REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Genova
Sezione Lavoro
N. R.G. 117/2022
La Corte D’Appello di Genova, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliere relatore
all’udienza in data 19 ottobre 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle controversie riunite nn. RG 117/2022 e 136/2022
tra
OMISSIS (C.F. OMISSIS), SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI OMISSIS S.p.a. (C.F. OMISSIS), assistito e difeso dall’Avv. OMISSIS
ricorrente in riassunzione/resistente in riassunzione
e
OMISSIS (C.F. OMISSIS), assistito e difeso dall’Avv. OMISSIS
resistente in riassunzione/ricorrente in riassunzione
OGGETTO: Opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI:
per il ricorrente in riassunzione/resistente in riassunzione OMISSIS/SCCI: Voglia l’ecc.ma Corte d’appello di Genova, previa fissazione dell’udienza di discussione, in riforma della sentenza del tribunale di Genova, respingere l’opposizione proposta ex adverso e per l’effetto confermare integralmente l’avviso di addebito opposto, o comunque condannare la società opponente al pagamento di tutti i contributi in esso contenuti, per € 42.270,32, oltre alle sanzioni civili calcolate fino al saldo, eventualmente da calcolare a mezzo consulenza tecnica. Con vittoria delle spese di tutti i gradi del giudizio.
per il resistente in riassunzione/ricorrente in riassunzione OMISSIS: piaccia al Ill.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis – in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1093/2021 inter partes confermare la sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro n. 958/2014 che ha annullato l’avviso di addebito n. 048 2012 00043699 06 000
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1093 del 14 gennaio 2022 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza n. 206 del 9 giugno 2015 con cui la Corte d’appello di Genova, confermando sentenza resa dal Tribunale di Genova, aveva dichiarato non dovuti dall’OMISSIS i contributi previdenziali omessi per quattro istruttori, in relazione al periodo 2005/2008, per complessivi € 42.270,32, accessori inclusi, di cui all’avviso di addebito n. 048 2012 00043699 06 000; la corte territoriale aveva ritenuto il carattere sportivo dilettantistico dell’attività in quanto riconosciuto dal CONI, e considerato altresì che l’attività veniva svolta solo in favore dei soci, non avendo l’OMISSIS offerto prova del fatto che la quota sociale richiesta ai soci fosse equivalente al corrispettivo richiesto da attività di natura commerciale, ritenendo irrilevante il carattere professionale dell’attività degli istruttori, e l’organizzazione o meno di gare ed eventi sportivi.
La Suprema Corte rilevava che la sentenza della corte territoriale, nell’affermare l’irrilevanza del carattere professionale dell’attività degli istruttori, si era discostata dal seguente principio di diritto: “(…) gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (incluse palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l’OMISSIS, con esclusione delle sole prestazioni, sempre che siano compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR e purché non siano svolte con carattere di professionalità o nell’ambito di lavoro dipendente o di lavoro coordinato e continuativo, rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto – a prescindere dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI- posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro”. La sentenza veniva quindi cassata con rinvio.
Con ricorso depositato in data 31/03/2022 l’OMISSIS, anche quale mandataria di SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI OMISSIS S.p.a., riassumeva il giudizio osservando preliminarmente che la Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 1171/2012 aveva riformato la decisione del Tribunale di Genova che aveva accolto il ricorso proposto dall’OMISSIS avverso altra cartella esattoriale per contributi minori dovuti per gli stessi istruttori e periodo, in quanto esitata dal medesimo accesso ispettivo. Detta sentenza era passata in giudicato in quanto la Suprema Corte con sentenza n. 11492/2019 aveva respinto il ricorso proposto dall’Associazione.
Nel merito, l’OMISSIS rilevava che, vertendosi in ipotesi di esoneri e riduzioni contributive, era onere dell’associazione sportiva dimostrare di averne diritto. Richiamata la giurisprudenza che attribuiva particolare attendibilità ai verbali ispettivi, osservava che l’accesso ispettivo del 23 aprile 2009 aveva evidenziato che i quattro istruttori, inquadrati con contratti di “lavoro per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche”, prestavano attività non finalizzata alla preparazione e partecipazione a manifestazioni sportive, e svolgevano detta attività con carattere di abitualità e professionalità, percependo un corrispettivo non marginale. L’attività dell’associazione aveva inoltre finalità commerciale, svolgendosi prevalentemente nell’ambito della cura dell’esercizio fisico senza collegamento con manifestazioni a carattere sportivo. Chiedeva pertanto respingersi l’avversa opposizione con conferma dell’avviso di addebito opposto e condanna della controparte al pagamento dell’importo di € 42.270,32 oltre sanzioni civili fino al saldo, da calcolarsi eventualmente a mezzo di consulenza tecnica.
Ritualmente costituitasi in giudizio l’OMISSIS osservava preliminarmente di avere a propria volta proposto ricorso in riassunzione in seguito alla sentenza n. 1093/2022 della Suprema Corte, chiedendo procedersi alla riunione dei due giudizi.
Nel merito, l’associazione sportiva rilevava che nel verbale di accertamento del 23 aprile 2009 gli ispettori procedenti avevano evidenziato che gli istruttori Omissis, Omissis, Omissis e Omissis non svolgevano prestazioni finalizzate all’organizzazione e partecipazione a manifestazioni od eventi sportivi, deducendone che la loro attività non si discostava da quella resa in favore di qualsiasi palestra, e dunque contestando la finalità sportiva dilettantistica. Rilevava che l’istruttoria in primo grado era stata espletata mediante acquisizione dei verbali di escussione testi di controversia pendente tra le medesime parti in opposizione di parallela ordinanza ingiunzione, e con audizione ex art. 421 c.p.c. di Omissis: la causa era stata quindi decisa con l’accoglimento dell’opposizione, conformemente all’esito di altro procedimento istaurato avverso all’ordinanza ingiunzione emessa dall’OMISSIS per il recupero di contributi minori connessi alla medesima fattispecie. Osservava che l’OMISSIS nel proporre appello aveva introdotto un nuovo motivo di contestazione, ossia la natura commerciale dell’attività, e che con la sentenza di rigetto dell’appello la corte territoriale aveva affermato la natura dilettantistica dell’associazione stante il riconoscimento da parte del CONI e l’accertato svolgimento di attività in favore dei soci. Lamentava che l’OMISSIS nel ricorrere in cassazione aveva introdotto per la prima volta un nuovo argomento difensivo, ossia l’inapplicabilità alla materia previdenziale dell’art. 67 co.1 1 lett. m) T.U.I.R.. Rilevava infine che la Suprema Corte aveva delimitato il compito del giudice del rinvio alla verifica del carattere professionale o meno dell’attività svolta dagli istruttori in favore dell’associazione, osservando come la sussistenza degli altri requisiti fosse ormai definitivamente acquisita in giudizio, negando che nel caso di specie i quattro istruttori avessero svolto l’attività con carattere abituale, e procurandosi da detta attività una stabile fonte di reddito.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 12.4.2022 l’OMISSIS reiterava le proprie difese, e del pari faceva l’OMISSIS nel costituirsi nel separato procedimento. Le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Riuniti i giudizi, all’odierna udienza, la causa veniva discussa mediante trattazione scritta e decisa sulla base dei seguenti motivi.
Con la sentenza n. 1093/2022 la Suprema Corte, affermata la rilevanza dell’esenzione di cui all’art. 67 co.1 1 lett. m) T.U.I.R. anche alla materia previdenziale, ne ha condizionato l’applicazione alla sussistenza dei seguenti requisiti: 1) compensi nei limiti monetari previsti per legge; 2) assenza del carattere di professionalità della prestazione resa dagli istruttori; 3) dilettantismo sia formale (riconoscimento CONI) che sostanziale (effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro) in capo all’associazione.
Preso atto del mancato accertamento da parte del giudice di appello circa la sussistenza del secondo requisito, ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; il tutto precisando che la professionalità richiamata dalla norma doveva essere interpretata in chiave soggettiva, inerente le modalità di svolgimento dell’attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell’attività. In altre parole dovevano essere esclusi dai redditi diversi quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente.
La Suprema Corte ha quindi delimitato il compito del giudice del rinvio alla verifica del carattere professionale o meno dell’attività svolta dagli istruttori Omissis, Omissis, Omissis e Omissis in favore dell’associazione nel periodo oggetto di accertamento ispettivo.
L’OMISSIS ha dedotto al riguardo le seguenti circostanze fattuali, siccome emergenti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi:
-
- a) Omissis negli anni oggetto dell’accertamento era dipendente a tempo pieno di Costa Edutainment s.p.a., società che gestisce l’acquario di Genova, dove lavorava come addestratore (cfr. doc. 11 fascicolo dell’associazione sportiva). All’epoca dei fatti di causa percepiva una retribuzione annuale di circa € 35.000,00; i compensi ricevuti dall’Associazione sportiva per l’attività di istruttore erano oscillati da un minimo di € 220,00 percepiti negli ultimi mesi del 2005 a un massimo di € 3.235,00 (€ 270 circa al mese) nel 2008 (cfr. docc. 13/14/15/16 fascicolo dell’associazione sportiva). Tale attività era svolta per 6-8 ore alla settimana, compatibilmente con il lavoro all’acquario, che prevedeva lo svolgimento di 40 ore (oltre straordinari e viaggi all’estero).
- b) Omissis, insegnante di educazione fisica a riposo dal 1990, all’epoca dei fatti era titolare di pensione ammontante a circa 1.100,00 euro mensili (doc. 17); dall’Associazione sportiva aveva percepito tra € 1.500,00 ed € 2.500,00 annui. Come riferito dal teste Danilo Omissis, la stessa negli anni 2005 – 2008 aveva frequentato l’Associazione due volte a settimana, per una o due ore, tenendo un corso di ginnastica per gli anziani.
- c) Omissis aveva tenuto corsi di ginnastica funzionale e vertebrale per adulti (per 6/7 ore la settimana), occupandosi anche dei rapporti telematici con le Federazioni, frequentando l’associazione 4 volte la settimana per mezza giornata prevalentemente nell’orario scolastico ds settembre a giugno. Aveva percepito € 2.000,00 nel 2007 ed € 5.500,00 nel 2008. All’epoca si manteneva grazie all’aiuto dei genitori.
- d) Omissis si era occupata dell’allenamento dei maratoneti, del coordinamento dell’attività della squadra della ginnastica ritmica e anche dei corridori, ed era impegnata nell’associazione 3/4 la settimana per poche ore, passando la mattina prima di fare a spesa e a volte anche nel pomeriggio. Teneva i corsi di ginnastica al pomeriggio, un paio di volte la settimana, o anche tre, per un paio di ore e curava i rapporti con la UISP o con le Federazioni Sportive es. Atletica, Calcio, come dichiarato dal teste Omissis. Inoltre il teste Omissis marito della Omissis, aveva riferito che la suddetta teneva saltuariamente corsi di ginnastica ritmica facendo soprattutto l’allenatrice di atleti e che, quale dipendente di istituto scolastico, era lui a mantenere la famiglia, in quanto Omissis aveva percepito, nel periodo oggetto dell’accertamento, compensi annuali tra € 1.500,00 e € 5.000,00.
L’OMISSIS non contesta i fatti come dedotti ed accertati anche a seguito dell’istruttoria testimoniale, ma ribadisce che si tratta di attività svolta con carattere di continuità e quindi in modo abituale e non occasionale. Osserva inoltre che il reddito non risulta marginale, costituendo per alcuni l’unica fonte di reddito, e comunque per altri una porzione di reddito costante nel tempo.
Ora, come chiarito dalla Suprema Corte, deve ritenersi sufficiente che l’attività sia abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo (cfr. Cass. sent. n. 41397/2021), e nella fattispecie in esame è indubbio che i quattro istruttori abbiano svolto la loro rispettiva attività per un arco di tempo significativo, con abitualità, ricavandone un’entrata costante, ove anche aggiuntiva rispetto ad altra fonte di reddito.
Ne consegue che l’accertamento demandato dalla Suprema Corte conduce ad affermare la legittimità dell’operato dell’OMISSIS e la fondatezza del relativo credito, per cui è giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte D’Appello di Genova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi in riassunzione promossi a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 1093 del 14 gennaio 2022 così provvede:
rigetta l’opposizione promossa da OMISSIS avverso l’avviso di addebito n. 048 2012 00043699 06 000 e per l’effetto conferma il credito OMISSIS per complessive € 42.270,32, oltre alle sanzioni civili calcolate sino al saldo.
Condanna l’OMISSIS al pagamento in favore di OMISSIS/SCCI delle spese di lite che liquida in € 3.972,00 per il primo grado, in € 3.308,00 per il secondo grado, in € 2.626,00 per il giudizio di cassazione ed in € 3.308,00 per il presente grado, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso il 19/10/2022
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Il Consigliere estensore Maria Grazia Cassia |
Il Presidente Giuliana Melandri |