
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro,
in persona della dott.ssa Maria Ida Scotto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da Omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso, dagli avv. Omissis e Omissis, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Omissis del Foro di Genova
ricorrente
CONTRO
OMISSIS s.p.a., in persona dell’Amministratore Delegato ing. Omissis, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata in via telematica, dagli avv.ti Omissis e Omissis, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
convenuta
decidendo fuori udienza ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 e succ. modificazioni
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2020 il sig. Omissis ha convenuto in giudizio OMISSIS s.p.a. esponendo:
- di aver prestato la propria opera alle dipendenze società convenuta dapprima in forza di quattro successivi contratti di arruolamento a tempo determinato, poi in forza di contratto di arruolamento a tempo indeterminato a decorrere dal 10 febbraio 2018 ed infine in forza di due ulteriori contratti di arruolamento a tempo determinato dell’11 maggio 2018 e del 20 luglio 2018 con scadenza il 10 agosto 2018;
- di aver subito un incidente in data 14 agosto 2018, riportando lesioni a seguito delle quali era rimasto assente dal lavoro fino al 30 agosto 2019;
- di essere stato contattato nel giugno 2019 da Sirius Ship Management s.r.l., per conto di OMISSIS, per rinnovare la visita di idoneità biennale;
- di aver fatto presente di essere ancora in convalescenza a causa di un’operazione chirurgica subita a seguito del sinistro del 14 agosto 2018;
- di aver successivamente comunicato a Sirius Ship Management di essere in condizioni di riprendere il lavoro a fine agosto;
- di aver sollecitato più volte un nuovo imbarco a Sirius Ship Management, senza ricevere alcun riscontro;
- di aver quindi contestato, con lettera in data 10 ottobre 2019, la legittimità del termine apposto ai contratti di arruolamento a tempo determinato dell’11 maggio 2018 e del 20 luglio 2018, in quanto stipulati dopo il contratto di arruolamento a tempo indeterminato del 10 febbraio 2018;
- che infatti il termine apposto al contratto era palesemente nullo, potendo il termine essere apposto soltanto prima dell’inizio del rapporto di lavoro;
- che in ragione della durata del rapporto di lavoro, svoltosi pressoché continuativamente dal luglio 2017 all’agosto 2018, nonché in forza dell’art. 81 C.C.N.L. il rapporto di lavoro doveva ritenersi assistito da continuità lavorativa;
- di avere pertanto diritto a ricevere le retribuzioni maturate a decorrere dal 1 settembre 219, data in cui, terminato il periodo di malattia seguito all’incidente, avrebbe potuto riprendere la propria attività lavorativa;
- di avere, in subordine, diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al conseguente risarcimento del danno, avendo diritto ad essere chiamato per l’imbarco con precedenza in ragione del rapporto a tempo indeterminato vigente con la convenuta;
- che, in ogni caso, poiché la convenuta non lo aveva mai licenziato, il rapporto di lavoro era ancora in essere, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno economico e
Il ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione:
- dichiarare l’inesistenza e/o la nullità e/o la illegittimità delle convenzioni di arruolamento fatte sottoscrivere dalla società convenuta al ricorrente in data 11.5.2018 e 20.7.2018 e conseguentemente dichiarare esistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 24.7.2017 in regime di continuità di rapporto di lavoro;
- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società convenuta a riammettere immediatamente il ricorrente al lavoro con qualifico di 1° ufficiale di macchina ed a corrispondergli a titolo retributivo o risarcitorio le retribuzioni maturate dalla data del 1.9.2019 e fino alla completa riammissione in servizio, nella misura non inferiore di Euro 4.500,00 mensili, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in subordine dichiarare comunque tenuta la società convenuta al risarcimento in favore del ricorrente del danno causato in ragione della mancata riammissione al lavoro, da determinarsi in corso di causa o, anche, in subordine, da liquidarsi in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione
Vinte le competenze professionali per il giudizio oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre ad IVA e CPA”.
OMISSIS si è costituita ritualmente in giudizio eccependo:
- la decadenza dall’azione, ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010 e dell’art. 6 legge n. 604/1966, avendo il ricorrente lamentato l’illegittimità del termine per la prima volta soltanto in data 10 ottobre 2019, ovvero ad oltre un anno di distanza dall’ultimo sbarco, avvenuto in data 10 agosto 2018;
- l’inammissibilità e/o nullità del ricorso per difetto di interesse ad agire, avendo il ricorrente superato il periodo di comporto, così perdendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, al cui riconoscimento la sua azione era finalizzata;
- l’infondatezza nel merito delle domande perché il ricorrente era stato assunto con contratto a tempo determinato, perché comunque la società non applicava il regime di CRL, perché in ogni caso il ricorrente non aveva diritto all’iscrizione nel Turno Particolare di OMISSIS, iscrizione che del resto non aveva mai richiesto;
- l’infondatezza delle ulteriori domande risarcitorie, in quanto conseguenziali alle prime.
OMISSIS ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le dichiarare tutte del caso, In via preliminare, respingere ogni domanda proposta contro OMISSIS per intervenuta decadenza ex art. 32 L. 183/2010.
Sempre in via preliminare dichiarare l’inammissibilità del ricorso avversario.
Nel merito e in ogni caso respingere ogni domanda ex adverso dedotta contro OMISSIS in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, limitare ogni risarcimento all’indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista dall’art. 32 L. 183/10 nella misura minima di 2,5 mensilità.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio tutti”.
Essendo la causa matura per la decisione, a fronte dell’eccezione preliminare di decadenza formulata da OMISSIS, l’udienza si è svolta mediante trattazione cartolare, ai sensi della normativa speciale stabilita dall’art. 83 co. 7° lett. h) D.L. n. 18/2020 e successive modifiche.
Effettuato il deposito telematico di note scritte, da intendersi anche come note difensive autorizzate ex art. 429 c.p.c., il presente provvedimento viene quindi adottato fuori udienza, ai sensi della medesima norma.
L’eccezione preliminare di decadenza per mancata impugnazione nel termine di legge è fondata e deve essere accolta.
E’ pacifico che il ricorrente sia stato arruolato come marittimo da OMISSIS in forza dei seguenti contratti:
- convenzione di arruolamento a tempo determinato per il periodo dal 24 luglio 2017 al 23 agosto 2017 con qualifica di 2° ufficiale di macchina;
- convenzione di arruolamento a tempo determinato per il periodo dal 23 agosto 2017 al 21 settembre 2017 con qualifica di 2° ufficiale di macchina;
- convenzione di arruolamento a tempo determinato per il periodo dal 4 novembre 2017 al 12 gennaio 2018 con qualifica di 2° ufficiale di macchina;
- convenzione di arruolamento a tempo determinato per il periodo dall’ 11 gennaio 2018 al 10 febbraio 2018 con qualifica di 1° ufficiale di macchina;
- convenzione di arruolamento a tempo indeterminato a decorrere dal 10 febbraio 2018 con qualifica di 1° ufficiale di macchina (con sbarco per avvicendamento in data 10 marzo 2018);
- convenzione di arruolamento a tempo determinato per il periodo dall’11 maggio 2018 al 20 luglio 2017 ;
- convenzione di arruolamento a tempo determinato per il periodo dal 21 luglio 2018 al 10 agosto
E’ pure pacifico che l’ultimo sbarco sia avvenuto in data 10 agosto 2019 in conseguenza della scadenza del termine apposto al contratto.
Il ricorrente sostiene che il termine apposto agli ultimi due contratti sarebbe illegittimo in quanto, ai sensi dell’art. 19 d. lgs. n. 81/2015, ad un contatto di lavoro subordinato può essere apposto un termine soltanto prima dell’inizio del rapporto di lavoro, mentre le ultime due convenzioni di arruolamento sono state sottoscritte dalle parti quando il rapporto era già a tempo indeterminato in forza della convenzione di arruolamento a tempo indeterminato del 20 febbraio 2018.
Risulta in effetti pacifico, e documentalmente provato, che la convenzione di arruolamento del 10 febbraio 2018 fosse a tempo indeterminato (doc. 5 ricorrente).
Risulta altresì documentalmente provato che il ricorrente abbia terminato il periodo di navigazione in data 10 marzo 2018, sbarcando per avvicendamento (doc. 12 convenuta).
Risulta infine pacifico, e documentalmente provato, che successivamente il ricorrente abbia sottoscritto due convenzioni di arruolamento a tempo determinato, la seconda con scadenza in data 10 agosto 2018, ultimo giorno di lavoro del ricorrente (cfr. convenzione di arruolamento sub doc. 7 ricorrente e prospetto paga di agosto 2018 sub doc. 8/7 ricorrente).
In altre parole, le prestazioni lavorative del ricorrente sono pacificamente cessate alla scadenza del termine apposto all’ultimo contratto di arruolamento sottoscritto dal lavoratore nella prescritta forma dell’atto pubblico ed in conseguenza di detta scadenza.
L’accoglimento di tutte le domande del ricorrente (formulate sia in via principale sia in via subordinata) non può dunque non postulare l’accertamento della nullità o illegittimità del termine apposto all’ultima convenzione di arruolamento.
In tal senso sono del resto chiare le conclusioni del ricorso ed anche le note scritte depositate in data 14 maggio 2020, nella quali si precisa che “l’azione proposta si basa sull’avvenuta stipulazione, in data 10.2.2018, di un contratto a tempo indeterminato e sulla conseguente richiesta che i termini apposti ai successivi contratti a tempo determinato venissero dichiarati, ovviamente con riferimento al termine apposto, inesistenti e/o nulli”.
In relazione all’azione volta alla dichiarazione di nullità del termine – nullità che peraltro il ricorrente, come già evidenziato, fa derivare dalla disciplina generale del contratto di lavoro a tempo determinato e non dalla disciplina speciale del rapporto di lavoro nautico – l’art. 28 d. lgs. n. 81/2015 (come modificato dall’art. 1 D.L. 12 luglio 2018 n. 987, convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96), stabilisce tuttavia che “l’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 21966 n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6”.
Non vi è dubbio che il ricorrente non abbia rispettato tale termine, in quanto, terminato in data 10 agosto 2018 l’ultimo imbarco, ha impugnato il contratto a termine soltanto dopo oltre un anno, in data 10 ottobre 2019.
Nulla rileva il fatto che la convenuta nell’eccepire la decadenza abbia invocato inesattamente la disciplina stabilita dall’art. 32 d. lgs. n. 183/2010 e dall’art. 6 legge n. 604/1966, affermando che la controversia atterrebbe ad un licenziamento che presupporrebbe la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
In realtà, come appena detto, l’oggetto delle domande è diverso, in quanto il ricorrente non impugna alcun licenziamento, licenziamento che anzi a pag. 6 del ricorso si precisa non essere mai intervenuto.
Deve tuttavia ricordarsi il principio per cui, allorquando la parte abbia tempestivamente manifestato la propria volontà di avvalersi dell’effetto estintivo del trascorrere del tempo, è rimessa al giudice l’identificazione della norma di diritto applicabile, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest’ultima (cfr. Cass., 10 febbraio 2010, n. 2943; Cass., 3 marzo 2003, n. 3126; Cass., 11 dicembre 1999, n. 13898; Cass., 24 novembre 1998, n. 11923).
Pertanto il giudice che dichiari la decadenza in forza di una norma diversa rispetto a quella invocata “non rileva d’ufficio un’eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione, sulla base di circostanze di fatto acquisite agli atti” (Cass., 11 ottobre 2018 n. 25258; Cass., 2 novembre 2014, n. 25077). Da ultimo deve precisarsi che l’applicabilità al lavoro nautico del termine per l’impugnazione del contratto a tempo determinato non è esclusa dalla specialità della disciplina del lavoro marittimo.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “a partire dalle sentenze n. 96 del 3.4.1987 e n. 41 del 31.1.1991 della Corte costituzionale, è stato affermato che la disciplina del lavoro nautico costituisce un subsistema incentrato sul principio di specialità di cui all’art. 1 cod. nav., che regola le fonti del diritto della navigazione. In tale settore l’operatività del diritto comune presuppone, salvo che sia diversamente disposto, la mancanza di norme poste in via diretta o ricavabili per analogia dalla disciplina speciale (v. art. 1 cpv. cod. nav.).
In definitiva l’operatività del diritto comune presuppone, salvo che sia diversamente disposto, la mancanza di norme poste in via diretta o ricavabili per analogia dalla disciplina speciale (v. art. 1 cpv. cod. nav.). Ne consegue che laddove, al contrario, il codice della navigazione preveda un’apposita disciplina del lavoro a tempo determinato e dei suoi limiti, non sussistono spazi residui di applicazione del d. Igs. n. 368 del 2001” (Cass., 13 luglio 2018 n. 18750; Cass., 12 agosto 2019 n. 21318; Cass. 16 luglio 2018 n. 18808; Cass., 8 gennaio 2015 n. 62, ex multis).
Il codice della navigazione e la contrattazione collettiva del settore, pur contenendo una regolamentazione speciale in ordine ai limiti di utilizzabilità del contratto a tempo determinato, non prevedono, invece, una specifica disciplina in tema di impugnativa di contratti a termine ed in particolare non prevedono alcuna decadenza riconnessa all’inerzia del marittimo nell’impugnare l’apposizione del termine al contratto a tempo determinato, attenendo ad un diverso ambito le decadenze legali e convenzionali previste da tali fonti.
Difetta, dunque, nella specifica materia un subsistema normativo speciale del lavoro nautico, tale da giustificare – ex art. 1 cod. nav. – l’esclusione della disciplina di diritto comune.
Del resto, in una fattispecie non disciplinata – ratione temporis – dall’art. 28 d. lgs. n. 81/2015, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “l’art. 32 c. 5 della legge 183/2010 trova applicazione anche nella fattispecie in esame in cui si controverte di lavoro nautico, in quanto la affermata specialità della sua disciplina (Cass. Ord. 15561/2013; Cass. 205/2015), non consente di ritenerlo sottratto alla disposizione citata, la quale con ampia e inequivoca formulazione letterale, fa riferimento a tutti i casi di conversione del rapporto da tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, senza alcuna distinzione“ (Cass., 10 maggio 2018 n. 9468).
Non vi è ragione di non applicare tale principio, statuito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla disciplina delle conseguenze dell’accertamento dell’illegittimità del termine, anche alla regolamentazione dell’impugnazione dei contratti a termine, come introdotta dall’art. 32 legge n. 183/2010 e oggi ribadita – con qualche differenza – dall’art. 28 d. lgs. n. 81/2015.
Infatti, come chiarito dalla sentenza n. 155/2014 della Corte Costituzionale, il regime decadenziale introdotto dall’art. 32 legge n. 183/2010 “si applica, nel suo complesso, a tutti i contratti a termine (quelli già scaduti alla data di entrata in vigore della legge, quelli in corso di esecuzione e quelli instaurati successivamente) per garantire la speditezza dei processi con l’introduzione di termini decadenziali in precedenza non previsti, contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto e ridurre il contenzioso giudiziario in materia”.
Nulla pertanto consente una lettura restrittiva – contraria al tenore testuale della disposizione – dell’art. l’art. 28 d. lgs. n. 81/2015, come già dell’art. 32 legge n. 182/2010.
Ne consegue l’applicabilità anche al lavoro nautico dell’onere di impugnativa del contratto a tempo determinato entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Del tutto irrilevante è il profilo di illegittimità del termine che si intenda far valere in giudizio.
L’eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta è quindi fondata ed assorbente.
La novità della questione e l’assenza di precedenti di legittimità giustificano nondimeno l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 8 giugno 2020
|
Il Giudice |