
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
| Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI | PRESIDENTE Rel. |
| Dott. Paolo VIARENGO | CONSIGLIERE |
| Dott.ssa Caterina BAISI | CONSIGLIERA |
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 184/2023 R.G.L. promossa da: OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via OMISSIS, per procura allegata al ricorso in riassunzione
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
OMISSIS s.p.a., c.f. OMISSIS, in persona del procuratore speciale dr.ssa OMISSIS, rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, OMISSIS, per procura allegata alla memoria di costituzione nel giudizio di rinvio
Convenuta in riassunzione
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso depositato il 3.7.2023
Per la convenuta: come da memoria depositata il 1°.3.2024
FATTI DI CAUSA
OMISSIS ha chiamato in giudizio la OMISSIS s.p.a. davanti al Tribunale di Genova esponendo di essere stato agente della convenuta dal 2005 al 2013 ed ha chiesto – per quanto ancora qui interessa – la condanna della preponente al pagamento di euro 41.732,05 a titolo di provvigioni indebitamente stornate in forza dell’applicazione delle clausole 11.4 e 11.5 del contratto di agenzia, delle quali ha eccepito la nullità.
Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha eccepito l’inammissibilità dell’azione ed ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 184/2017, pubblicata il 2.5.2017, il Tribunale ha accolto la domanda, nella minor somma – determinata a seguito di CTU contabile – di euro 40.888,24, oltre ulteriori interessi legali sull’importo capitale da rivalutarsi anno per anno, dal 1°.12.2016 al saldo.
Su appello della OMISSIS, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 252/2018, pubblicata il 24.7.2018, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda del sig. OMISSIS.
Su ricorso di quest’ultimo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9365/2023, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa stessa Corte d’Appello, in diversa composizione.
Il sig. OMISSIS riassume il giudizio riproponendo la domanda di condanna della OMISSIS al pagamento di euro 40.888,24, oltre accessori, a titolo di provvigioni indebitamente stornate in forza dell’applicazione delle clausole contrattuali delle quali la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità.
La OMISSIS, costituendosi nel giudizio di rinvio, ripropone l’eccezione di inammissibilità della domanda e ne contesta il fondamento anche nel merito.
All’udienza del 14.3.2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza rescindente, ha così motivato:
“4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1343, 1346, 1418, 1419, 1375 c.c. nonché degli artt. 1748, 1749 e 2697 c.c., inoltre, illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la nullità delle clausole di cui all’art. 11.4 e 11.5. del contratto di agenzia pur avendo riconosciuto l’effettiva genericità ed indeterminatezza delle stesse. Si assume che tali clausole rimettono alla volontà della preponente non solo la scelta dei clienti destinatari degli extra sconti, ma addirittura l’entità economica degli stessi, con conseguente assoluta incertezza sull’ammontare dell’eventuale riduzione della provvigione per l’agente. Si rileva come tali clausole attribuiscano alla mandante un potere di modifica unilaterale del contratto, senza che siano previsti limiti all’esercizio di tale potere; limiti, invece, necessari a non pregiudicare la forza vincolante del contratto nei confronti delle parti e, comunque, imposti dal principio di correttezza e buona fede, espressamente richiamato dall’art. 1749 c.c.. (…).
10. In base alle clausole 11.2 e 11.3 del contratto di agenzia … le provvigioni spettanti all’agente erano calcolate sul totale del fatturato relativo agli elettrodomestici “al netto di ogni sconto”.
11. La clausola 11.4. … prevedeva: “noi abbiamo la facoltà di concedere ai clienti extra sconti ove essi, nell’anno (c.d. anno di competenza), promettano di raggiungere acquisti per un determinato fatturato o per un determinato quantitativo di prodotti, anticipatamente applicando tale extra sconto alle singole fatture nello stesso anno di competenza e così riducendo la base di calcolo del vostro compenso provvigionale; ciò premesso, ove la promessa non venga dal cliente mantenuta noi avremo facoltà, da esercitare a nostro insindacabile giudizio, di addebitare o non addebitare al cliente le somme degli extra sconti già praticati, riconoscendovi, nell’ipotesi di riaddebito al cliente della parte di sconto già riconosciutogli, le relative differenze provvigionali”.
12. La clausola 11.5. … aveva il seguente tenore: “noi abbiamo altresì la facoltà di concedere ai clienti gli extra sconti di cui sopra, ma posticipatamente, applicandoli alle fatture emesse nell’anno di competenza e così corrispondendoli nell’anno successivo; ciò premesso noi avremo facoltà, da esercitare a nostro insindacabile giudizio ed indipendentemente dal consuntivo dell’anno di competenza per il cliente di riconoscere o non riconoscere tale extra sconto, addebitandovi, nell’ipotesi di riconoscimento dell’extra sconto al cliente, le relative differenze sulle provvigioni già riconosciutevi, con possibilità di compensarle con le provvigioni dovutevi”. (…).
16. La sentenza impugnata definisce le clausole n. 11.4 e 11.5. del contratto di agenzia come “generiche e indeterminate, sia nella individuazione dei clienti a cui praticare gli sconti, sia nell’entità degli stessi”, e dà atto di come tali clausole prevedano “la facoltà della mandante di praticare (gli extrasconti) lo stesso anche se il cliente non abbia raggiunto il numero degli acquisti promessi”; la stessa sentenza riconosce che “il prezzo finale da fatturare al cliente (e su cui calcolare la provvigione) verrà determinato tenuto conto di una serie di variabili non preventivabili, in quanto strettamente connesse al contingente momento più o meno favorevole del mercato, anche tenuto conto delle contemporanee offerte della concorrenza”.
17. Tali statuizioni contenute nella sentenza impugnata non sono conformi ai principi di diritto sopra richiamati (Cass. 29164/2021, Cass. 13580/2015, Cass. 5467/2000, Cass. 4504/1997, Cass. 11003/1997, n.d.e.) e in base ai quali devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole di un contratto di agenzia formulate in modo tale da attribuire alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi della misura delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all’agente.
18. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità”.
Il “nuovo esame della fattispecie” demandato a questa Corte non può che condurre alla dichiarazione di nullità delle citate clausole del contratto di agenzia, per la loro assoluta genericità ed indeterminatezza (v. artt. 1346 e 1418 c.c.), in quanto rimettono alla volontà unilaterale della casa mandante – non vincolata ad alcun parametro oggettivo e, dunque, al suo mero arbitrio – non solo la scelta dei clienti destinatari degli extra sconti, ma persino l’entità economica di questi, con conseguente incertezza assoluta sull’ammontare dell’eventuale riduzione della provvigione, finendo così per rendere non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale, appunto, la controprestazione dovuta dalla società all’agente.
A fronte di queste considerazioni – ovvie ed obbligate, a seguito delle vincolanti indicazioni fornite dalla pronuncia rescindente della S.C. – non hanno alcun rilievo le osservazioni della società convenuta, secondo cui si dovrebbe distinguere tra la base imponibile provvigionale, elemento di insindacabile ed esclusiva pertinenza della società mandante, e gli elementi essenziali del contratto di agenzia, quali le aliquote provvigionali, la zona, i prodotti oggetto di procacciamento, che devono essere determinabili ex ante, dato che le clausole contestate finiscono per rimettere al mero arbitrio della mandante non solo il quantum dell’imponibile provvigionale ma, addirittura, l’an del credito dell’agente per le provvigioni, che potrebbe ritrovarsi ad avere lavorato, avere procurato affari, e non ricevere alcun compenso.
La tesi secondo cui dall’applicazione delle clausole in esame sarebbe potuto derivare un maggiore volume complessivo d’affari, poiché i clienti avrebbero operato maggiori acquisti grazie alla promessa degli extra sconti, con conseguente necessità di valutare in concreto se tali clausole abbiano giovato o nuociuto all’agente, non è fondata perché una clausola contrattuale non può essere giudicata nulla per indeterminatezza, ovvero legittima, a seconda delle conseguenze concrete della sua applicazione.
Infine, non ha alcuna rilevanza il fatto che l’agente non abbia contestato la validità delle clausole 11.2 e 11.3 del contratto, delle quali le clausole 11.4 e 11.5 costituirebbero soltanto una specificazione, quale espressione del rischio del mancato guadagno che l’agente, lavoratore autonomo, assume inevitabilmente su di sé: l’oggetto del giudizio, nei precedenti gradi di merito e in sede di legittimità, è stata la validità delle clausole 11.4 e 11.5 in sé considerate, e la conclusione, nel presente giudizio di rinvio, non può che essere il riconoscimento della loro nullità, quale conseguenza obbligata delle indicazioni provenienti dalla pronuncia della S.C..
Da ultimo, la società convenuta ripropone l’eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 2113 c.c., rimasta assorbita nel giudizio di cassazione: il fatto che i rendiconti provvigionali, comprensivi degli extra sconti, che OMISSIS inviava periodicamente all’agente, non siano mai stati contestati da quest’ultimo, che al contrario li accettava e confermava con l’emissione delle relative note di credito, comporterebbe la formalizzazione di un accordo transattivo tra le parti, non impugnato dall’agente entro sei mesi. L’eccezione è infondata.
Per consolidata giurisprudenza della S.C., nel contratto di agenzia “la non contestazione degli estratti conto spiega … un’efficacia limitata agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché alla verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate … senza tuttavia impedire la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 20 novembre 2018, n.30000); sicché, deve essere esclusa una tacita rinuncia ai maggiori compensi provvigionali, posto che, pur potendo la rinuncia ad un diritto oltre che espressa essere anche tacita, in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa: al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, non potendo il silenzio o l’inerzia essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, che mai può essere oggetto di presunzioni (Cass. 25 agosto 1999, n. 8891; Cass. 21 giugno 2005, n. 13322; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547; Cass. 5 febbraio 2018, n. 2739)” (Cass. 12544/2019; in senso conforme, v. Cass. 22148/2023).
L’emissione delle note di credito da parte dell’agente in conformità ai rendiconti provvigionali ricevuti non configura affatto un accordo transattivo, né un comportamento concludente rivelatore di una consapevole volontà dell’agente di rinunciare ai maggiori compensi provvigionali dovutigli.
In conclusione – richiamato l’insegnamento della S.C. secondo cui “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce … la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado” ma “è funzionale all’emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. 15143/2021) – la domanda del sig. OMISSIS di pagamento delle provvigioni indebitamente stornate dalla preponente, in forza dell’applicazione delle clausole 11.4 e 11.5 del contratto di agenzia, da ritenersi nulle, deve essere accolta, nell’importo risultante dalla CTU contabile esperita in primo grado, rimasto incontestato.
La OMISSIS deve quindi essere condannata a pagare al sig. OMISSIS euro 40.888,24, con gli ulteriori interessi legali, sull’importo capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dall’1.12.2016 sino al saldo; le spese di tutti i gradi seguono la soccombenza, liquidate in base al decisum come da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l’art. 437 c.p.c.,
condanna la OMISSIS s.p.a. a pagare a OMISSIS euro 40.888,24, con gli ulteriori interessi legali, sull’importo capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dall’1.12.2016 sino al saldo;
condanna la OMISSIS s.p.a. a rimborsare a OMISSIS le spese di tutti i gradi, liquidate per il primo in euro 4.000,00, per l’appello in euro 6.000,00, per il giudizio di legittimità in euro 5.513,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Così deciso all’udienza del 14.3.202
| IL PRESIDENTE est. | |
| Dott. Federico Grillo Pasquarelli |