussumibile nell’ipotesi dell’art. 18 co. 4 St.lav..
A fronte dell’illegittimità del licenziamento, parte reclamata va condannata alla reintegra del reclamante nel posto di lavoro, nonché al pagamento in favore del suddetto di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre accessori di legge.
Considerato che la decisione si fonda su pronunce della Suprema Corte sopravvenute alla decisione impugnata, e che prendono atto della complessità della questione interpretativa, rispetto alla quale né la giurisprudenza di merito né la dottrina sono pervenute a risposte univoche, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ex art. 92, 2 co. cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte D’Appello di Genova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto in data 14/10/2021 avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 112/2021 del 17/09/2021 così provvede:
accoglie il reclamo e, per l’effetto dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato da OMISSIS. a OMISSIS.
Condanna OMISSIS. alla reintegra del reclamante nel posto di lavoro ed al pagamento in favore del suddetto di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla reintegra, nella misura massima di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.
Condanna OMISSIS. al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, maggiorati degli interessi nella misura legale.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 9 giugno 2022

Il Consigliere estensore
Maria Grazia Cassia

Il Presidente
Giuliana Melandri