REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 796/20 RGL
promossa da
OMISSIS, c. f. Omissis, residente alla Spezia, rappresentato e difeso per procura depositata in via telematica col ricorso dall’avv. Omissis (PEC omissis@puntopec.it), con domicilio eletto presso il suo studio alla Spezia via Omissis ricorrente
Contro
OMISSIS S.R.L., c.f. omissis, in persona del presidente Omissis, con sede a Modena e domicilio eletto alla Spezia via Omissis presso lo studio dell’avv. Manuela Bacci (PEC omissis@postecert.it), rappresentata e difesa per procura depositata in via telematica con la memoria di costituzione dagli avv.ti Omissis (PEC omissis@ordineavvmodena.it) e Omissis (PEC omissis@ordineavvmodena.it) convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Omissis: “1. Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dalla società OMISSIS s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore in carica con sede in Modena via Omissis con nota del 12 aprile 2020 e, per l’effetto, condannare ai sensi dell’art. 18, l. n. 300/1970, OMISSIS s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore in carica con sede in Modena via Omissis, alla reintegra dell’odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall’intervenuto licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro. 3. Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione. 4. In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell’art. 8, l. n. 604/1966, così come novellato dall’art. 2, l. n. 108/1990, la società OMISSIS s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore in carica con sede in 41123 Modena via Omissis alla riassunzione del sig. Omissis nato il 04/09/1974 a La Spezia residente in La Spezia via Omissis C.F.Omissis nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica entro il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Per OMISSIS: “Contrariis reiectis, respingersi tutte le domande formulate da Omissis nei confronti di OMISSIS S.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto con integrale conferma del provvedimento disciplinare espulsivo comminato in data 12 aprile 2020. Con vittoria di competenze e spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 6.4.2020 OMISSIS contestò disciplinarmente al proprio dipendente Omissis di essersi rifiutato di rilevare la temperatura corporea delle persone che intendevano accedere al cantiere della società Ferretti per cui la stessa OMISSIS gestiva in appalto il servizio di portineria.
Lette le difese del lavoratore, il 12.4.2020 il datore di lavoro lo licenziò per giusta causa.
Dopo tempestiva impugnazione stragiudiziale, con ricorso depositato l’8.9.2020 Omissis ha chiesto la reintegrazione e in subordine la tutela obbligatoria.
Ha eccepito che rilevare la temperatura corporea non rientrava fra le sue mansioni e non gli era stato impartito alcun corso di formazione al riguardo; che la normativa d’urgenza per far fronte all’emergenza pandemica aveva bloccato i licenziamenti e i provvedimenti disciplinari; che, all’epoca dei fatti, potevano proseguire le sole attività lavorative essenziali e non era noto il motivo per cui il cantiere della Ferretti rientrasse in quella categoria, osservando poi che la ripresa dell’attività presupponeva una serie di adempimenti preliminari. Ha contestato i fatti posti a base del licenziamento e comunque ha eccepito che la sanzione espulsiva non era proporzionata.
La Società resiste.
2. Diversamente da quanto argomenta il lavoratore, l’art. 46 DL 17.3.2020 n. 18 non ha sospeso tutti i licenziamenti e i procedimenti disciplinari, ma solo i licenziamenti collettivi e quelli per giustificato motivo oggettivo.
L’eccezione, quindi, non ha pregio.
3. Come rilevato dalla convenuta, l’attività di vigilanza privata (codice 80.1) esercitata da OMISSIS rientra fra quelle inserite nell’allegato 1 al dPCM 22.3.2020 e quindi non era sospesa.
Dato che Omissis era dipendente di OMISSIS, e non di Ferretti, il titolo in forza di cui Ferretti proseguiva la propria attività è irrilevante sul piano del rapporto di lavoro.
Sembra peraltro opportuno, anche se per semplice completezza, rammentare che, ai sensi della lett. d) dell’art. 1 del predetto dPCM 22.3.2020, “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”, sicché, laddove la Ferretti avesse reso una simile dichiarazione, fino a provvedimento del Prefetto la prosecuzione della sua attività sarebbe stata legittima.
4. Nel merito, va premesso che in sede di interrogatorio libero Omissis si è riferito a un suo timore di contagiarsi in presenza di sue patologie respiratorie pregresse, ma si tratta di una questione che non è stata sollevata con il ricorso.
Esulano, quindi, dall’ambito della lite le valutazioni al riguardo.
Con tale premessa, i fatti sono pacifici, visto che lo stesso ricorrente non li ha negati nelle difese rese nel procedimento disciplinare e li ha ammessi in sede di interrogatorio libero (“ho chiesto immediatamente di essere sostituito avendo paura del possibile contagio […] non volli rilevare la temperatura per paura di contrarre il virus […] fecero tornare un mio collega che era smontato nella notte per sostituirmi per mezz’ora […] il mio collega che aveva fatto la notte è rimasto solo 45 minuti circa, dopo di che la gente che entrava in cantiere non veniva sottoposta alla misurazione della temperatura: a qualcuno la misurava Montanari se passava di lì altrimenti non la misurava nessuno”).
Il ricorrente ha sostenuto che rilevare la temperatura corporea delle persone che accedono al cantiere non rientri fra le sue mansioni.
Ma la tesi non è condivisibile: Omissis è stato assunto per svolgere mansioni di addetto al controllo degli accessi e doveva quindi svolgere ogni attività necessaria per controllare l’accesso al cantiere, compresa, quindi, l’attività di rilevazione della temperatura che normativa sopravvenuta aveva reso obbligatoria.
D’altra parte, non si vede quale particolare addestramento debba essere fornito per utilizzare un termometro (secondo nozioni di comune esperienza, si tratta semplicemente di puntarlo contro la fronte della persona che accede, premere un pulsante e rilevare la temperatura che appare sul display).
Non vi sono d’altra parte elementi per concludere che il rifiuto di eseguire l’attività richiesta sia giustificato da un inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di protezione di cui all’art. 2087 c.c. e, in particolare, non è contestato che a Omissis fosse stata fornita una mascherina FFP3, che, come ormai fatto notorio, è solitamente utilizzata dal personale medico e sanitario e fornisce una affidabile protezione dal contagio per chi la indossa, oltre a una mascherina FFP2, occhiali, guanti e gel disinfettante, in una situazione in cui, come rammentato in sede di discussione orale dalla difesa della Società, per la generalità dei cittadini era difficile anche solo reperire mascherine chirurgiche.
Non sembra invece possibile sostenere che il datore di lavoro fosse tenuto a fornire anche schermi di plexiglas e termoscanner al posto dei termometri.
La condotta di Omissis, quindi, deve essere considerata insubordinazione, perché il lavoratore ha rifiutato di adempiere alle disposizioni che gli erano state impartite e ha pregiudicato il corretto svolgimento dell’attività del datore di lavoro, costringendolo a richiamare un lavoratore che era smontato dal servizio notturno e, secondo quanto lo stesso ricorrente ha dichiarato, a rendere il servizio in forma incompleta e frammentaria.
Sul punto si veda, fra le più recenti, Cass., 1.7.2020 n. 13411: “In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale”.
L’insubordinazione costituisce giusta causa di licenziamento per consolidata giurisprudenza di legittimità come anche per previsione del CCNL applicabile e prodotto in causa.
In particolare, nel caso concreto, l’insuperabile disobbedienza di Omissis, che ha comportato problemi nella gestione del servizio appaltato e per di più si è avuta in un momento di gravissima difficoltà per la collettività che imponeva sacrifici a tutti i consociati, e senza che il datore di lavoro fosse inadempiente ai propri obblighi di tutelare la salute del dipendente, giustifica il venir meno della fiducia nel lavoratore e non consente la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto.
E ciò a maggior ragione se si considera che, come documentato dalla Società, Omissis, in meno di tre anni di servizio era stato destinatario di tre sanzioni disciplinari conservative, solo l’ultima delle quali impugnata, due delle quali relative a inosservanza di disposizioni aziendali, e si era quindi mostrato, anche in precedenza, soggetto poco incline al rispetto delle direttive dei superiori.
Il ricorso, quindi, si rigetta.
La diversa condizione delle parti e la peculiarità della fattispecie giustificano una compensazione nella misura della metà. La restante metà delle spese si liquida come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, valore indeterminabile, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la scarsa complessità della lite) e segue la soccombenza.
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definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, compensa le spese per metà e condanna OMISSIS a rifondere a OMISSIS S.r.l. la restante metà che liquida, già in frazione, in € 1.756,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se non detraibile e successive occorrende.
La Spezia, 16.3.2021
Il giudice
Marco Viani