Sentenza n. 711/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Monocratico di Genova – 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. Margherita Bossi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da
OMISSIS
OMISSIS, in proprio e quali eredi di OMISSIS elettivamente domiciliati in PIAZZA OMISSIS GENOVA presso l’avv. OMISSIS che li rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso

RICORRENTI

CONTRO

OMISSIS S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in GENOVA Piazza Omissis, presso l’avv. OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Omissis per mandato in via telematica

CONVENUTO

Conclusioni:
come nei rispettivi atti

Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio, quali eredi del sig. Omissis, OMISSIS al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in vita dal de cuius per effetto della patologia mesotelioma peritoneale da questi contratta per esposizione professionale ad amianto, nonchè – iure proprio – al risarcimento del danno non patrimoniale subito per perdita del rapporto parentale.

A sostegno delle domande esponevano:

  • che il sig. Omissis aveva lavorato alle dipendenze della odierna OMISSIS (prima Ferrovie dello Stato) dal 1/7/1972 al 1/7/1987 come aiuto macchinista e macchinista;
  • che il Omissis era stato inizialmente adibito al trasporto passeggeri e poi adibito alla conduzione treni merci in forza a Deposito Locomotive di Genova Rivarolo;
  • che a tale unità operativa faceva capo la movimentazione su rotaia delle merci sulla linea Genova-Alessandria via Ronco Scrivia e che l’elevato numero di carrozze merci e la pendenza del tratto ferroviario comportavano la necessità di aggiungere un locomotore “ di spinta” in coda al treno per aumentare la capacità propulsive di quello di testa, che veniva sganciato una volta raggiunta la stazione di Ronco Scrivia;
  • che per percorrere la tratta un treno merci poteva impiegare anche sette ore (per cedere precedenze, per soste e manovre di sgancio e aggancio carrozze durante il percorso);
  • che il Omissis, quando era adibito al servizio di spinta percorreva la tratta per due o tre volte a seconda della durata del viaggio e del proprio turno lavorativo;
  • che quando invece era addetto alla conduzione del locomotore principale il viaggio comprendeva l’intero turno di lavoro;
  • che il Omissis occasionalmente è stato adibito anche al trasporto passeggeri;
  • che il Omissis permaneva a bordo del locomotore per tutto il turno lavorativo;
  • che per il trasporto delle merci Ferrovie dello Stato utilizzava i locomotori più vecchi e che quindi il Omissis si è trovato a condurre abitualmente locomotori modelli 626, 636 e 428, costruiti tra gli anni ’40 ed il secondo dopoguerra e rimasti in servizio fino agli anni ’80;
  • che tutte le coperture (“imperiali”) delle cabine di guida dei locomotori erano coibentate in amianto;
  • che nelle motrici diesel l’amianto era presente anche come componentistcia (nelle guarnizioni), mentre in quelle elettriche era presente sia nella componentistica sia nelle casse (caminetti, reostati ecc. v cap 13);
  • che le motrici condotte dal C. avevano amianto nelle testate delle cabine;
  • che i rotabili avevano una cabina ad alta tensione interamente coibentata in amianto, collegata direttamente alla cabina di guida e i macchinisti vi transitavano (cap 15);
  • che nel corso degli anni i ceppi frenanti, un tempo in metallo, vennero sostituiti da sistemi di arresto che montavano ferodi a base di amianto, simili a quelli già installati da anni sulle carrozze e che detti sistemi ad ogni frenata producevano polvere che veniva inalata dai macchinisti soprattutto quando si sporgevano dai finestrini per visionare l’area e controllare i movimenti del mezzo in occasione delle manovre;
  • che nei locomotori elettrici, almeno fino alla fine degli anni’70, erano presenti caldaie per scaldare i vagoni, coibentate in amianto;
  • che ogni macchinista effettuava in media almeno 10/20 visite macchina all’anno su motrici con presenza di amianto;
  • che a fine turno i macchinisti all’occorrenza effettuavano in rimessa la verifica del funzionamento dei reosttai e piccoli interventi di manutenzione per ripristinare collegamenti, all’interno dei vani motore, manipolando componenti in amianto;
  • che in generale il Omissis era esposto continuamente ad un forte inquinamento da polveri di amianto a causa dei movimenti ordinari del locomotore, del distacco e diffusione di fibre derivanti da vibrazioni e dagli interventi in cabina, sia durante la marcia che nel corso delle visite macchina;
  • che F.S. ha utilizzato amianto anche per la produzione di traversine di rotaie in cemento amianto che nel tempo hanno sostituito quelle più vecchie in legno;
  • che l’amianto sui locomotori è stato usato sotto forma di pannelli e fasce e che tra gli anni ’50 e gli anni ’70 l’uso dell’amianto è stato massiccio per la coibentazione delle cabine guida dei locomotori, per isolare i rotabili di nuova costruzione e per sostituire i materiali isolanti infiammabili (come il sughero) delle carrozze più vecchie;
  • che per coibentare una carrozza erano usati sino a 1.000 Kg di amianto
  • che i primi interventi di bonifica dei rotabili dall’amianto sono stati realizzati intorno alla metà degli anni ’80;
  • che tra gli anni’50 e la fine degli anni ’70, l’amianto era spruzzato, nella costruzione di nuovi rotabili, tra le lamiere della scocca delle carrozze ferroviarie, nelle sottocasse antirombo, nelle scaldiglie, nei vani contenenti l’impianto e le condutture, nel vano cassa acqua, nelle condotte dell’ara, sia nelle carrozze, sia per le locomotrici elettriche, sia per le elettromotrici;
  • che il sig. C. non fu mai informato della nocività dell’amianto, né istruito circa i rischi specifici cui era esposto e sulle cautele e dispositivi di protezione da utilizzare;
  • le cabine dei locomotori no avevano impianti di aspirazione e di abbattimento delle polveri;
  • nel corso del rapporto Ferrovie dello Stato non hanno mai osservato alcuna misura minima di cautela generale per limitare il contatto con l’amianto;
  • che nel corso del 2009 il C. ha avuto accesso al trattamento pensionistico e nel 2011 a seguito di comparsa di una neoformazione in prossimità dell’ombelico il C. fu sottoposto ad esami clinici ed ad un successivo intervento laparascopico portò a diagnosi di mesotelioma peritoneale;
  • che il C., ritenuto inoperabile, fu sottoposto a tre cicli di trattamento chemioterapico di tre cicli che comportarono pesantissimi effetti collaterali, quali dimagramento e marcato decadimento delle condizioni generali;
  • che a causa dei fortissimi dolori che accompagnarono il decorso della malattia fu subito preso in carico dall’Associazione Gigi Ghirotti per la somministrazione della terapia antidolore;
  • che in data 19/9/2012 il Omissis decedette;
  • che fin dall’esordio della malattia il Omissis perse l’autonomia e fu assistito, in ospedale e a domicilio, dal figlio convivente e dalla moglie per l’espletamento dei comuni atti della vita quotidiana;
  • che l’INAIL accertò ed indennizzò la malattia professionale mesotelioma peritoneale per esposizione a fibre di amianto, con valutazione della menomazione dell’integrità psicofisica nella misura dell’80%;
  • che a seguito del suo decesso, l’INAIL ha costituito una rendita ai superstiti in favore della vedova;
  • che il Omissis fu informato della patologia che lo aveva colpito e della sua incurabilità;
  • che entrambi il figlio ed il coniuge dalla malattia e dalla perdita del familiare ebbero pesanti ripercussioni sul proprio equilibrio psicofisico (meglio descritte ai capp. 57-60 del ricorso):

OMISSIS si è costituita ritualmente in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva ex art. 13 d.lgs 38/2000.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la manipolazione da parte del sig. Omissis di materiali contenenti amianto e quindi la sussistenza del nesso causale tra l’attività lavorativa svolta in OMISSIS e la patologia che ha condotto a morte il Omissis; in ogni caso ha contestato  profili di colpa in capo all’Azienda che:
-ha sempre adottato tutte le misure di protezione a tutela della salute dei lavoratori;
-ha assegnato ad ogni dipendente, secondo le relative mansioni, i dispositivi  di protezione individuale di base quali: casco, guanti, occhiali, mascherine ed abiti da lavoro. E’ disponibile documentazione che evidenzia come già, nel 1947, venissero forniti al personale dpi per lavorazioni in presenza di polveri sottili e tossiche (per coloro che erano esposti al rischio di inalazione di polveri, nel 1981, erano già utilizzate le maschere a facciale intero con elettro – respiratore modello “SIA-Spasciani” e filtro di classe P3, nonché le tute in dustex).
Ha in ogni caso sostenuto l’assenza di colpa, non essendovi all’epoca della pretesa inalazione di polveri di amianto consapevolezza a livello scientifico della pericolosità delle polveri di amianto, anche sotto il profilo della loro cancerogenicità.
E’ stata svolta l’attività istruttoria risultante dal verbale di causa.
E’ stata disposta consulenza tecnica d’ufficio per accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta dal Omissis e la patologia neoplastica che ha comportato il decesso del lavoratore.
All’esito dell’attività istruttoria, dopo ampia discussione orale, la causa è stata decisa, come da dispositivo letto in udienza.
Le domande svolte dai ricorrenti sono fondate e pertanto devono essere accolte.

Eccezioni preliminari

La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il d. lgs. n. 38/2000 (art. 13) avrebbe ricondotto alla copertura assicurativa il danno biologico da infortunio sul lavoro e da malattia professionale verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del citato d.lgs, con conseguente impossibilità di richiedere il risarcimento di tale voce di danno al datore di lavoro.
L’eccezione è infondata.
La malattia è stata diagnosticata in data 28/10/2011, denunciata successivamente e l’evento luttuoso è intervenuto il 21/9/2012.
Risulta certamente applicabile la legge 38/2000, entrata in vigore in data 25 luglio 2000, ma, secondo principi pacifici in giurisprudenza (si v., per  l’ampia trattazione della questione, che viene qui condivisa insieme ai suoi esiti e alla quale si rinvia richiamandola integralmente, la sentenza di questo Tribunale, est. Scotto, Malagoli c. ILVA, 26 novembre 2004, n. 1928/2004,  in particolare, le pagg. 14 e ss.), spetta al danneggiato solamente il c.d. danno biologico differenziale, operando l’esonero da responsabilità del datore fino all’ammontare del danno indennizzabile dall’INAIL.

Merito
 Sull’esposizione all’amianto

Sono circostanze certe, in quanto incontestate o provate dallo svolgimento dell’istruttoria svolta e/o dalla documentazione di causa:

  1. che il Sig. C. ha lavorato alle dipendenze della convenuta per circa 15 anni, dal 17/7/1972 al 1/7/1987;
  2. che, in particolare, ha svolto attività di aiuto macchinista e di macchinista;
  3. che le attività di aiuto macchinista e di macchinista hanno comportato esposizione del lavoratore ad amianto.

Su questo ultimo punto si vedano le dichiarazioni dei testi Omissis e Omissis (ex colleghi di lavoro del sig. Omissis,  presso  l’impianto di Ferrovie dello Stato di Rivarolo; il primo nel periodo 1972/1977-78, il secondo per tutto il periodo di lavoro del sig. Omissis) che hanno confermato quasi tutte le deduzioni attoree sulla presenza di amianto.
Per quanto qui rileva, il Omissis ha infatti riferito:
“Ho conosciuto il signor OMISSIS nel 1972 quando abbiamo frequentato il corso come aiuto macchinista. Il corso è durato 9 mesi e poi abbiamo iniziato a lavorare nell’impianto di Rivarolo, come aiuto macchinisti. Nello stesso impianto abbiamo lavorato fino al 1977/1978. Poi ho cambiato impianto e sono stato spostato in quello di Genova Brignole,   per svolgere il lavoro di aiuto macchinista.
Fino agli anni  2000, se ricordo bene, a Rivarolo il trasporto era prevalente di trasporto merci ma, in piccola parte, di trasporto passeggeri.
Cap 4 del ricorso: lo confermo
Cap. 5 del ricorso: lo confermo
Cap. 6 del ricorso: lo confermo
Cap. 6 del ricorso: lo confermo
Cap. 7: lo confermo
Cap. 8: lo confermo
Cap. 9: è vero, la prevalenza di cui ho parlato prima, si attesta sul 70%.
Cap. 10: poteva restare a bordo da un minimo di 2.30 fino a tutta la durata del turno, a seconda del tipo di turno (2.30 ore quando occorreva la preparazione dei mezzi di trazione ossia quando, arrivato ad Alessandria, scendeva dal mezzo e attendeva l’inizio del successivo servizio per poter tornare a Genova)
Cap. 11: lo confermo
Cap. 12: per imperiali si intende il tetto. L’intercapedine tra le due lamiere, interna ed esterna, che costituivano il tetto, era di amianto spruzzato.
Nella cabina di guida, sotto una scrivania, vi era un armadietto che conteneva mezzi di segnalamento e attrezzi vari, era spruzzata di amianto, senza rivestimento alcuno in lamiera. Mi riferisco sempre ai treni merci.
Preciso che i locomotori 626, all’epoca, venivano utilizzati, ogni tanto, per trasporto passeggeri.
Cap. 13: non sono informato sulle motrici diesel.
Sono informato su quelle elettriche, e per queste confermo il contenuto del capitolo che mi è stato letto.
Cap. 14: non sono informato sul capitolo.
Cap. 15: la cabina ad alta tensione, posta tra le due cabine di guida,  contiene tutti i macchinari necessari per il funzionamento del mezzo e conteneva contatori che sicuramente avevano delle parti funzionali in amianto. Per esempio i caminetti dei contatori, cavi del reostato.
Per accedere alla cabina ad alta tensione dalle cabine di guida, bisognava effettuare manovre di sicurezza, e i macchinisti vi potevano entrare in caso  di guasti del locomotore e in caso di visite programmate che potevano capitare, per ciascuno di noi, una o due volte al mese. Per transitare da una cabina di guida all’altra, normalmente si passava da un corridoio che fiancheggiava la cabina AT e la separazione tra corridoio e cabina AT era costituita da una griglia a maglia abbastanza fitta ma comunque con foratura, che consentivano il passaggio dell’aria dalla cabina AT al corridoio.
Cap. 16: ceppi frenanti del locomotore 626, 636, 428 mi risulta che fossero  in ghisa per tutto il periodo che io ho lavorato. Mi risulta che il materiale, composito, contente amianto, è avvenuto con l’introduzione della frenatura  su disco.
Forse locomotive, per trasporto merci, contenenti nell’apparato frenante, componenti in amianto, guidate dal signor Omissis, potrebbero essere state quelle modello 633, ma non ne sono certo perché non ricordo quando è stato introdotto questo modello.
Sicuramente successivamente al 1978. Cap. 17: lo confermo.
Cap. 18: lo confermo.
Cap. 19: il capitolo si riferisce alla cosiddetta visita ridotta. Non lo confermo in quanto dalla cabina di guida , con le porte aperte, si riusciva a sentire il movimento delle resistenze, quindi non era necessario entrare nella cabina AT.
Cap. 20: per qualche piccola operazione accadeva di entrare nella cabina AT, venendo così a contatto con amianto, per bloccare qualche contatore che era rimasto aperto. Questo accadeva quando si era in linea, il treno era in corsa, e non c’era la squadra di manutenzione. Era però un evento abbastanza raro, capitava qualche volta all’anno a ciascuno di noi.
Cap. 21 (adde) : lo confermo. Le vibrazioni erano procurate dai moto ventilatori e dalla stessa marcia del treno.
Cap. 29 : lo confermo
Cap. 30: lo confermo
Le visite mediche venivano effettuate ogni 5 anni fino ai 50 anni, e successivamente ogni due anni, se ricordo bene (raggi, spirometria ed elettro cardiogramma).
ADR: Non sono mai stati consegnati dispositivi idonei a non consentire l’inalazione di polveri. Ci sono stati consegnati dei guanti, sicuramente dopo il 1978, guanti in pelle per interventi particolari quali lo sganciamento di un tubo della condotta.
Non ci sono mai stati forniti mascherine e caschi. “.
Confermative dell’esposizione lavorativa ad amianto le dichiarazioni del teste Papponetti:
“Sono entrato in ferrovia nel 1972, insieme al signor Omissis. Abbiamo frequentato il corso per aiuti macchinisti dopo l’assunzione e abbiamo entrambi lavorato presso il deposito locomotive di Genova Rivarolo.
Io ho lavorato su locomotori relativi a treni merci e a treni viaggiatori:  penso così anche il ricorrente.
Io ho lavorato presso il deposito di Genova Rivarolo fino al 2003.
Il nostro turno di lavoro prevedeva sia treni merci che passeggeri, appena entrati.
I turni separati sono stati introdotti successivamente, non ricordo se negli anni ottanta.
I più anziani si sceglievano i turni.
All’inizio fino all’85, presso il deposito locomotive di Genova Rivarolo, riguardava treni merci in prevalenza in misura del 75%.
All’epoca il nostro turno diurno era di 11 ore: non tutte le 11 ore si stava a bordo. In media si stava a bordo 5 / 6 ore.
Il turno notturno era di 9 ore e più o meno si stava a bordo con la stessa media: dipendeva se i treni erano in orario.
Cap. 11: a Rivarolo c’erano locomotori vecchi e sconquassati fino al 1980 / 1985. Confermo il capitolo.
Non so se abbia guidato il modello 633. Io l’ho guidato ma non ricordo con precisione da quando: anni 1980 / 1990.
I 633 avevano i freni a disco, mentre i modelli 626,636 d 428 avevano i  ceppi.
Cap. 12: non sono informato
Cap. 13: non ho mai guidato motrici diesel. Confermo la presenza di  amianto nelle motrici elettriche . Non so se vi fosse coibentazione a spruzzo nei tetti delle cabine.
Cap. 14.: nel modello 626, durante l’ispezione della testata della cabina di guida, si entrava a contatto con l’amianto presente nei contatori, compressori, ventilatori
Nel 636 era tutto in cabina di AT. Alcuni 428 presentavano la stessa cabina del 626, altri no, e questa cabine andavano ispezionate.
Ogni macchinista e aiuto macchinista effettuava queste visite ogni 4 / 5 volte al mese di turno.
Cap. 15: la cabina AT, coibentata in amianto, era presente in tutti i modelli e separata dalle cabine di guida, da una struttura di ferro senza buchi e si entrava in questa cabina AT attraverso una porta presente, nel 626, dietro ad una delle due cabine guida; nel 636 era nel corridoio che collegava le due cabine.
Non erano porte sigillate: quando gli reostati erano in funzione, sentivamo l’aria calda che veniva da dietro.
Entravamo nella cabina AT sia nelle visite normali, poi chiamate visitemacchina, oppure quando si rompeva il locomotore e bisognava vedere cosa era successo e, se si era in viaggio, intervenivamo noi macchinisti.
Cap. 23: dicevano che era presente l’amianto nelle carrozze passeggeri   Noi intervenivamo per lo più nelle parti frenanti delle carrozze passeggeri e merci durante il moto dei treni. Se succedeva qualcosa chiamavano noi del personale viaggiante.
L’azienda non ci ha mai informato sulla nocività dell’amianto, altrimenti io non sarei andato a lavorare.
Non ci sono mai state date mascherine. Ci hanno fornito dei guanti per lavorare dopo gli anni ’90, da utilizzare per le visite macchine. Erano guanti in cuoio, direi.
Non c’erano negli ambienti di lavoro mezzi di aspirazione, c’erano solo ventilatori per scaldare l’ambiente dagli anni ’80 in su.”.
Conformemente, in ordine all’ esposizione ad amianto dei macchinisti delle Ferrovie dello Stato, il Ctu, prof. Omissis, sulla base dell’analisi dei dati ufficiali dell’ARPAC dell’ Emilia Romagna e di quelli della CONTARP, ha concluso che detta esposizione del lavoratore, sebbene certamente inferiore alla spoglia individuata ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali (100 fibre/litro), era comunque al di sopra dell’ inquinamento ambientale di fondo e sulla base della stessa documentazione prodotta dalla convenuta relativa ad indagini ambientali condotte, per conto delle Ferrovie dello Stato, sui rotabili delle Ferrovie, ha accertato, per il tempo delle lavorazioni e per una durata complessiva di 15 anni, un’esposizione media intorno alle 3 fibre/litro; esposizione, sia pur lievemente, superiore al livello considerato come  standard di riferimento per la popolazione generale dall’OMS (1 fibra / litro) ed anche alla soglia al di sopra della quale il rischio può ritenersi aumentato  in misura non irrilevante (2 fibre/litro, valore utilizzato anche quale soglia per la restituzione degli ambienti di vita dopo bonifica ai sensi del DM 6/9/1994) (cfr. pagg. 34-40 della relazione peritale).
Anche il dato epidemiologoco (pag. 40-47 della relazione peritale) evidenzia un rischio aumentato nei macchinisti ferroviari che avvalora il riscontro di un’esposizione pur modestamente aumentata rispetto a quello della popolazione generale.
Pertanto, in base alle riportate evidenze istruttorie e alle risultanze della CTU, deve ritenersi provata l’esposizione continuativa ad amianto del sig. Omissis per tutto il periodo lavorativo alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato (15 anni: dal 1972 al 1987) in misura non insignificante.

Certezza della diagnosi di mesotelioma

Deve premettersi che la convenuta non ha contestato la correttezza della diagnosi di M.M. del peritoneo. Che si è fin da subito è chiaramente emersa negli accertamenti medici condotti antecedenti il decesso (biopsia da open laparoscopy)
In ogni caso il ctu, Prof. Omissis, docente universitario di Medicina del Lavoro, le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto sorrette da logiche ed esaurienti argomentazioni, fondate su un accurato esame della documentazione in atti e su accreditata letteratura medico-scientifica, compiutamente richiamata nella relazione peritale, ha confermato che la patologia che ha condotto a morte il sig. Omissis è stato un mesotelioma maligno del peritoneo, i cui primi sintomi di manifestazione sono databili nel corso del 2011 (se non già nel 2006), così escludendo l’ipotesi di patologia oncologica di diverso tipo diverso.
Anche il decorso clinico è coerente e compatibile con la diagnosi di mesotelioma: il Omissis è sopravvissuto per circa un anno dalla insorgenza  dei sintomi e la sopravvivenza mediana è di 6/13 mesi. La diagnosi di mesotelioma risulta poi compatibile con i tempi di latenza di detta neoplasia (cfr. relazione pag. 48-49).
Del resto come risulta dalla relazione di consulenza, la stretta dipendenza dell’incidenza del mesotelioma dall’esposizione ad amianto è stata documentata in molti modi (studi sperimentali, clinici, patologici, epidemiologici) e il fattore di rischio principale del mesotelioma maligno peritoneale è proprio l’esposizione ad amianto, mentre agli altri fattori eziologici potenziali conosciuti, il sig. Omissis non risulta essere stato esposto (v. pag. 21 relazione).

Nesso causale

In ordine al nesso causale tra l’esposizione lavorativa all’amianto di cui si è sopra riferito e l’insorgenza del mesotelioma, il CTU si è espresso in termini positivi di concausa.
Il Prof. Omissis ha infatti preso in considerazione anche altre fonti ulteriori  di esposizione ad amianto, individuandole nel periodo di imbarco per circa un anno e mezzo durante il servizio militare in Marina militare quale elettromeccanico e durante l’attività lavorativa di elettricista – elettromeccanico svolta alle dipendenze dell’impresa Orsi Renato prima del 1972 e, valutando la probabilità causale di occorrenza del mesotelioma a carico di Ferrovie,  in confronto con la probabilità causale derivante dalle  altre due fonti, sulla base del modello più accurato di ripartizione delle probabilità di causa proposto da Price e Ware nel 2005 (ampiamente illustrato dal Ctu alle pagg. 40–45 della relazione alla quale si rinvia), ha determinato  la frazione di causalità attribuibile alle FF.SS. stimandola intorno al 8% della causalità complessiva.
In merito va rimarcato che è priva di concreta rilevanza, ai fini del giudizio di sussistenza del nesso causale e della responsabilità dell’evento – unico – in capo a OMISSIS (unica convenuta), l’esatta misura della frazione probabilistica di apporto causale delle diverse fonti di esposizioni: ciò che rileva è solo che un nesso eziologico vi sia stato. Ciò che conta, infatti, è solo ed esclusivamente l’accertamento di un’ incidenza causale dell’ esposizione del lavoratore a sostanze tossiche in ragione delle mansioni lavorative svolte. Solo l’individuazione di causa lavorativa – o di altro genere – alternativa, idonea  ad interrompere il nesso eziologico potrebbe escludere il nesso e dunque la responsabilità della convenuta. Ma il concorso di cause, come nella specie, non esclude tale nesso (art. 41, primo comma, c.p. che sancisce il c.d. principio di equivalenza delle cause, pacificamente applicabile anche al settore della responsabilità civile e in particolare all’illecito contrattuale: “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l’azione od omissione e l’evento; principio secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla  produzione  dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (v. Cass. 9-9-2005 n. 17959; Cass. 3-5- 2003 n. 6722). e non preclude pertanto l’indagine sulla responsabilità del soggetto che abbia dato luogo ad uno dei fattori genetici dell’evento.
L’individuazione della frazione di causa probabilistica potrebbe rilevare solo ai fini della misura del regresso esercitabile tra gli obbligati in solido al risarcimento del danno, e tanto ex artt. 1292 e 1294, in rapporto 2055 c.c. ., problematica qui irrilevante.
Secondo le acquisizioni della medicina del lavoro riassunte dal C.t.u., e secondo quanto concordemente assodato nella dottrina medico-legale, è sufficiente una dose molto piccola di amianto a causare il mesotelioma e purtuttavia alcuni autori osservano che nei gruppi di soggetti esposti a dosi  più elevate vi è un’aumentata frequenza di casi; il rischio varia con la durata ed intensità dell’esposizione e il numero di fibre coinvolte esplica un ruolo fondamentale nella infiammazione tissutale, determinando una riduzione dell’efficienza dei meccanismi difensivi;
Non è tuttavia identificabile una dose-soglia di esposizione al di sotto della quale il rischio di ammalarsi possa essere ritenuto nullo.
Accertato il contatto con l’amianto del lavoratore, la compatibilità dei tempi di latenza del mesotelioma con l’epoca in cui è avvenuta l’esposizione professionale; il fatto che anche una esposizione bassa ad amianto è sufficiente ad innescare il meccanismo di induzione della cancerogenesi; l’esposizione prolungata (per 15 anni) idonea a produrre la progressione della malattia; l’ esistenza d’un tumore non comune; la natura tipicamente professionale del mesotelioma, sono tutti elementi che conducono a ritenere l’attività lavorativa svolta effettivamente quantomeno una concausa, unitamente alle altre due fonti di esposizione dell’insorgenza della malattia letale.
Le affermazioni e gli accertamenti del Ctu soddisfano ampiamente il criterio causalistico ritenuto necessario e sufficiente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (n. 581/2008) che hanno sancito il principio secondo cui, in estrema sintesi, ai fini della ricostruzione del nesso causale in materia di responsabilità civile, diversamente da quella penale dove occorre la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, vige invece la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” (v. fra le altre Cass. Pen., Sez. IV, 9-5-2003, 37432, ric. Monti; Cass. 16-1-2009 n. 975, cfr. Cass.  16-10-2007  n.  21619.  Cass.  11-5-2009  n.  10741,  Cass.  8-7-2010 n. 16123, Cass. 21-7-2011 n.15991; nonché Trib. Genova, 15-7-2016, Peirano e altri contro Fincantieri S.p.A., est., dott. M. Basilico).
Tale conclusione risponde a ben vedere al criterio di elevata probabilità razionale, richiesto dall’elaborazione giurisprudenziale penale in materia (più rigorosa, rispetto allo standard del “più probabile che non”, ritenuto idoneo  in sede civile): “In tema di causalità, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e ‘processualmente certa’ la conclusione che la condotta omissiva dell’imputato è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con ‘alto o elevato grado di credibilità razionale’ o ‘probabilità logica’” (Cass., sez. IV pen., 17-5-2006, n. 4675. Cfr., in senso conforme, Cass., sez. IV pen., 7 marzo 2008, n. 15282).
Da quanto sopra esposto è dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia, cui è conseguita la morte, e l’esposizione lavorativa del Sig.Omissis all’amianto, come del resto già riconosciuto dall’INAIL che ha costituito una rendita a favore del Omissis e, a seguito del suo decesso, una rendita alla vedova (docc. 28, 31 ric.).

Condotta colposa della datrice di lavoro

 Essendo provati quindi, il danno, ossia la malattia e poi il decesso del signor Omissis ed il nesso di causa tra il danno e l’esposizione ad amianto durante l’attività lavorativa, si tratta di verificare se possa ritenersi sussistere la colpa del datore di lavoro.
Occorre considerare che nella comunità scientifica a quel tempo la pericolosità dell’amianto per la salute, e specificatamente la sua cancerogenicità, era già acquisita, così come nella medicina del lavoro (cfr. in tal senso Cass. Sez. lav. N. 644 del 14-1-2005; Cass. Sez. lav. n.  14010/05; Cass. Pen. Sez. IV 9-5-2003; Cass. 11-7-2002 est. Brusco).
Come risulta dalla consulenza del Prof. Omissis  tutto il periodo lavorato  dal sig. alle dipendenze di Ferrovie (1972/1987) è rilevante ai fini della causazione della patologia per esposizione lavorativa ad asbesto.
E’ fatto ormai notorio – affermato anche dalla giurisprudenza in materia  della Sezione Lavoro della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass., 14-1-2005, n. 644; Cass., 30-5-2005, n. 14010, alle quali ci si richiama per quanto qui rileva), oltreché del Collegio penale (cfr., ad es., Cass. Pen., Sez. IV, 9 maggio 2003, cit. Cass. 11/7/2002 est. Brusco) ed anche dal Ctu nel presente giudizio – che già prima degli anni ‘60 la pericolosità dell’amianto per la salute, e specificamente la sua cancerogeneticità, era da tempo acquisita non solo nella comunità scientifica, ma era già all’attenzione della medicina del lavoro e nella realtà industriale.
La grave nocività dell’amianto per la salute umana era fatto noto invero già dai primi anni del 1900 (v. il R.D. 1909 n.442 in tema di lavori insalubri, il D. lgt. 1916 n. 1136 e il R.D. 1936 n. 1720) e con la legge 443/1943 l’asbestosi è stata inserita nell’elenco delle malattie professionali. Si deve, poi, ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n, 1169 che all’art. 1 ‘‘prevede, specificamente, che la presenza dell’amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio”; nonché che  il premio supplementare stabilito dall’art. 153 del TU n. 1124 del 1965 per le lavorazioni di cui all’allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
L’anno 1965 può esser indicato quello di acquisizione della conoscenza del rapporto causale amianto-mesotelioma e nella seconda metà degli anni ‘70 l’epoca dell’acquisizione della conoscenza della particolare capacità dell’amianto di causare il mesotelioma anche a dosi molto basse (cfr.  l’ampio excursus storico alle pagg. 43-53 seconda relazione peritale).
La convenuta, da sempre primaria impresa del settore, dunque non poteva non conoscere (cfr. sul punto Cass. Pen. Sez. IV, 9 maggio 2003, cit.; cui adde App. Genova, I Sez. civ., 14 dicembre 2006, n. 1255, in part. a p. 18),  la dannosità dell’amianto sotto lo specifico punto di vista in esame.
Da quanto esposto discende che normativamente, all’epoca di svolgimento  del rapporto di lavoro del dante causa degli attori, era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell’amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo.
Né potrebbe obiettarsi al riguardo che qualunque fossero state le cautele all’epoca dei fatti da essa adottate, comunque l’evento si sarebbe ugualmente prodotto, non esistendo in allora appropriate misure di protezione per la prevenzione della malattia.
La tesi non trova riscontro nella disposta consulenza tecnica che ha evidenziato come il rischio di ammalarsi cresca con il crescere della c.d.  dose cumulativa di esposizione e come uno dei fattori della dose cumulativa sia costituita proprio dalla quantità di fibre presenti nell’aria, sicchè se la datrice di lavoro avesse adottato dispositivi individuali di protezione e/o sistemi di abbattimento delle poveri nella specie mai adottati, – sistemi non adottati per il lavoro dei macchinisti, come è nella specie incontrovertibilmente emerso dall’istruttoria ed ammesso dalla convenuta (cfr. memoria difensiva, pag. 11 cap. 39).
Ma soprattutto la tesi non tiene conto della prima direttiva di condotta che deve sempre rispettare il datore di lavoro in presenza di un rischio per la salute dei propri dipendenti, che è quella di adottare tutte le misure idonee a garantire l’integrità fisica e psichica dei lavoratori in relazione allo specifico tipo di attività esercitata anche oltre l’adozione di particolari misure imposte dalle leggi in materia antinfortunistica; il che significa che se era nota da tempo – come lo era – la pericolosità dell’amianto sulla salute dei soggetti esposti, il datore di lavoro doveva giungere fino a determinarsi alla sua integrale bonifica e sostituzione con materiali alternativi non nocivi (non essendo stato comunque dimostrato dalle convenute che non esistessero all’epoca materiali alternativi), a nulla potendo rilevare il fatto che solo nel 1992 è stato generalmente interdetto l’impiego dell’amianto
Secondo infatti noti principi giurisprudenziali, l’inserimento del lavoratore subordinato in un’organizzazione produttiva più o meno complessa fa sorgere in capo all’imprenditore un obbligo di sicurezza che l’art. 2087 c.c. esplicita nel dovere di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica siano necessarie  a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente.
Ciò è fonte di responsabilità contrattuale – attenendo detto illecito ad una preesistente obbligazione (ancorché di fonte legale) – ed incombe sul datore l’onere di provare l’avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti.
E’ indubbio infine che la convenuta versa anche in colpa specifica.
Al riguardo torna rilevante quanto osservato dalla S.C., e cioè che ai fini della prevedibilità non è necessario che l’agente si rappresenti lo specifico evento poi verificatosi in tutta la sua gravità (nel caso di specie: il mesotelioma polmonare), ma è sufficiente che possa prevedere un evento del tipo di quello poi in concreto verificatosi e che abbia soltanto conoscenza della potenziale idoneità della condotta antidoverosa a dare vita ad effetti dannosi per la salute (grave danno alla salute, anche se la malattia cagionata dall’esposizione ad amianto è diversa, anche nelle peculiari modalità e condizioni di innesco ed induzione, da quella conosciuta, al momento dell’esposizione, come conseguenza di essa: cfr. Cass., Sez. IV pen, 17 maggio 2006, n. 4675, in causa Bartalini e altri alla quale ci si richiama, sul punto, integralmente).
Deve pertanto concludersi che nella specie non vi è stata soltanto una condotta esigibile che è stata violata, ma anche la possibilità di rappresentazione di un evento di danno alla salute che è sufficiente per affermare la prevedibilità di quanto è avvenuto sulla persona del de cuius (Cass. Pen., Sez. IV, 11 aprile 2008, n. 22165; Cass. Pen, Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675).

– Sul quantum –

Affermata la responsabilità di OMISSIS per l’illecito ad essa ascritto, occorre ora procedere alla liquidazione dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
Ciò sia in relazione al danno non patrimoniale sofferto dal Sig. Omissis fin che è stato in vita e il cui credito risarcitorio si è trasferito, in ragione delle rispettive quote successorie, agli odierni ricorrenti, che lo richiedono iure hereditario, sia per quanto concerne il danno non patrimoniale da essi direttamente patito e per cui vantano titolo proprio e diretto al ristoro (c.d. iure proprio).
La medesimezza della vicenda generatrice dei due danni, iure hereditario e iure proprio – la condotta illecita addebitata a OMISSIS, che costituisce al contempo causa della malattia e delle sofferenze del Sig. Olivari, nonché del suo decesso e del patimento che ne è derivato ai suoi eredi e congiunti – costituisce ragione idonea a consentire la trattazione congiunta  delle domande innanzi a questo giudice che è comunque quello competente per la trattazione di entrambe.
Per quanto concerne la trattazione con il rito speciale anche delle domande formulate iure proprio, tanto avviene in osservanza dell’art. 40, c. 3°, c.p.c.

La quantificazione del danno jure proprio

I ricorrenti sono rispettivamente figlio e moglie del sig.  OMISSIS, entrambi conviventi con il Omissis fino al decesso di quest’ultimo.
La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, luogo privilegiato per l’instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento.
L’intensità del vincolo familiare che legava il OMISSIS  al padre, come pure la moglie, consentono di ritenere, secondo l’id quod plerumque accidit – l’esistenza di un danno non patrimoniale delle ricorrenti  a seguito del decesso del sig. Omissis
Ai fini della quantificazione del danno, la giurisprudenza di legittimità, in considerazione delle esigenze, di rilievo costituzionale, di perequazione  dei risarcimenti nel territorio nazionale e di certezza del diritto, ha indicato quali necessari parametri di riferimento le tabelle milanesi (cfr. Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass., 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., 13 novembre 2014, n. 24205).
In base a tali tabelle, per l’anno 2019, tenuto conto della convivenza, dell’etaà del danneggiato e di quella dei familiari, l’ammontare del risarcimento del danno “parentale” spettante al coniuge e all’unico figlio, conviventi, conseguente alla morte di un congiunto, è pari ad euro  274.587,60
Entrambe le somme sono necessariamente quantificate in via equitativa e vengono equitativamente determinate al valore attuale.
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno jure proprio, spettano gli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo.
Infatti, “con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un’obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l’ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall’eventuale ritardo nell’esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta” (Cass., 14 aprile 2011, n. 8507).

La quantificazione del danno jure hereditario

Il CTU, all’esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati al sig. Omissis un periodo di invalidità temporanea totale (ITT – 100%) di 60 giorni ed una inabilità permanente valutabile nella misura del 85%.
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su un accurato esame della documentazione in atti e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Le conclusioni del CTU devono peraltro essere inquadrate nell’ambito dei principi giuridici che regolano la materia.
Deve in primo luogo rilevarsi la pacifica trasmissibilità della voce risarcitoria in esame, sulla base del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo,  ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis” (Cass. 28 agosto 2007, n. 18163; Cass. 7 giugno 2010, n. 13672; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21060, ex multis).
Deve per contro escludersi, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la risarcibilità del danno da perdita della vita.
Infatti, “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo  in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350).
Questo giudice prende atto dell’orientamento prevalente di questo Tribunale e di quello e della Corte di Appello di Genova, secondo il quale, laddove la malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell’individuo, il danno risarcibile è soltanto quello che la giurisprudenza qualifica come il danno biologico c.d. terminale, costituito sia dalla inabilità temporanea sia – in caso di consapevole attesa della morte – dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno (Cass., 17 ottobre 2016, n. 20922). E, poiché l’inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all’inabilità temporanea.
Tuttavia nella relativa liquidazione – e cioè nell’adeguare l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.
Assume dunque rilievo predominante, prima che l’intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, il diverso criterio dell’intensità della sofferenza provata.
Poiché il pregiudizio costituito dalla perdita della vita, come detto, non è risarcibile, la somma da liquidare non può essere rapportata all’aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso.
Poiché in via di principio nella liquidazione del danno non  patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire  la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo), per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle recenti tabelle proposte dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
Tali tabelle sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:

  • l’unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell’11 novembre 2008, n.n. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e di sofferenza connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso  assorbito);
  • la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
  • la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
  • l’intensità decrescente, basata sull’esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
  • il metodo tabellare, che – pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale – assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
  • la quantificazione del danno sulla base di una tabella che prevede la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del 4° giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione);
  • la conseguente quantificazione del danno terminale, nel massimo di 100 giorni, nell’importo di euro 30.000 (valore non ulteriormente personalizzabile) per tre giorni, oltre a euro 53.234.00 per i giorni residui fino ad arrivare a 100 (personalizzabili fino ad un massimo del 50%).

Applicando i criteri previsti dalla tabella ora citata, il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto:

  • che, nella specie, tra la diagnosi del 28/10/2011 e l’exitus del 19/9/2012 sono trascorsi 326 giorni;
  • che, trattandosi degli ultimi giorni di vita del sig. Omissis, deve farsi riferimento ai valori previsti dalla tabella del danno biologico terminale  del Tribunale di Milano (ovvero – in assenza di altri parametri – dalla tabella proposta dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”);
  • che il danno deve essere quantificato, con la massima personalizzazione, in euro 109.851 per gli ultimi 100 giorni di vita e in euro 145 per ciascuno dei precedenti giorni di malattia;
  • che la massima personalizzazione è giustificata dalla particolarità della patologia (neoplasia di estrema gravità con prognosi infausta), dalle condizioni fisiche in cui versava il de cuius  nel periodo di riferimento ed in specie negli ultimi mesi (cfr. doc. 23 )
  • che pertanto il danno jure hereditario deve essere equitativamente quantificato in euro 690,50.

Tale danno viene equitativamente quantificato nell’attualità.

Le spese di CTU, già liquidate, e quelle di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definendo il giudizio,
respinta ogni diversa o ulteriore domanda o eccezione,

  1. condanna OMISSIS – Omissis S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere ai ricorrenti, tra loro pro quota, nella loro qualità di eredi di Omissis, a titolo risarcitorio: la somma di euro 118.690,50, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo pagamento;
  2. condanna OMISSIS – Omissis S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a corrisponder a titolo risarcitorio a ciascun ricorrente per il danno non patrimoniale da perdita del congiunto l’importo di euro 274.587,60, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo pagamento;
  3. Condanna OMISSIS – Omissis S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che quantifica in complessivi euro 20.000, oltre spese generali, IVA e CPA; pone definitivamente a carico della convenuta i costi della CTU, già liquidati con separati

Riserva gg. 60 per il deposito dei motivi.
Genova, 29/7/2019

Il Giudice
Margherita Bossi