Sentenza n. 540/2019

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

 

La Corte in persona dei Magistrati Dott. Alvaro Vigotti Presidente
Dott. Alessandra Scarzella Consigliere
Dott. Giuliana Melandri     Consigliere relatore ed estensore Nella pubblica udienza del 20/11/2019
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa Rg. 198/2019 promossa da:
OMISSIS SPA (partita iva omissis)
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Omissis (codice fiscale ….; pec …..), Omissis (codice fiscale …..; pec ….) e Omissis (codice fiscale …..; pec …….), giusta mandato in atti conferito dal Dott. Omissis, nella qualità di Direttore Risorse Umane e Organizzazione, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale per atto Notaio Omissis del 13.2.2015 n.repertorio 22256, elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo in Genova, Via Bacigalupo n. 4/3,

appellante

C O N T R O

OMISSIS, OMISSIS E OMISSIS, EREDI DI OMISSIS
elettivamente domiciliate in PIAZZA DELLA VITTORIA, 14/18 16121 GENOVA presso lo studio  dell’Avv. OMISSIS (CF:  …….; PEC: ……) che le rappresenta e difende, unitamente all’Avv. OMISSIS (…..) per mandato a margine del ricorso in primo grado

appellate

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

 Per l’ appellante:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza n. 1050/2018, resa dal Giudice del lavoro di Genova, dott.ssa Magnanensi, nel giudizio recante il n.r.g. 1129/2017. Per l’effetto ordinare agli odierni appellati la restituzione integrale, o quanto meno parziale in ipotesi di riforma in parte della sentenza di primo grado in punto di quantum risarcitoria, di quanto corrisposto da OMISSIS in mera esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”

Per le appellate ed appellanti in via incidentale :
“ Piaccia alla Corte d’Appello di Genova rigettare l’appello di OMISSIS s.p.a. ed, in accoglimento dell’appello incidentale, rideterminare il danno iure successionis secondo i criteri previsti dalle Tabelle del danno terminale o altro criterio meglio visto, in misura comunque superiore a quella liquidata dal Tribunale nell’impugnata sentenza. Vinte le spese di giudizio da distrarsi a favore dei difensori antistatari.”

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

OMISSIS S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1050/2018 con cui il Tribunale di Genova del lavoro l’ha condannata a corrispondere alle ricorrenti oggi appellati , moglie e figlie del sig. OMISSIS, la somma di euro 35.783,91, pro quota, oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal proprio dante causa (danno iure hereditatis) , nonché la somma di euro 170.000,00 per ciascuna figlia ed €. 220.000,00, per la  moglie convivente,  oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio”per la perdita del legame parentale con il loro congiunto.

Le appellate si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello di OMISSIS e proponendo a loro volta appello incidentale.

L’appello principale ripropone tutte le eccezioni sollevate in primo grado avverso il ricorso delle attuali appellate:

1°MOTIVO
Sulla eccezione di incompetenza per materia
L’ appellante ha censurato la sentenza per non aver accolto il giudicante la eccezione di incompetenza per materia sulla domanda proposta dai congiunti del de cuius iure proprio, in violazione delle regole processuali di separazione del rito per le due diverse azioni:

  1. quella proposta iure proprio ex art. 2043 c.c. , che avrebbe dovuto essere trattata con il rito ordinario avanti al Tribunale tabellarmente competente a decidere sulle le cause di risarcimento del danno da illecito civile ( c.d. extracontrattuale);
  2. quella proposta iure hereditatis ex art. 2047 c.c., che deve invece essere trattata con il rito del lavoro avanti al Tribunale tabellarmente competente a trattare le cause indicate dall’ art. 409 p.c..

Il tutto come sancito da un costante orientamento della Corte di Cassazione che richiamava (da ultimo ordinanza n. 907/2018).

Evidenziava, al riguardo, che la sottrazione della causa in questione al rito ordinario aveva leso il proprio diritto di difesa, in considerazione del regime probatorio meno preclusivo rispetto a quello del rito speciale del lavoro.

2°MOTIVO
Sulla eccezione di prescrizione
OMISSIS ha poi censurato la sentenza nella parte in cui il giudicante non aveva accolto l’ eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti azionati iure proprio ex art. 2043 c.c. dalle congiunte del CANGI, dovendosi applicare alla fattispecie in esame il regime di cui all’ art. 2947 comma 3° c.c..
Inoltre il Tribunale aveva errato ad attribuire efficacia interruttiva alla raccomandata del 26/02/2009, non sottoscritta dalle asserite titolari del credito ed in assenza di un mandato anteriore avente data certa in capo al legale che l’ aveva firmata.

3°MOTIVO : Sull’ esonero del datore di lavoro ex art. 10 del TU n. 1124/65
Con il terzo motivo OMISSIS ha riproposto l’ eccezione di difetto di legittimazione passiva ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 per mancata prova della sussistenza di un danno biologico differenziale e di un illecito di rilevanza penale.
Anche a seguito alle numerose pronunce della Corte Costituzionale intervenute sulla questione, l’appellante ha evidenziato che l’operatività dell’assicurazione obbligatoria INAIL esonera il datore dalla responsabilità civile per i danni indennizzati al lavoratore dall’istituto assicuratore, salva l’illiceità penale (per un reato procedibile d’ufficio) che dovesse essere addebitata al datore di lavoro (o ai suoi ausiliari) e di cui egli deve rispondere ex art. 2049 c.c.
Pertanto il lavoratore o gli eredi del lavoratore che agiscano per ottenere il danno differenziale, devono dedurre e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità del datore e, in primis, quelli incidentali relativi all’illiceità penale, secondo i criteri della responsabilità penale, che sono agli antipodi di quelli della responsabilità civile, dato che nel penale vige la presunzione di non colpevolezza, mentre nel civile, sul piano contrattuale vale il contrario, ovvero la presunzione di colpevolezza e l’inversione dell’onere della prova ex art. 1218 c.c.; onere probatorio che non era stato assolto dalle ricorrenti attuali appellate .

4°MOTIVO : Sull’ erronea valutazione dell’esistenza di un rapporto di causalità tra l’attività svolta dal sig. Cangi presso OMISSIS e l’evento lesivo dedotto in giudizio.
Secondo l’ appellante, il Giudice di primo grado aveva errato a riconoscere l’esistenza di un rapporto di causalità diretta ed immediata tra la prestazione lavorativa svolta dal CANGI all’interno dello stabilimento di OMISSIS e l’evento lesivo dedotto in giudizio sul presupposto per cui il carattere indipendente, sul piano causale, dell’inalazione di fibre di amianto successive trova riscontro nella sua capacità di rendere definitivi o, almeno aggravare, gli effetti della esposizione iniziale.
Ha quindi censurato le conclusioni cui era giunto il Consulente Tecnico di Ufficio, prof. Traversa, laddove non aveva considerato che l’origine della fibrosi polmonare contratta dal CANGI in realtà poco o nulla centrava con una esposizione lavorativa, trattandosi piuttosto di una forma idiopatica, così come del resto riferito nella stessa consulenza tecnica d’ufficio; forma idiopatica nella cui causazione aveva svolto un ruolo determinante il fumo da sigaretta, che il CTU aveva erroneamente sottovalutato.
Chiedeva dunque il rinnovo della consulenza tecnica.

5° Motivo di appello: Sulla violazione degli obblighi scaturenti dal dettato di cui all’art. 2087 c.c. oltre che dalla relativa legislazione prevenzionistica speciale (cfr. D.P.R. n. 303/1956) – insussistenza della colpa in senso oggettivo per inosservanza delle regole cautelari di condotta
Secondo l’ appellante, il Giudice di primo grado aveva errato a ritenere provati gli elementi costitutivi della responsabilità datoriale, e cioè la violazione del disposto dell’art. 2087 c.c. nonché di altre specifiche disposizioni di legge, con conseguente esposizione del de cuius al rischio di contrarre malattie asbesto-correlate, accertando una condotta colposa della datrice di lavoro.
Il Tribunale non aveva considerato che la responsabilità datoriale deve essere collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ( Cass. n. 5035 del 1998).
Ed in quel determinato momento ( dal 1950 al 1985) OMISSIS aveva adottato tutte le misure di sicurezza c.d. “nominate” previste da norme specifiche, proprio perché all’ epoca la normativa esistente, coerentemente con la comune conoscenza del pericolo amianto, non era finalizzata ad impedire l’inalazione massiccia di fibre di amianto, essendo al contrario consentita dal legislatore, come emerge dagli artt. 141, 142, 143 T.U. 1124/1965, tanto è vero che era previsto il pagamento di un premio supplementare ed il pagamento di una rendita da parte dell’INAIL nel caso di malattia silicosi o asbestosi cagionate dall’amianto.
L’attività lavorativa con esposizione ad inalazione di fibre di amianto era una tipica attività pericolosa consentita dal legislatore che imponeva delle cautele finalizzate ad evitare un’esposizione a dosi massicce idonee, come era all’epoca noto, a cagionare silicosi ed asbestosi.
Tali cautele erano prescritte dall’art. 21 del DPR 303/1956, considerando che le polveri, cui ivi si fa riferimento, comprendano anche le fibre di amianto; in applicazione di tale norma certamente nel ciclo produttivo potevano essere prodotte polveri, anche di amianto, ma occorreva predisporre misure volte ad una loro riduzione.
In altri termini, l’obbligo imposto al datore di lavoro dal citato articolo 21 era quello di tenere conto delle tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore, delle indicazioni della scienza e della tecnica per quel settore di attività al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali o al fine di ridurre – abbattere finché è tecnicamente possibile – i rischi di infortuni o di malattie professionali.

6° MOTIVO Sulla quantificazione del danno iure hereditatis
Secondo l’ appellante la sentenza era, comunque, meritevole di riforma, avendo liquidato un danno iure hereditatis in misura eccessiva.
Ed infatti, ai fini della quantificazione del danno iure hereditatis non avrebbe dovuto essere utilizzato il criterio del valore per punto di invalidità, che serviva per liquidare il danno da invalidità permanente, bensì il meccanismo di liquidazione del danno da inabilità temporanea tenuto conto della durata della malattia tra insorgenza e decesso.
Nel caso di specie – trattandosi di danno biologico terminale, in considerazione del fatto che all’evento dannoso era seguita, in un apprezzabile intervallo di tempo, la morte – non si era verificata alcuna stabilizzazione dei postumi, ma le conseguenze dannose dell’evento si erano aggravate sino alla morte.
Non erano, pertanto, condivisibili le affermazioni del Tribunale secondo cui il risarcimento del danno biologico, cui consegua dopo un certo intervallo di tempo la morte, debba essere liquidato per intero come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze, escludendosi in tal modo uno degli elementi costitutivi del danno, ossia la sua durata, tenuto conto del fatto che non è la stessa cosa risentire di una perdita del bene salute per un breve periodo o per la restante intera vita media.
Pertanto, la quantificazione dei danni, anche in ragione della natura della malattia subita dal de cuius e sopra analizzata, doveva essere contenuta nella misura minima prevista dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

7° motivo di appello: Sul riconoscimento del danno da perdita della vita in favore dei congiunti del sig. Cangi del danno iure proprio ex adverso rivendicato in assenza di allegazioni concrete e personalizzanti e di prove relative ai riflessi pregiudizievoli derivanti dall’evento lesivo occorso al lavoratore.
Evidenziava l’ appellante che, essendo l’ onere della prova del danno parentale a carico del danneggiato, spettava alle ricorrenti attuali appellate circostanziare i cambiamenti esistenziali derivanti da tale perdita. (Cass. civ., sez. U., 24 marzo 2006, n. 6572, GI, 2006, 7, 1359).
In relazione a questo tipo di danno, pertanto, il giudice è vincolato alla allegazione che ne fa l’interessato sull’ oggetto e sul modo di operare dell’asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell’ atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando il danno esistenziale come automatica conseguenza dell’ illecito; era quindi necessario dare la prova che tale fatto illecito, concretamente, incise in senso negativo nella sfera del danneggiato, alterandone l’ equilibrio e le abitudini di vita.
Inoltre, il Giudice di primo grado aveva quantificato il danno senza tener conto – da un lato – dell’età del sig. Cangi al momento della morte e – dall’altro – della assenza di concrete allegazioni in ordine all’intensità del vincolo familiare e/o di eventuali pregiudizi alle attività realizzatrici della persona umana.
Concludeva quindi come in epigrafe.

Si sono costituite in giudizio le appellate, contestando tutti i motivi di appello e chiedendone la reiezione, tranne che per quello relativo alla quantificazione del danno biologico trasmissibile agli eredi, di cui condivideva le argomentazioni in punto applicazione dei criteri di liquidazione del danno terminale.
Evidenziava al riguardo che il Tribunale non tenuto conto del metodo di calcolo proposto dall’ Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, di cui ha chiesto quindi – in via di appello incidentale – l’ utilizzo, come la stessa controparte aveva riconosciuto doversi correttamente applicare.
Concludeva quindi come in epigrafe.

§§§

Sulla questione di competenza del Giudice del Lavoro a conoscere della domanda proposta dalle congiunte del de cuius iure proprio
Come è noto, in caso di morte del lavoratore in conseguenza del rapporto di lavoro (a seguito di infortunio sul lavoro ovvero di malattia professionale), gli eredi del lavoratore deceduto subentrano nel patrimonio del de cuius e dunque anche nel diritto al risarcimento del danno conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, già entrato a far parte del suo patrimonio.
In relazione a tale danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) gli eredi vengono a trovarsi nella medesima posizione del lavoratore defunto e l’azione da loro esperibile (c.d. “jure successionis”) conserva tutte le caratteristiche dell’azione di cui era titolare il de cuius, con conseguente configurabilità di una responsabilità di natura contrattuale e attribuzione della controversia al giudice del lavoro.
I congiunti del lavoratore (che possono coincidere o meno con gli eredi e la cui legittimazione attiva – in questo caso – prescinde comunque dalla qualità di eredi) possono peraltro far valere anche il diritto, jure proprio, al risarcimento del pregiudizio personale (patrimoniale e/o non patrimoniale) conseguente al decesso del congiunto (in relazione alla sofferenza e al turbamento psichico, all’eventuale lesione all’integrità psico-fisica e/o alla perdita economica che le persone più “vicine” alla vittima possano avere subito).
I ricorrenti rivendicano nel presente giudizio sia un danno jure hereditario, sia un danno jure proprio.
Pur a fronte di talune pronunce della Corte di Cassazione in senso contrario, ritiene la Corte che anche questo secondo tipo di pretesa risarcitoria debba rientrare nella competenza del Giudice del lavoro, in quanto “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 409, n. 1, c.p.c., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l’eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro (Cass., 8 ottobre 2012 n. 17029, ex multis).
Pertanto anche le domande risarcitorie proposte jure proprio dai congiunti del lavoratore deceduto devono essere trattate con il rito del lavoro, essendo tale rito applicabile, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., a qualsiasi controversia che trovi nel rapporto di lavoro la ragione giustificativa della domanda, ancorché la causa si tenga tra soggetti diversi da quelli del rapporto di lavoro medesimo.
Del resto, quand’anche la controversia relativa alle domande risarcitorie proposte jure proprio non dovesse essere trattata con il rito del lavoro, la riunione dei giudizi relativi alle domande proposte dai ricorrenti a jure proprio e jure hereditario risulterebbe comunque possibile ed anzi opportuna “a fronte della medesimezza dei fatti storici e delle stesse causae petendi a sostegno delle domande”, con conseguente applicabilità dell’art. 40 c.p.c. (cfr. Cass. 14 marzo 2018, n. 10578).
E’ dunque infondato il primo motivo di appello di OMISSIS che ha riproposto l’eccezione di incompetenza del Giudice del Lavoro (rectius di inapplicabilità del rito del lavoro, posto che a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra sezione lavoro e sezioni ordinarie del Tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio: cfr. Cass., ord. 23 settembre 2009, n. 20494; Cass., ord. 9 agosto 2004, n. 15391; Cass., Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1045).

Sulla eccezione di prescrizione
Anche la ribadita doglianza in merito alla prescrizione dei diritti fatti valere in causa non ha fondamento e va dunque disattesa.
Occorre anzitutto distinguere il diritto successorio al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale del datore di lavoro, in relazione al quale si applica il regime di prescrizione ordinaria decennale [Cass., sez. lav., 6 maggio 2013, n. 10414], dal diritto iure proprio ex art. 2043 c.c., soggetto al termine breve quinquennale ai sensi dell’art. 2947 c.c. [tra le tante, Cass., sez. lav., 4 settembre 1999, n. 9359].
Per quanto riguarda dunque i crediti iure hereditatis assoggettati a prescrizione decennale, è pacifico ed incontestato tra le parti che i primi sintomi della malattia ( da cui bisogna far decorrere il termine per far valere il diritto) si siano manifestati nell’ ottobre del 1999 ( la diagnosi è 20 ottobre 1999 e da tale data dunque si è realizzata in capo al de cuius la consapevolezza della natura professionale della patologia).
E’ agli atti ( doc. 26) una lettera di messa in mora , ricevuta da OMISSIS in data 2 marzo 2009, sottoscritta dai soli legali delle nostre appellate, di cui è stata contestata l’ efficacia interruttiva della prescrizione, non essendovi agli atti la prova del conferimento di un simile incarico da parte delle eredi del CANGI.
Tale doglianza deve ritenersi infondata.
Dopo un periodo di contrasto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione si è infine uniformata al seguente principio di diritto : “Anche se l’atto di costituzione in mora – idoneo ai fini dell’interruzione della prescrizione – richiede la forma scritta, tuttavia analoga formalità non è imposta per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall’art. 1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Pertanto, l’esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni. ( Cass. 20184/ 2015).
Successivamente, con sentenza n. 2965 del 3 febbraio 2017, il Supremo Collegio ha ribadito il concetto, ritenendo che la prescrizione è interrotta anche se la lettera di messa in mora sia stata sottoscritta soltanto dal difensore senza il conferimento di una formale procura e non anche dai diretti interessati.
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’intimazione scritta ad adempiere può infatti essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma da qualsiasi mandatario o incaricato, a condizione che il beneficiario intenda approfittarne.
Non occorre quindi il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora: essa potrà ben risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l’atto è compiuto a beneficio di un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
Alla costituzione in mora, per la sua natura meramente intimatoria e non negoziale, non si applica infatti l’art. 1324 c.c., che estende ai soli atti unilaterali patrimoniali negoziali la disciplina dei contratti. Di conseguenza, nonostante per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, sia prevista la forma scritta per interrompere la prescrizione, analoga formalità non può ritenersi prescritta anche per conferimento della relativa procura.
Sul punto, la Cassazione ha altresì precisato che l’esistenza di un potere rappresentativo a detti fini possa essere provato con ogni mezzo di prova, anche mediante presunzioni.
Nel caso affrontato nella predetta sentenza, a seguito della lettera di messa in mora, firmata ed inoltrata in nome e per conto dei ricorrenti interessati da parte dei difensori, era stata conferita apposita procura alle liti con la quale questi ultimi avevano poi agito in giudizio nell’interesse dei medesimi.
Si tratta dunque di una situazione sovrapponibile a quella oggetto di causa, in cui gli stessi legali che hanno sottoscritto la lettera in nome e per conto delle nostre appellate hanno poi ottenuto il mandato alle liti per far valere i diritti rivendicati nelle lettere in questione, per cui deve presumersi che avessero ricevuto anche l’ incarico di mettere in mora OMISSIS.
Va altresì evidenziato che la lettera agli atti è molto circostanziata e dettagliata; in essa sono indicati dati di fatto e temporali che il mandatario non potrebbe conoscere se non fosse stato informato dalle nostre appellate proprio allo scopo interrompere la prescrizione.
Va quindi riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera di messa in mora ricevuta da OMISSIS in data 2 marzo 2009.
Per quanto riguarda il diritto iure proprio, esso è volto al ristoro del danno da perdita parentale, che – come tale – insorge a seguito del decesso del proprio congiunto, avvenuta in data 3 agosto 2006.
E‘ questa quindi la data da prendere in considerazione ai fini della decorrenza della prescrizione, salvo comunque il discorso relativo alla necessaria consapevolezza del fatto che il danno ( nel caso di specie l’evento morte ) sia conseguente al comportamento del terzo ( Cass. 16550 del 2013).
Nel caso di specie, dunque, anche ammettendo che vi fosse la consapevolezza in capo ai congiunti della origine professionale della patologia che ha dato luogo al decesso, in ogni caso il diritto al risarcimento iure proprio delle attuali appellate è insorto nell’ agosto del 2006, per cui la lettera del 26/02/2009, avente efficacia interruttiva della prescrizione per i motivi sopra esposti , deve ritenersi sicuramente tempestiva, anche ad ammettere l’ assoggettamento di tale diritto al termine quinquennale ex art. 2947 comma 1° e senza considerare che la giurisprudenza penale ( cfr Cass. Pen n. 20856/2015) applica all’ azione civile si applica, ex comma 3° dell’ art. 2947 cit., la prescrizione più lunga prevista per il reato per cui si procede che nella fattispecie è l’ omicidio colposo.

Sulla legittimazione passiva del datore di lavoro e sulla risarcibilità del c.d. danno differenziale.
L’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall’art. 10 del D.P.R. n. l124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall’assicurazione obbligatoria; qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell’ambiente di lavoro, viene in rilievo l’art. 2087 cc. che – quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico – impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore assicurato.
Certamente sussiste pertanto la legittimazione passiva nella sua accezione di legittimazione sostanziale della datrice di lavoro, sul presupposto , da  un lato, della non satisfattività, sotto questo specifico profilo, dell’ indennizzo INAIL e, dall’altro, della prospettata sussistenza di nesso causale tra le lavorazioni implicanti l’uso d’amianto cui la convenuta l’ha adibito per molti anni, la malattia denunciata, parimenti sussistendo la prospettazione di una colpa del datore di lavoro che, pur  rappresentandosi l’evento lesivo, non l’aveva impedito o, comunque, adeguatamente contrastato per inosservanza di specifiche previsioni normative poste a tutela della sua salute psicofisica e, più in generale, per inosservanza della previsione di cui all’art. 2087 c.c., che impone, anche a prescindere dall’insussistenza di specifici precetti normativi, di rango primario o secondario , l’adozione di tutte quelle forme di cautela consigliate dallo stato delle conoscenze scientifiche del tempo in cui è stata posta in essere la condotta lesiva.
Sicché,    diversamente    dal    quel    che    l’appellante    assume,    la    regola dell’esonero di cui all’art. 10 DPR n. 1124/1965 non assurge a regola generale del sistema, avendo piuttosto carattere prettamente residuale, pur dopo l’introduzione della previsione di cui all’all’ 13 D.Lgs. n. 38/2000. La norma da ultimo indicata non garantisce, infatti, attraverso il sistema assicurativo che le è sotteso, l’integrale risarcimento del danno non patrimoniale nella sua accezione civilistica, ma solo un indennizzo, ossia un ristoro forfettizzato in funzione di garanzia dal bisogno del lavoratore, determinato ex lege in misura paritaria, con finalità solidaristica, ex art. 38 Cost., e a prescindere dalla colpa, sicché l’esonero non può comunque operare, sia sotto il profilo qualitativo, ossia per quelle voci componenti del danno, ad es. quello cd. morale, danno biologico temporaneo, danno da perdita di chance, che non sono ricomprese nell’assicurazione ex art. D.Lgs. n. 382000, — sia sotto il profilo cd. quantitativo e cioè per l’ eventuale maggior importo dovuto al lavoratore in sede civile per il danno biologico rispetto a quello liquidato dall’ INAIL.
Peraltro, anche a voler accedere alla lettura dell’art. 10 DPR n. 1124/1965 — nei termini prospettati dall’appellante — e quindi a voler ritenere che la responsabilità per il cd. danno biologico differenziale, nel suo profilo quantitativo, in tanto può sussistere — pur dopo le pronunce della Corte Costituzionale nn. 356 c 485 1991 e delle Sezioni Unite della Suprema Corte nn. 26972, 26975/2008 — in quanto nella condotta che ha cagionato l’evento sia ravvisabile un reato perseguibile d’ufficio — diversamente permanendo la legittimazione esclusiva in capo all’Inail — vi è da dire che l’atto introduttivo soddisfa la richiesta deduzione.
Dalla sua piana lettura si evince, infatti, che parte attrice ha agito sul presupposto dell’ascrivibilità al datore di lavoro del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme specificamente dettate dal legislatore a tutela della dell’integrità psico-fisica del lavoratore, in specie per violazione dell’art. 21 DPR n.303/1956, oltre che del generale dovere di sicurezza imposto dall’art. 2087 c.c.; è stato dunque prospettata la commissione di un reato perseguibile d’ufficio, ex ad. 590, ult. co. c.p. — integrato dalla sussistenza della denunciata condotta omissiva, della correlazione causale fra la medesima e la malattia insorta, dalla colpa del datore di lavoro che, parte attrice, ha declinato come inosservanza di norme specifiche causative dell’evento, con il che è certa la legittimazione ad causam della società oggi appellante.

Sulla natura professionale della patologia che ha portato al decesso.
Anche il motivo inerente alla sussistenza del nesso causale tra e l’ attività lavorativa svolta dal CANGI quale operaio manutentore presso lo stabilimento di Genova CAMPI alle dipendenze di OMISSIS e l’ evento dannoso (asbestosi polmonare e successivo conseguenziale decesso) non può essere accolto per i seguenti motivi :
Il Cangi ha pacificamente lavorato nel predetto stabilimento dal maggio del 1949 al giugno del 1985.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, solo l’accertamento di fonti alternative autonomamente idonee a cagionare il danno potrebbe interrompere il nesso causale. Ma il concorso di cause indipendenti non esclude tale nesso (art. 41, primo comma, c.p.) e non preclude pertanto l’indagine sulla responsabilità del soggetto che abbia dato luogo ad uno dei fattori genetici dell’evento.
E’ dimostrato in causa che il CANGI, nel lungo periodo di 36 anni in cui ha lavorato come manovale in tutti i reparti , per poi passare ad AVOP/AVOG ed infine alla manutenzione come fuochista, sia stato esposto all’ inalazione di fibre di amianto in misura alquanto considerevole, come dichiarato dai testi e confermato dal Consulente Tecnico.
Ed infatti, con l’ampia ed esaustiva relazione in atti, il Prof. Traversa ha concluso che: “il sig. OMISSIS è deceduto a causa di una fibrosi polmonare diffusa interpretabile come asbestosi polmonare; detta patologia è stata verosimilmente causata o concausata dall’esposizione professionale ad amianto avvenuta nel corso dell’attività lavorativa svolta presso OMISSIS.
Non paiono condivisibili le critiche alla CTU contenute nell’ atto di appello secondo cui, trattandosi di una forma idiopatica, la fibrosi polmonare non dipenderebbe dall’ esposizione ad amianto, ma dal fumo di sigarette, cui pacificamente il Cangi era in vita dedito.
E’ pur vero che il CTU ha individuato due patologie tra loro concorrenti , ma in sede di conclusioni ha affermato che dal quadro clinico radiologico emergeva una fibrosi polmonare diffusa con ispessimenti interstiziali a “nido d’ ape” compatibili con la asbestosi polmonare; in ogni caso – trattandosi di una patologia interstiziale senza rilevante componente bronchitica – a pag. 28 della relazione ha concluso in modo inequivoco nel senso che “ il fumo di tabacco non ha giocato alcun ruolo causale” nell’insorgenza della patologia e quindi nella causazione del decesso.
Non è poi vero quanto affermato dalla società appellante secondo cui vi sarebbe stato un eccessivo periodo di latenza pari a 48 anni; trattasi probabilmente di un refuso, posto che l’ insorgenza della patologia si è verificata dal 1999, dopo meno di 15 anni dalla cessazione dell’ attività lavorativa.
Ed allora, l’ autorevolezza nello specifico settore del Prof. Traversa e delle fonti da costui citate per rispondere al quesito, da intendersi in questa sede interamente trascritte, inducono a far proprio il giudizio espresso circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’ attività lavorativa svolta dal CANGI presso lo stabilimento di OMISSIS e la malattia che ha provocato il suo decesso.

Sulla responsabilità datoriale
Parimenti infondato risulta l’ appello alla sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva correttamente valutato il contesto storico normativo il cui si era articolata la prestazione del lavoratore e per avere ritenuto provata la violazione degli obblighi scaturenti dal dettato di cui all’art. 2087 c.c. e dalla legislazione prevenzionistica speciale.
Le argomentazioni di OMISSIS sulla individuazione della colpa si basano su una giurisprudenza risalente, anche di questa Corte d’ Appello ( sentenza n. 2007) che è stata cassata dalla Suprema Corte (Cassazione numero 1853 del 2016), di cui pare utile riportare alcuni passi : Nell’impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all’interno del rapporto di lavoro, assume valenza decisiva l’art. 2087 del codice civile (“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Adottare “tutte le misure” significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall’ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione; misure relative all’ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione, occorre servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore di lavoro deve adoperarsi per evitare o ridurre l’esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell’esperienza e della tecnica.
Deve essere pure affermato, in base alla lettura costituzionalmente (art. 41,2 comma) e comunitariamente orientata (Direttiva 89/391) dell’art. 2087 c.c. e della legislazione preventiva, che la natura degli interventi protettivi da adottare non sia affidata alla mera discrezionalità del datore, essendo funzionale alla più efficace tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore il rispetto di un ordine gerarchico che privilegi prima di tutto di quelli che mirano ad evitare i rischi, e poi (rispetto ai rischi che non possono essere evitati) quelli che mirino a combatterli alla fonte.
Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001 nella quale si è affermato che i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia.
Escluso che chi svolga attività rischiose, che richiedano conoscenze tecniche o scientifiche, possa addurre la propria ignoranza individuale, in caso di verificazione di eventi avversi, deve essere altresì negato che Il criterio della “sicurezza generalmente praticata” possa consentire un abbassamento della soglia di prevenzione, in ragione di standards eventualmente non adeguati, praticati in una determinata cerchia di imprenditori, rispetto a quelli che sarebbe stato necessario adottare in ragione dello sviluppo tecnico concretamente disponibile (come afferma a proposito di mesotelioma e di amianto, la sentenza della Cass. pen. 43786/2010 richiamando l—obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili”).
E’ pur vero che da ultimo la Corte di Cassazione ha distinto, ai fini dell’ onere della prova, tra le misure di sicurezza c.d. nominate e quelle innominate, la cui inosservanza da parte del datore di lavoro deve essere provata dal lavoratore ( cfr da ultimo Cass. n. 8911 del 29 marzo 2019), ma nella fattispecie in esame dall’ istruttoria è emerso che nello Stabilimento di Campi negli anni in questione, non vennero rispettate le più elementari norme di igiene del lavoro imposte dal D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.
Correttamene il Tribunale ha evidenziato che, nella specie, il Cangi svolgeva attività che, per caratteristiche proprie, comportavano una esposizione ad amianto e l’esposizione avrebbe potuto essere evitata con l’adozione di semplici cautele, quali, ad esempio, l’uso di adeguati DPI. Nella specie, non solo non è stato provato da parte convenuta – che ne era onerata – di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute, ma risulta, anzi, dimostrata l’omissione di qualsivoglia misura protettiva (cfr. teste Scarlata: “non avevamo DPI, avevamo semplicemente tute blu. Nessuno in azienda ci ha mai detto nulla circa la pericolosità dell’amianto; quando chiedevamo le mascherine in magazzino, ci veniva risposto che non ce ne erano”. Teste Villa: “eravamo dotati di mascherine per le polveri e di grembiuli di carta e getta; nessuno ci ha detto che l’amianto fosse pericoloso”).
Macroscopiche sono dunque nella fattispecie le violazioni di misure di sicurezza c.d. nominate ed in particolare :
All’interno del DPR 303/56 rileva anzitutto l’assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall’art.4): “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”.
Notevole importanza rivestono anche: l’art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l’areazione dei luoghi di lavoro; l’art.15 che regola la pulizia dei locali (“Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell’orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell’ambiente, oppure mediante aspiratori”); l’art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi (“il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”). Anche l’art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”.
Ma la norma del DPR 303/56 più importante che è stata palesemente violata è l’art. 21 (” difesa contro le polveri”) in forza della quale ” Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambito di lavoro, nell’ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L’aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso Io consenta,  si deve provvedere all’inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell’ambiente di lavoro.
Nei lavori all’aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l’attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l’ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall’Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto dei presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d’ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”
Nel caso in esame nulla è stato fatto da OMISSIS per proteggere i propri dipendenti che lavoravano nello stabilimento di Campi.
A parte la dotazione di mascherine di stoffa usa e getta, assolutamente inadeguate allo scopo e comunque spesso neppure presenti in magazzino , la società non ha adottato altre misure o accorgimenti per ridurre l’ esposizione ad amianto.
La attuale appellante neppure ha allegato circostanze di informazione (o formazione) specifica in merito alla potenziale nocività del materiale manipolato; l’ istruttoria espletata ha dimostrano inequivocabilmente che OMISSIS già all’ epoca, pur non essendo tenuta ad evitare la formazione di polveri di amianto, avrebbe potuto adottare ben altre misure  più idonee a diminuire l’entità delle fibre disperse nell’ambiente di lavoro e, quindi, a ridurre la probabilità di contrarre la malattia (come chiariscono bene le sentenze della Cassazione Sez. IV 38991/2010 e Cass. Sez. IV 43786/2010). Misure pure esigibili dalla società, la quale, in forza dell’attività svolta e dei richiamati principi, non poteva non essere a conoscenza della pericolosità dell’utilizzo dell’amianto quale materiale di coibentazione e delle regole cautelari necessarie per garantire il suo uso con minimi rischi; ed in ogni caso aveva il dovere di informarsi circa le più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute di lavoratori.
La Corte di Cassazione, del resto, ha avuto modo di considerare, proprio nel contesto dell’esposizione ad amianto, che nell’esercizio di attività rischiose il datore di lavoro ha l’obbligo di acquisire le conoscenze disponibili nella comunità scientifica per assicurare la protezione richiesta dalla legge ( Cass. sez. IV. 43786/2010).
Al contrario, l’ appellante, per negare l’esistenza della propria colpa, ha richiamato un orientamento secondo cui all’epoca dei fatti di causa non fosse ancora nota la particolare insidiosità dell’amianto per le esposizioni a basse dosi.
La conoscenza della nocività dell’amianto per la salute risale all’inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri; idem, nel d.lgt. 6/81916 n.1136; e nel r.d.1720/1936).
Secondo un’acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell’esposizione all’amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass.Sez IV 43786/2010 e Cass. sez IV 38991/2010).
A ciò va aggiunto che l’asbestosi – che ha colpito il CANGI provocandone la morte – è stata inserita nell’elenco tipizzato delle malattie professionali sin dagli anni Quaranta, con la legge 455/1943.
Non è dunque vero che la prescrizione dell’impiego delle misure di precauzione, rispetto ad una esposizione durata dal 1949 al 1985, sia frutto del “senno di poi” e che comunque essa fosse insufficiente a proteggere il lavoratore.
Al contrario, è da sempre riconosciuta nell’ambito della giurisprudenza di legittimità l’idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori).
Proprio per questo la Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010 ha affermato che “in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all’art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l’inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all’inalazione”.
Va invece considerato che, senza adeguati interventi di pulizia e bonifica dell’ambiente, l’ accumulo delle polveri all’interno di spazi angusti dove era tenuto ad operare il lavoratore lo ha gravemente esposto al rischio di contrarre una malattia asbesto correlata, rischio in effetti nel caso in esame purtroppo verificatosi .
Risulta con ciò chiarito che l’affermazione della responsabilità civile della datrice di lavoro non viene ad essere radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l’utilizzo di amianto; non coglie quindi nel segno la suggestiva tesi secondo cui, mentre quelle prescritte dalla legge sarebbero state cautele vane, l’unica cautela efficace per evitare l’evento sarebbe stata la totale abolizione dell’amianto, all’ epoca lecitamente utilizzato.
Al contrario, deve affermarsi che la valutazione della responsabilità civile deve investire, anche nel caso di specie, non già l’attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì soltanto il modo con cui essa è stata esercitata.
E senza nessuna valutazione retrospettiva (“ora per allora” ), bensì avendo esclusivo riguardo alle norme in vigore al momento della condotta.
La datrice di lavoro viene cioè chiamata a rispondere dell’omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell’epoca; come accade per qualsiasi altra attività lavorativa sottoposta a verifica di legalità operata ai fini dell’affermazione della responsabilità civile.
OMISSIS avrebbe dovuto adottare ben più radicali precauzioni : isolamento dei locali inquinati; respiratori e filtri specifici per trattenere particelle di diametro superiore a 0,5 micron; sostituzione immediata degli indumenti da lavoro ed igiene accurata del corpo, della cute e dei capelli a fine turno; divieto di accesso alle aree interessate per il personale non impiegato nelle lavorazioni; sostituzione progressiva dell’amianto con materiali alterativi come la lana di roccia o lana di vetro, impiegati sulle navi fin dal quinquennio 1930-1935. (D. Zannini, B. Bogetti. F. Ottenga, Il rischio e la prevenzione dell’asbestosi nelle lavorazioni navali, in Atti 34° congresso nazionale dei medicina del lavoro, St. Vincent, 1971).
L’assenza generalizzata della sensibilità per il diritto alla salute dei lavoratori non scrimina, evidentemente, il singolo imprenditore inadempiente.
Va pertanto addebitata ad OMISSIS l’omissione delle cautele prescritte dalla norma generale dell’art. 2087 c.c. nonché da disposizioni più specifiche, come quelle degli artt. 4, 353, 356 e 370 DPR 547/55 e 4, 19 e 21 DPR 303/56.

Sulla liquidazione dei danni non patrimoniali spettanti alle attuali appellate ed appellanti in via incidentale
A) DANNO IURE HEREDITATIS
Il CTU, all’esito della propria consulenza, ha concluso che la malattia ha comportato un’invalidità così individuabile:

  • invalidità permanente 6% (dall’epoca della diagnosi – 20 novembre 1999 – all’inizio del periodo di aggravamento – aprile 2005);
  • invalidità temporanea al 25% giorni 315;
  • invalidità temporanea al 50% giorni 60;
  • invalidità temporanea al 75% giorni 62;
  • invalidità temporanea al 100% giorni

Le conclusioni del CTU devono essere inquadrate nell’ambito dei principi giuridici che regolano la materia.
Deve in primo luogo rilevarsi la pacifica trasmissibilità della voce risarcitoria in esame, sulla base del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis” (Cass. 28 agosto 2007, n. 18163; Cass. 7 giugno 2010, n. 13672; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21060, ex multis).
Deve per contro escludersi, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la risarcibilità del danno da perdita della vita. Infatti, “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350).
E’ dunque ormai consolidata la giurisprudenza secondo cui, qualora la malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell’individuo, il danno risarcibile è soltanto quello che la giurisprudenza qualifica come il danno biologico c.d. terminale, costituito sia dalla inabilità temporanea sia – in caso di consapevole attesa della morte – dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno (Cass., 17 ottobre 2016, n. 20922).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, la peculiarità della patologia che ha condotto il sig. CANGI a morte induce ad un lieve correttivo dei principi sopra esposti.
Si rileva infatti che il de cuius è deceduto nel 2006 a causa di una malattia non oncologica, ma per aggravamento dell’ asbestosi polmonare che ha avuto il suo esordio nel 1999 in cui il paziente venne ricoverato per fibrosi polmonare diffusa nel corso del quale gli venne diagnosticata l’ asbestosi che per sei anni si stabilizzò senza importanti episodi ingravescenti; solo nell’aprile 2005 si verificò un graduale aggravamento della patologia comportante una sempre maggiore invalidità temporanea sino al decesso avvenuto nell’ agosto 2016.
In considerazione di questo particolare percorso nell’ evolversi della patologia, deve ritenersi che effettivamente per il periodo dal 1999 al 2005 sia possibile liquidare un danno da invalidità permanente nella misura individuata dal CTU (6%), pari ad €. 15.740,40 da cui va detratto l’ importo della rendita INAIL goduta dal de cuius pari ad €. 2.478,99.
Il danno differenziale da invalidità permanente trasmissibile agli eredi ammonta quindi ad €. 13.261,52, che viene equitativamente arrotondato per facilità di calcolo ad €. 13.250,00.
Per quanto riguarda il periodo dall’ aprile 2005 al decesso dell’ agosto 2006, soccorrono i principi sopra accennati relativi alla gravità del danno che, se pur temporaneo, assume dimensioni catastrofiche laddove sia accompagnato dalla consapevolezza di essere affetto da una malattia inguaribile.
Assume dunque rilievo predominante, più che l’intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, il diverso criterio dell’intensità della sofferenza provata.
Poiché il pregiudizio costituito dalla perdita della vita, come detto, non è risarcibile, la somma da liquidare non può essere rapportata all’aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso.
Poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo), per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, pare equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle recenti tabelle predisposte dall’ Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
Sotto questo aspetto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata, avendo il giudicante liquidato il danno biologico in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per i casi di invalidità temporanea suscettibili di guarigione, così liquidando un importo di €. 22.522,50 effettivamente inadeguato a risarcire un danno così angosciante quale quello subito nell’ ultimo periodo da sig. CANGI.
Le tabelle proposte per la liquidazione del danno terminale sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
l’unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell’11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
– la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
– la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
– l’intensità decrescente, basata sull’esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
– il metodo tabellare, che – pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale – assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
La tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del 4° giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione).
Applicando i criteri previsti dalla tabella ora citata, il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto del fatto che, come già ricordato, il CTU ha accertato che il sig. CANGI, a seguito dell’aggravamento della patologia asbestosica, ha riportato un’inabilità temporanea per 455 giorni complessivi, di cui i primi 315 giorni con invalidità temporanea pari al 25%, i successivi 60 giorni con invalidità temporanea pari al 50%, i successivi 62 giorni con invalidità temporanea pari al 75% e gli ultimi 18 con invalidità temporanea totale, pari quindi al 100%.
Si legge inoltre nella CTU che i dati circa il decorso della malattia risultano piuttosto frammentari, essendo indicati solo il ricovero iniziale del 1999 e quello finale al termine del quale si verificò il decesso (16/07-03/08/2006).
In assenza di altri riscontri istruttori volti a dimostrare l’ entità del danno catastrofico sofferto dal de cuius, deve ritenersi congruo applicare le tabelle relative al danno terminale per questi ultimi 18 giorni di ricovero ospedaliero in cui l’ angoscia e la sofferenza hanno sicuramente raggiunto il picco più elevato.
Per questo periodo, con gli aggiustamenti del caso, pare equo liquidare l’importo complessivo di €. 40.000,00 , di cui €. 25.000 per gli ultimi tre giorni.
Per il periodo precedente ritiene il collegio la congruità della liquidazione operata dal Tribunale, in applicazione delle Tabelle relative al danno da invalidità temporanea, quantificato in €. 130 al giorno con i relativi abbattimenti conseguenti alla parziale invalidità accertata dal CTU.
Ne deriva che, in parziale accoglimento dell’ appello incidentale, OMISSIS SPA va condannata a corrispondere a OMISSIS, OMISSIS E OMISSIS, pro quota, in qualità di eredi di OMISSIS, , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal de cuius, la complessiva somma di euro 73.400,00 ( €. 13.250,00 + 10.250,00 + 3.900,00 + 6.000,00 + 40.000,00) , in luogo del minor importo riconosciuto dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo.

 

        B)        DANNO IURE PROPRIO
Per quanto riguarda il danno iure proprio richiesto dalle congiunte per perdita del rapporto parentale, occorre affrontare la questione relativa all’ ultimo motivo di appello di OMISSIS che ha contestato la sentenza del Tribunale che ha riconosciuto il risarcimento del danno senza neppure aver istruito la causa in merito alle effettive sofferenze che costoro avrebbero sopportato e allo sconvolgimento delle loro normali abitudini di vita, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata nell’ atto di appello.
Il motivo è infondato.
A seguito della morte di un familiare, il danno alla cerchia degli affetti non costituisce, infatti, un danno “riflesso” o “di rimbalzo” bensì un danno “diretto” sofferto iure proprio “in quanto l’evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l’estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l’estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell’interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci ed alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare”.(Cass., 12 luglio 2006, n. 15760; Cass., 15 luglio 2005, n. 15019; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; Cass., 21 maggio 2003, n. 8828).
La recente giurisprudenza ( sent. n. 7766 del 20 aprile 2016 e n. 23837 del 23 novembre 2015) in effetti si propone, sulla scia delle c.d. sentenze di San Marino, di riaffrontare in modo unitario e complessivo la delicata questione della valutazione della sofferenza interiore della persona colpita da un evento lesivo della propria sfera personale e familiare, evidenziando come la valutazione ai fini risarcitori per equivalente debba avvenire in concreto e non attraverso astratte tassonomie classificatorie.
Si parte dunque dai postulati delle scienze psicologiche e psichiatriche, secondo cui ogni individuo è – al contempo – relazione con se stesso e rapporto con l’altro da sé, con conseguente duplice dimensione della sofferenza umana e distinzione ontologica tra le conseguenze di tipo interiore (danno morale) e quelle di tipo relazionali (danno esistenziale), autonomamente risarcibili.
La Suprema Corte, già nelle famose sentenze di San Martino, ha dettato uno “Statuto del danno non patrimoniale” che deve procedere senza automatismi, poiché, come si legge nella citata sentenza, «non esiste una tabella universale della sofferenza umana».
Ciò premesso, va rilevato come la giurisprudenza successiva, chiamata a dare lettura ed applicazione concreta a tale Statuto, abbia necessariamente fatto ricorso alle “normali” nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, riconoscendo la rilevanza e quindi la risarcibilità del dolore patito di congiunti per la malattia e la perdita del proprio caro.
Ed allora vanno condivise le pronunzie della Corte di Cassazione secondo cui “il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. (Cass. 9 maggio 2011, n. 10107).
Inoltre, se “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”, a questo risultato si perviene ricorrendo non solo alla prova testimoniale, ma anche a quella documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri” [Cass., sez. un., 26972/2008 cit.].
Nella fattispecie in esame non può seriamente dubitarsi del fatto che la moglie convivente e le due figlie del CANGI, seppur già adulte, abbiano potuto subire un grave turbamento per la malattia e la morte del loro congiunto; pare quindi congrua la liquidazione del danno per perdita del vincolo familiare operata dal Tribunale, che si è attestato sui valori medi individuati dalle Tabelle di Milano.
Deve infatti presumersi che i familiari oggi appellati abbiano condiviso la prostrazione angosciante e le sofferenze fisiche del proprio caro con la stessa angoscia e consapevolezza della catastrofe.
Secondo l’ “id quod plerumque accidit” , la malattia e la morte di una persona, in un contesto socio-culturale come il nostro, è sempre fonte di sofferenza in capo a chi è legato a tale persona da sentimenti di affetto; negare tali fatti o richiederne la dimostrazione mediante prove testimoniali va contro i valori fondamentali dell’ individuo.
Le prove potrebbero eventualmente rilevare per dimostrare una situazione “fuori norma”, ad esempio di particolare disinteresse o carenza affettiva tra familiari ovvero, al contrario, di particolare attaccamento tra soggetti non parenti.
Nel caso specifico ci si trova di fronte ad una situazione normale di un soggetto di 75 anni che lascia una moglie convivente e due figlie adulte che, come accade normalmente, hanno sofferto per la malattia e la morte del loro congiunto.
Ed allora, nello specifico caso concreto, nonostante la mancanza di istruttoria, deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto un buon governo dei propri poteri discrezionali, ex artt. 2056 e 1227 cc.,  nella liquidazione  equitativa del  danno da perdita parentale, con una corretta graduazione dell’ entità del risarcimento in base alle singole figure parentali ed alla presenza o meno della convivenza.
Va pertanto condivisa la valutazione dell’ entità e quantità del danno sofferto dalle nostre appellate con il riconoscimento dei seguenti importi:

  • €. 220.000,00 a favore della vedova che si attesta sui valori medi previsti dalle Tabelle vigenti al momento della pronuncia (da un minimo di €. 163.990,00 ad un massimo di €. 990,00)
  • €. 170.000,00 a favore delle figlie non conviventi, che addirittura si attesta sui valori minimi previsti dalle Tabelle vigenti al momento della pronuncia (da un minimo di €. 165.960,00 ad un massimo di €. 331.920) .

La sentenza del Tribunale va quindi per il resto confermata, anche in punto spese.

Per quanto riguarda le spese del grado, esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge l’ appello principale.
In accoglimento dell’ appello incidentale, dichiara tenuta e pertanto condanna OMISSIS SPA a corrispondere a OMISSIS, OMISSIS E OMISSIS, pro quota, in qualità di eredi di OMISSIS, , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal de cuius, la complessiva somma di euro 73.400,00, in luogo del minor importo riconosciuto dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo.
Conferma nel resto.
Condanna OMISSIS SPA a rifondere a OMISSIS, OMISSIS E OMISSIS le spese di lite del presente grado , che liquida in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione delle stesse a favore dei difensori antistatari.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’ appellante principale.

Genova, 20/11/2019

Il giudice relatore ed estensore
( Dott.ssa Giuliana Melandri)

Il Presidente
( Dott. Alvaro Vigotti)

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