REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
La Corte in persona dei Magistrati
Dott. Giuliana Melandri Presidente estensore
Dott. Caterina Baisi Consigliere
Dott. Maria Grazia Cassia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa Rg. 6/2023 promossa da:
OMISSIS QUALE SUCCESSORE OMISSIS (CF : OMISSIS)
elettivamente domiciliata in OMISSIS MILANO presso lo studio dell’ Avv. OMISSIS (CF: OMISSIS) che la rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso in appello depositato nel fascicolo telematico
appellante
C O N T R O
OMISSIS (C.F. OMISSIS)
elettivamente domiciliato in VIA OMISSIS GENOVA presso lo studio dell’Avv. OMISSIS (CF: OMISSIS) che lo rappresenta e difende per mandato depositato allegato alla memoria difensiva depositata nel fascicolo telematico
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l’ appellante:
“Nel merito, in principalità, riformare parzialmente per le ragioni indicate in narrativa, la sentenza n. 558/2022 resa il 23.09.2022 e pubblicata il 27.10.2022 dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Francesca Maria Parodi, non notificata (doc.
1), a definizione nella causa RG. 1430/2018 promossa da OMISSIS s.p.a. nei confronti della Sig. OMISSIS;
2. Per l’effetto, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, accogliere le conseguenti domande qui di seguito riportate:
3. In via principale: previa ogni opportuna declaratoria del caso, per i motivi di cui in narrativa, condannare il OMISSIS, al pagamento in favore di OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 135.827,64 o quella diversa che risulterà in corso di causa, per tutto quanto esposto in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della comunicazione della risoluzione contrattuale (13.7.2017) al saldo effettivo.
4. In via preliminare di merito, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. delle domande riconvenzionali avversarie.
5. Comunque, rigettare le domande riconvenzionali del sig. OMISSIS verso OMISSIS S.p.A. per le ragioni di cui in narrativa;
6. In via subordinata ed in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la compensazione già effettuata tra il contestato credito del sig. OMISSIS per il OMISSIS con il credito di OMISSIS.
7. Condannare il sig. OMISSIS al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa, anche con ricorso alla valutazione equitativa del danno.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l’ appellato :
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, previo rigetto dell’appello avversario ed in parziale riforma della sentenza Tribunale lavoro Genova n. 558/2022, accertare e dichiarare il diritto del conchiudente a vedersi accreditare:
– il saldo per i bonus/extra bonus relativi al reclutamento di PB inseriti nel primo anno di attività dislocati nel territorio lombardo, piemontese e toscano, per € 224.400.00;
– il saldo extra bonus pertinente il reclutamento del PB OMISSIS, per l’importo di € 21.700,00;
– il premio di reclutamento dei PB OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, per l’importo di € 168.800,00;
– il saldo premio di reclutamento del PB OMISSIS, per l’importo di € 13.950,00;
– il premio di reclutamento del PB OMISSIS, per l’importo di € 69.700,00 e del PB OMISSIS, per l’importo di € 42.200,00;
– l’extra bonus pertinente il PB reclutato OMISSIS, per l’importo di € 10.800,00; conseguentemente e per l’effetto condannare la Società OMISSIS S.p.A, quale incorporante e successore a titolo universale di OMISSIS S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare gli importi che precedono, oppure altri, maggiori o minori, che risultino in esito all’istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci al saldo, previa compensazione, in tutto o in parte con quanto in denegata ipotesi dovuto alla ricorrente.
Vinte le spese ed onorari di causa nei due gradi di giudizio.”
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Genova depositato in data 3 maggio 2018 OMISSIS spa, quale successore di OMISSIS S.P.A, ha agito in giudizio nei confronti del Sig. OMISSIS alla restituzione dell’importo complessivo di euro 135.827,64, oltre accessori di legge, che lo stesso aveva indebitamente ricevuto, quale promotore finanziario della medesima preponente, a titolo anticipo di “bonus reclutamento” non consolidatisi per essersi il OMISSIS dimesso dal rapporto di agenzia con comunicazione del 13 luglio 2017, pervenuta alla SIM in data 25 luglio 2017 ed altri acconti erroneamente versati e comunque non dovuti.
Più specificamente, si trattava di:
- €. 108,050,00 per le segnalazioni dei PRIVATE BANKER OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (Euro 38.000 per OMISSIS, Euro 13.200 per OMISSIS, euro 23.400 per OMISSIS, euro 33.450 per OMISSIS),
- €. 23.000 per l’errata doppia erogazione della somma predetta a titolo di anticipo del bonus reclutamento per la signora OMISSIS,
- €. 5.000 quale ulteriore anticipo sui futuri bonus reclutamento mai realizzato;
- €. 827,20 quale anticipo “Overrides” da sviluppo su reclutamento del PB OMISSIS;
Il credito è stato dunque quantificato nell’ importo complessivo di euro 139.577,20, ma
– poiché il OMISSIS aveva maturato delle provvigioni, che non gli erano state liquidate, pari a euro 1.049,55 – queste ultime sono state detratte in compensazione al suddetto credito, per cui in sede giudiziale la Banca richiese la complessiva somma di euro 135.827,64
2. Il OMISSIS si è difeso chiedendo il rigetto delle domande e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale volta ad ottenere i seguenti pagamenti:
€ 1.049,55 a titolo di provvigioni maturate e indebitamente compensate da OMISSIS;
€ 245,23 a titolo di FIRR;
€ 21.150,00 a titolo di rimborso spese per allestimento ufficio;
€ 224.400,00 per il bonus reclutamento di 19 Private Banker ;
€ 10.800,00 per l’extra bonus relativo al reclutamento del Private Banker OMISSIS;
€ 21.700,00 relativo al reclutamento del PB OMISSIS.
3. A seguito del fallito tentativo di conciliazione, il Tribunale ha rigettato il ricorso principale della OMISSIS spa e, in accoglimento di una minima parte della domanda riconvenzionale del convenuto, l’ha condannato alla corresponsione in favore di quest’ ultimo dell’ importo di € 1.094,00 a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte, euro 245,23 a titolo di FIRR, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
3.1. In estrema sintesi, il giudice ha ritenuto che la condizione indicata nel Regolamento del 2014 (prodotto dalla Banca doc. 10) per la definitiva maturazione del bonus per il reclutamento di PB non poteva applicarsi al rapporto in esame, in quanto il Sig. OMISSIS non l’aveva mai approvata e conosciuta. Ed infatti questo regolamento aziendale (prodotto dalla preponente privo di intestazione, di data certa e di sottoscrizione) non era stato neppure richiamato nel contratto di agenzia, il cui allegato 2A faceva riferimento al Sistema Provvigionale OMISSIS s.p.a. che non risultava essere stato modificato dal Regolamento del 2014.
Anche la doppia erogazione sull’ anticipo del reclutamento di OMISSIS, pari ad €. 23.000,00, non era stato dimostrato dalla documentazione agli atti, così come il versamento non dovuto di €. 5.000,00 a titolo di anticipo su futuri bonus di reclutamento e quello di €. 827,20 a titolo di anticipo “Overrides” da sviluppo sul reclutamento del PB OMISSIS.
La domanda riconvenzionale del sig. OMISSIS è stata poi rigettata nella parte in cui aveva richiesto l’ erogazione di altri bonus per il reclutamento di una serie di PB asseritamente reclutati sia per OMISSIS che per OMISSIS, di cui il Sig. OMISSIS aveva chiesto la chiamata in causa che tuttavia il giudice non aveva autorizzato, trattandosi di un soggetto estraneo al rapporto di consulenza finanziaria oggetto di causa.
Le rivendicazioni dell’ agente nei confronti della mandante sono state respinte per carenza di allegazioni volte a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla lettera di incarico per il raggiungimento da parte del Group Manager dei bonus ed extrabonus (raggiungimento di una certa soglia nella Raccolta Netta da parte dei PB reclutati).
Sono state invece riconosciute le provvigioni maturate e non ancora riscosse pari ad €. 1.094,00 e il FIRR nella misura di €. 245,23.
3.2. Le spese legali sono state compensate nella misura di 3/4 e la restante frazione è stata liquidata a favore del OMISSIS nella misura di € 1300.00 oltre IVA e CPA.
4. L’ appello principale
Con ricorso in appello depositato in data 09/01/2023 OMISSIS ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
4.1. Anzitutto il Tribunale aveva commesso un macroscopico errore nel sostenere che la sua domanda di condanna del promotore alla restituzione dei premi anticipati e non consolidati per una somma pari ad € 108.050,00 non poteva trovare accoglimento in quanto fondata su una condizione, contenuta nel regolamento bonus di reclutamento 2014 Group Manager, non oggetto di accordo tra le parti.
In realtà, sia nel ricorso ex art. 414 c.p.c. che nelle note sintetiche autorizzate, la Banca aveva chiaramente allegato che solo i bonus di € 38.000,00 e di € 13.200,00 erano stati riconosciuti in forza del regolamento 2014, mentre gli altri bonus di € 23.400,00 e di € 33.450,00 erano stati riconosciuti in forza delle scritture private 2.9.2016, 4.9.2015 e 30.9.2016 debitamente sottoscritte dal OMISSIS.
Con riferimento a tali PB OMISSIS e OMISSIS, pertanto i bonus anticipati (pari ad €. 23.400,00 ed € 33.450,00), dovevano senz’ altro essere restituiti.
4.2. Inoltre l’ appellante ha evidenziato come non poteva essere credibile che il sig. OMISSIS non avesse mai conosciuto e accettato il Regolamento “Bonus Reclutamento” del 2014, in quanto, ai fini del calcolo dei bonus richiesti in via riconvenzionale, aveva prodotto (sub docc. 13 e 31) la stessa tabella bonus reclutamento contenuta nel medesimo regolamento 2014 prodotto da OMISSIS sub 10, confermando così non solo di conoscere, ma anche di ritenere applicabile tale regolamento. Il OMISSIS aveva prodotto il precedente regolamento del 2013 (non oggetto di lite) ed altre tabelle provvigionali di provenienza dell’azienda (sub doc. 15,16,17,19,22), confermando così ulteriormente che i bonus di reclutamento erano disciplinati dai regolamenti predisposti dall’azienda.
4.3. Nullità di un capo della sentenza per ultrapetizione
Il Tribunale aveva poi errato nel fondare la propria decisione sul contenuto dell’allegato 2A del doc. 1 prodotto in primo grado da OMISSIS, che neppure l’agente aveva individuato quale documento disciplinante i bonus reclutamento, così andando ultra petitum.
4.4. In ogni caso, secondo l’appellante, il Tribunale aveva errato nel ritenere che il sistema provvigionale fosse disciplinato dal predetto allegato 2A del contratto di agenzia stipulato in data 31 agosto 2011, in quanto tale documento si riferiva ai compensi per l’attività dei PRIVATE BANKER e non dei GM, quali il sig. OMISSIS.
4.5. Il Tribunale aveva poi errato nel ritenere non provate le domande di OMISSIS relative alla restituzione della somma di € 23.000,00, quale doppia erogazione sull’anticipo reclutamento di OMISSIS, nonché delle somme di €. 827,20 ed €. 5.000,00 quali anticipi su futuri bonus di reclutamento mai realizzati, senza tuttavia dare ingresso alle prove per testimoni richieste in ricorso che ben avrebbero potuto dimostrare le indebite erogazioni.
4.6. L’ appellante ha inoltre sostenuto che spettava invece al Sig. OMISSIS, qualificatosi puro reclutatore per aver percepito da OMISSIS compensi “costituiti per oltre il 93% di bonus/premi pertinenti il reclutamento” (cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione del sig. OMISSIS nel giudizio di primo grado), l’onere di dimostrare che tali somme vennero allo stesso erogate ad estinzione di altri crediti.
4.7. Non solo, Il Tribunale aveva errato a ritenere sfornita di prova la sua domanda di restituzione dell’anticipo provvigionale di € 5.000,00 dato che il sig. OMISSIS, a pag. 46 della propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (capitolo 10), aveva addirittura confessato di avere ricevuto la detta somma a titolo di anticipo (doc. 21 di OMISSIS e doc. 6 del sig. OMISSIS prodotti in primo grado).
4.8. Inoltre, l’ appellante ha evidenziato come il giudice, nel ritenere non provata la domanda di restituzione di €. 000,00, non aveva considerato, oltre alla fattura n. 7 del 2015, anche la successiva n. 8 del 2015 (doc. 22) indicante, sempre per anticipi e recuperi, la complessiva somma di €. 23.520,65, di cui gli importi di €. 4.232,50 e €. 194 vennero erogati – come previsto con lettera del 24/12/2014 – sempre per l’ attività di reclutamento di altri PB mai realizzatasi, come lo stesso OMISSIS aveva ammesso nelle proprie difese.
4.9. Per tutti questi motivi OMISSIS OMISSIS p.A ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata domandando in via principale la condanna di OMISSIS al pagamento della somma di € 135.827,64 o altra diversa accertanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della comunicazione della risoluzione contrattuale (13.7.2017) al saldo effettivo; ha poi ribadito l’ eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. delle domande riconvenzionali avversarie e nel merito la loro infondatezza.
In via subordinata e in via di eccezione riconvenzionale ha chiesto altresì la compensazione tra il contestato credito del sig. OMISSIS per il Firr con il proprio credito ed infine la condanna di OMISSIS, anche con ricorso alla valutazione equitativa del danno, ex art. 96 c.p.c. , con vittoria di spese compensi ed onorari per entrambi i giudizi.
In via istruttoria è stata richiesta la prova diretta e contraria sui capitoli dedotti e, all’ occorrenza, l’ammissione di CTU contabile.
5. Il sig. OMISSIS si è difeso in questo grado di giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale sulle statuizioni della sentenza a sé sfavorevoli.
5.1. In merito al primo motivo dell’ appello principale, l’ appellato ha effettivamente riconosciuto che per il reclutamento del OMISSIS e della sig.ra OMISSIS aveva sottoscritto le scritture private del 2 settembre 2016 (doc. 14), del 4 settembre 2015 e 30 settembre 2016 (docc. 16 e 17); tuttavia, le clausole di stabilità, in quanto contenute in moduli predisposti da OMISSIS introducevano di fatto una limitazione alla facoltà di recedere dal contratto da parte dell’ agente, avrebbero dovuto essere specificamente approvate dall’ agente ex artt. 1341 e 1342 c.c.. In subordine ha chiesto, trattandosi in sostanza di una penale, la sua diminuzione ex art. 1384 c.c.
5.2. Il OMISSIS ha poi ribadito di non aver mai sottoscritto o specificamente accettato il Regolamento 2014, peraltro sconosciuto anche dai colleghi manager reclutatori e del quale aveva avuto contezza solo in seguito all’introduzione della causa.
Pertanto, quanto meno la pretesa restitutoria dei bonus pertinenti il reclutamento dei PB OMISSIS e OMISSIS doveva essere respinta, in quanto sorretta da previsioni (quelle contenute nel noto regolamento) non opponibili all’agente.
Neppure poteva ritenersi fondata la tesi dell’appellante secondo cui l’affermazione della non conoscenza del Regolamento sarebbe smentita dal fatto che l’esponente, ai fini del calcolo dei bonus richiesti in via riconvenzionale, aveva prodotto, sub doc. nn. 13 e 31, la stessa tabella allegata al Regolamento, in tal modo confermando non solo di conoscerlo, ma anche di volerlo applicare; così come lo stesso aveva prodotto, sub doc. nn. 15, 17, 19 e 22, altre tabelle che confermerebbero la conoscenza del Regolamento. Ed infatti, come correttamente spiegato in sentenza, “la tabella contenuta nel controverso Regolamento era stata inoltrata al OMISSIS da Claudio Regoli in data 1.12.2014, tuttavia nella risposta del OMISSIS si legge chiaramente che costui si manifesta perplesso perché la tabella degli importi era stata un’altra, con ciò dimostrando che alcun accordo era stato raggiunto”. Tale motivazione, del tutto condivisibile, neppure era stata impugnata, per cui era divenuta incontrovertibile.
Relativamente alle altre pretese restitutorie, evidenziava di aver sempre riconosciuto di aver percepito gli importi di cui alle fatture emesse, ma ribadiva che OMISSIS non avesse fornito alcuna prova dell’ indebito.
5.3. In via di appello incidentale, il OMISSIS ha impugnato la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere i bonus per altri PB dallo stesso reclutati.
Aveva errato il Tribunale a ritenere non provato il suo diritto a tali ulteriori compensi senza ammettere le specifiche istanze istruttorie (ammissione di prove testimoniali e di esibizione della documentazione da parte della Banca) richieste proprio per dimostrare le sue ragioni. I bonus avrebbero dovuto consolidarsi tre anni dopo la sottoscrizione del contratto di agenzia del 31 agosto 2011 e quindi alla fine di agosto del 2014, per cui la lettera di messa in mora inviata a OMISSIS in data 26 gennaio 2018 doveva ritenersi tempestiva ai fini prescrizionali.
5.4. Concludeva come in epigrafe.
6. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione per indisponibilità della Banca di accontentarsi della restituzione di un importo di €. 000,00, la causa è stata discussa all’ udienza del 18/01/2024 ed il Collegio ha deciso come da separato dispositivo depositato nel fascicolo telematico.
***
7. I MOTIVI DELLA DECISIONE
7.1. Premesse in fatto
Risulta dagli atti di causa che il Sig. OMISSIS stipulò un contratto di agenzia con l’ allora OMISSIS s.p.a. in data 8 agosto 2011 quale consulente finanziario, con annesso incarico accessorio attribuito in pari data di “GROUP MANAGER”, consistente nell’ attività di reclutamento di PRIVATE BANKER (PB), per la quale – come risulta dalla stessa lettera di incarico – la Banca si è impegnata a riconoscere all’ agente dei bonus collegati al raggiungimento di determinati risultati di raccolta da parte del P.B. reclutato; bonus che dovevano essere versati anticipatamente, anche quali acconti, per poi divenire definitivi al verificarsi di determinate condizioni quali appunto l’entità della raccolta dei reclutati e la stabilità del loro rapporto e di quello dei reclutatori.
E’ altresì pacifico e non contestato che questa fu l’ attività principale del Dott. OMISSIS e la vertenza riguarda proprio la corretta corresponsione dei compensi erogati dalla Banca all’ agente per l’ attività di segnalatore e reclutamento di altri promotori finanziari (c.d. P.F.).
Risulta dagli atti che il dott. OMISSIS si sia dimesso dal rapporto di agenzia (e dal conseguente incarico accessorio) con lettera del 13 luglio 2017 e che la Banca rinunziò all’ effettuazione del preavviso con propria comunicazione del 28 luglio 2017.
A seguito di questo recesso, la Banca, effettuate le verifiche contabili, ha ritenuto di essere debitrice del complessivo importo di €. 139.577,20 di cui €. 108.050,00 a titolo di bonus e una tantum erogati anticipatamente per la segnalazione di quattro P.B. (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS).
7.2. Tali bonus e una tantum, secondo la prospettazione della Banca, sarebbero stati erogati anticipatamente all’ agente e non si sarebbero invece consolidati definitivamente proprio a causa delle dimissioni del Dott. OMISSIS avvenute prima del triennio successivo alla data di reclutamento dei quattro P.B.
E da qui – sempre secondo la prospettazione della SIM – l’ obbligo restitutorio.
La clausola di stabilità, pur non potendosi qualificare come vessatoria e non configurando una penale, deve comunque essere approvata dall’agente.
E’ pacifico in causa che il Regolamento del 2014 (doc. 10) contenente la condizione di stabilità fatta valere dalla Banca non sia stato sottoscritto dal Dott. OMISSIS né al momento della sottoscrizione del contratto, né in epoca successiva.
Deve quindi ritenersi corretta la decisione del Tribunale che ha ritenuto non applicabile al rapporto in esame la clausola contenuta nel regolamento.
Si rileva inoltre che – come riconosciuto dalla stessa Banca in sede di repliche alla domanda riconvenzionale – l’ attività di segnalazione e reclutamento di nuovi PB consiste in un lavoro complesso che viene normalmente svolto non da un singolo operatore, ma da un gruppo di soggetti in coordinamento tra loro, per cui l’ assegnazione del compenso può subire variazioni proprio a seconda delle peculiarità dei reclutamenti.
In altri termini, deve ritenersi, anche alla luce del contenuto delle mail prodotte, che ad ogni acquisizione si intavolasse una nuova ed autonoma trattativa all’ interno dell’ Area Manager che poteva coinvolgere anche gli agenti reclutati.
Deve pertanto ritenersi che le tabelle dei bonus di reclutamento via via introdotte dalla Banca avessero un valore meramente indicativo, un punto di partenza su cui poi avviare le trattative relative all’ acquisizione dei PB a seconda del loro portafoglio clienti e del loro potenziale di raccolta.
Ed infatti, di volta in volta, in base alle specifiche situazioni, si instaurava una trattativa che teneva conto di molteplici variabili sulla ripartizione dei bonus; singola trattativa in cui – come si può ricavare anche dalle mail prodotte agli atti – i vertici della Gestione Rete concordavano con il Segnalatore la percentuale spettante allo stesso.
Una volta raggiunto l’ accordo, che spesso costituiva compromesso tra i vari Manager di rete e gli stessi promotori reclutati, la Banca individuava a quale Group Manager spettasse il compenso, la sua entità e le condizioni per il consolidamento dello stesso, tra cui, eventualmente, anche la stabilità del rapporto con la mandante sia da parte dell’ agente reclutato che di quello reclutatore.
Queste modalità di pattuizione si ricavano dalla stessa documentazione prodotta dalla Banca: la lettera del 4 settembre 2015 (doc. 16), ad esempio, inizia con il seguente inciso: “In accoglimento alla proposta per il tramite della struttura manageriale (…)”, dimostrando quindi che, per l’acquisizione della P.B. sig.ra OMISSIS, la Banca aveva riconosciuto al Dott. OMISSIS un importo di €. 20.000,00 a titolo di “anticipo bonus reclutamento”.
Tale documento, debitamente firmato dal Dott. OMISSIS, non contiene tuttavia alcuna clausola di stabilità del G.P. reclutatore.
Di ben altro tenore è invece la lettera prodotta sub. 17 dalla Banca che, sempre con riferimento al reclutamento della P.B. OMISSIS, è stata riconosciuta in data 30 settembre 2016 un’ “una tantum” di €. 13.450,00 (doc. 17) da pagarsi anticipatamente con fattura
nel mese di ottobre 2016 alle condizioni di cui all’ All. 1. . In questo allegato, tra le condizioni individuate per la maturazione a titolo definitivo della predetta una tantum si è richiesto che il rapporto di agenzia tra il PB segnalatore e OMISSIS dovesse ancora sussistere in data 31/12/2018; condizione in assenza della quale l’“una tantum” anticipatamente erogata avrebbe dovuto essere restituita alla Banca.
Identica disciplina è stata prevista per l’ anticipazione dell’ “una tantum” pari ad €. 24.400,00 erogata al Dott. OMISSIS per l’ attività di reclutamento del P.B. OMISSIS; con lettera del 2 settembre 2016 (doc. 14) sottoscritta per accettazione in data 12/09/2016 la Banca ha riconosciuto tale compenso alle condizioni di cui all’ All. 1, in cui è stato prevista la medesima clausola di stabilità alla data del 31/12/2018, con diritto alla restituzione nel caso di precedente cessazione del rapporto.
Quindi, soltanto per queste due erogazioni a titolo di anticipo dell’ “una tantum” la Banca ha dimostrato, come era suo onere, di aver diritto alla restituzione, in quanto il Dott. OMISSIS si è dimesso in data 13 luglio 2018. Si è già accennato che non si è in presenza di una clausola vessatoria, in quanto non rientrante tra le indicazioni tassative di cui all’ art. 1341 c.c., né è stata introdotta in un contratto standard, essendo stata pattuita all’ interno di una scrittura privata tra le due parti in causa. Né si tratta di una penale, perché non ha sanzionato un inadempimento dell’ agente ma ha soltanto introdotto un obbligo di stabilità molto frequente nei rapporti con i promotori finanziari proprio per il particolare legame tra gli stessi e i soggetti reclutati, siano essi clienti o altri promotori finanziari come nella fattispecie in esame.
Il dott. OMISSIS è pertanto tenuto alla restituzione alla società appellante di queste due una tantum ammontanti complessivamente in €. 37.850,00, oltre gli interessi legali dal recesso al saldo.
7.3. Per quanto riguarda tutte le altre richieste restitutorie, deve ritenersi che la Banca non avesse dimostrato, come suo onere, la non debenza degli anticipi La Banca ha prodotto tabulati e fatture da cui non è possibile individuare a che titolo siano state erogate le somme richieste in restituzione. Pertanto, anche ad ammettere che tali importi siano stati effettivamente corrisposti al Dott. OMISSIS, spettava alla Banca e non all’agente dimostrare l’ indebito, sia per un’ erronea duplicazione di un compenso, sia per il mancato consolidamento di anticipazioni già versate; tale onere probatorio non è stato assolto dalla Banca, posto che anche le prove testimoniali dedotte sono volte a dimostrare le dazioni e non la loro ingiustificatezza.
Il motivo di appello relativo a tali domande va quindi rigettato per i motivi di cui sopra.
7.4. Anche l’ appello incidentale del OMISSIS deve ritenersi infondato.
L’ agente sostiene infatti che la Banca non gli avrebbe riconosciuto i bonus reclutamento per diciannove P.B. dislocati nel territorio lombardo, piemontese e toscano.
E’ pacifico in causa che OMISSIS abbia corrisposto al OMISSIS il bonus solo per quattro di essi (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS), i quali hanno poi percepito il bonus per gli altri quindici coordinati da questi ultimi.
La tesi del OMISSIS è che il bonus avrebbe dovuto essergli riconosciuto per tutti i diciannove agenti dallo stesso reclutati, trattandosi di un’unica operazione di reclutamento avvenuta in blocco nel 2012 e da lui totalmente gestita.
Tale ricostruzione non coglie nel segno.
Anche ad ammettere che l’ attività di reclutamento sia stata effettivamente svolta dal Dott. OMISSIS, come sopra già evidenziato, la ripartizione dei bonus all’ interno dell’ Area Manager veniva contrattata per ogni singola operazione in base alle alla tipologia della segnalazione. Nel caso in esame si è trattato di una acquisizione di un gruppo di promotori finanziari tra loro già legati da rapporti di collaborazione, per cui deve presumersi che vi sia stato un accordo tra tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, compresi i PB reclutati, i quali hanno aderito a lasciare la precedente mandante per lavorare con la OMISSIS a fronte di un compenso.
E che siano così andate le cose è dimostrato dal fatto che il Dott. OMISSIS non ha mai rivendicato tali ingenti somme prima di ricevere la lettera di addebito della Banca, mentre dalla documentazione agli atti risulta che per altre attività di reclutamento vi siano state già in corso di rapporto delle richieste di corretto pagamento dei bonus. Se, pertanto, non vi fosse stato l’ accordo anche del dott. OMISSIS nel ripartire in tal modo i compensi conseguenti a questa operazione di reclutamento dell’ ingente gruppo, sicuramente avrebbe preteso da subito l’ anticipazione dei bonus, come accaduto in altre situazioni in cui aveva (a torto o a ragione) rivendicato il pagamento.
Stesso discorso va fatto per il reclutamento del PB OMISSIS reclutato dal OMISSIS ed inserito in OMISSIS da gennaio 2013, per il quale sarebbe stato corrisposto un importo inferiore rispetto alla tabella compensi prodotta sub. 15. Anche in questo caso deve ritenersi che, dopo uno scambio di mail (doc. 16), le parti abbiano trovato un compromesso sull’ entità del compenso.
Per quanto riguarda poi la richiesta dei bonus per il reclutamento di cinque PB provenienti da OMISSIS spa (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS), risulta dal doc. 18 che l’ acquisizione di tale gruppo avvenne nell’ ambito di un lavoro di squadra con l’ intervento di altri GM (OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS), in cui l’apporto del Dott. OMISSIS non sembra essere stato particolarmente significativo. Si deve quindi ritenere che legittimamente la Banca abbia deciso di non attribuirgli alcunchè, sempre nell’ ambito delle trattative di ripartizione del bonus di reclutamento.
Allo stesso modo va risolta la questione relativa alle pretese dell’ odierno appellante incidentale per il reclutamento dei PB OMISSIS e OMISSIS, anch’essi provenienti da OMISSIS, i quali hanno dichiarato che i GM OMISSIS e OMISSIS avevano svolto ruolo importante nella loro decisione di dimettersi dalla precedente mandante e entrare in OMISSIS ( doc. 20). Il doc. 21 contiene una serie di mail da cui si può capire che OMISSIS ha ritenuto di non riconoscere alcun premio di reclutamento per questi nuovi promotori (v. mail di OMISSIS del 1/10/2011) e che il sig. OMISSIS aveva accettato questa decisione, laddove si legge che “quanto viene di seguito non è per richiedere il premio di reclutamento ma per informare sul lavoro che stiamo facendo”. Ciò dimostra ancora una volta che in certe situazioni il premio poteva anche non essere erogato da OMISSIS, oppure ridotto rispetto alle tabelle vigenti (come accaduto per il reclutamento del P.B. OMISSIS, per il quale il dott. OMISSIS ha rivendicato una differenza di bonus/extrabonus di €. 13.900,00) oppure ancora riconosciuto ad altri reclutatori che avessero contribuito fattivamente all’ acquisizione del PB
Ciò è quanto accaduto ad esempio per il PB OMISSIS, per il reclutamento del quale la Banca riconobbe al dott. OMISSIS un’una tantum di €. 23.400, mentre l’ extra bonus è stato attribuito ad altre figure manageriali (OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS) proprio per i motivi sopra esposti; si trattava – come esposto dal difensore della Banca in sede di discussione della causa con una significativa metafora – di decidere, per ogni reclutamento avvenuto con un lavoro di squadra nell’ ambito dell’ Area Manager, come spartire la torta tra tutti i partecipanti all’ attività di reclutamento.
L’ appello incidentale va pertanto respinto integralmente, il con conseguente raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
In conclusione, tenuto conto dei crediti incontestati del Dott. OMISSIS pari ad €. 1.049,55 per provvigioni ancora spettanti, come riconosciute da OMISSIS, ed €. 1.04,00 per ulteriori provvigioni ed €. 245,23 per FIRR, come riconosciuti in sentenza di primo grado su cui la Banca non ha proposto appello, operata la compensazione giudiziale, il Dott. OMISSIS va condannato alla restituzione del complessivo importo di €. 34.461,22, oltre gli accessori di legge dalla cessazione del rapporto al saldo.
7.5. Tenuto conto della soccombenza reciproca e del fatto che il OMISSIS aveva accettato la proposta del collegio di conciliare la causa con il pagamento di un importo superiore rispetto a quello riconosciuto come dovuto (€. 40.000,00), le spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate. Non sussistono i presupposti per riconoscere la responsabilità aggravata dell’ agente ex art. 96 c.p.c., come nuovamente richiesto dalla società appellante.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell’ appello, condanna OMISSIS Massimo alla restituzione a favore di OMISSIS spa dell’ importo di €. 34.461,22, oltre interessi legali dalla data delle dimissioni al saldo.
Respinge tutte le altre domande.
Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
Genova, 18 gennaio 2024
Il Presidente G. Melandri
