
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
| Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI | PRESIDENTE Rel. |
| Dott. Paolo VIARENGO | CONSIGLIERE |
| Dott. Caterina BAISI | CONSIGLIERA |
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 181/2023 R.G.L. promossa da:
OMISSIS s.p.a., denominata anche OMISSIS s.p.a., c.f. e P.IVA OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Genova, via OMISSIS n. OMISSIS, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
OMISSIS, c.f. OMISSIS elettivamente domiciliato in Genova, via OMISSIS presso lo studio dell’avv. OMISSIS che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l’appellante: come da ricorso depositato il 28.6.2023
Per l’appellato: come da memoria depositata il 26.2.2024
FATTI DI CAUSA
OMISSIS ha chiamato in giudizio la OMISSIS s.p.a. davanti al Tribunale di Genova esponendo di essere dipendente della convenuta con qualifica di tecnico, addetto ad interventi presso gli utenti per installare o riparare i sistemi telefonici; di avere in precedenza instaurato altro giudizio contro la OMISSIS chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario dal 1°.4.2013 al 30.6.2014, previa dichiarazione dell’illegittimità dell’Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013 nella parte in cui stabilisce un periodo di franchigia di 15 minuti per gli spostamenti del personale tecnico dal luogo di ricovero dell’automezzo aziendale al luogo del primo intervento (e ritorno), sottraendo tale tempo al computo dell’orario di lavoro; di avere ottenuto la condanna della OMISSIS al pagamento dei predetti compensi per lavoro straordinario con sentenza n. 297/2017 del Tribunale di Genova, confermata dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 422/2017; ha chiesto, ora, la condanna della OMISSIS al pagamento delle differenze retributive maturate allo stesso titolo dall’11.12.2014 al 10.4.2017, quantificate in euro 6.070,45, sempre previa dichiarazione dell’illegittimità dell’Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013 nella parte in cui prevede una franchigia di 15 minuti a carico lavoratore all’inizio e alla fine del turno di lavoro.
Costituendosi in giudizio, la OMISSIS ha chiesto la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., fin visto l’esito del ricorso per cassazione dalla stessa proposto contro la sentenza n. 422/2017 della Corte d’Appello di Genova; nel merito, ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale ha sospeso il giudizio, come richiesto.
La Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza n. 31340/2021, rigettando il ricorso, e il sig. Bonfante ha poi riassunto il presente giudizio davanti al Tribunale di Genova che, con sentenza n. 664/2022, pubblicata il 30.12.2022, ha accolto la sua domanda.
Propone appello la OMISSIS; resiste l’appellato.
All’udienza del 14.3.2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto la domanda del sig. OMISSIS, di compenso per il lavoro straordinario prestato dall’11.12.2014 al 10.4.2017, richiamando quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 31340/2021, con la quale si è definita la questione relativa alla validità dell’Accordo aziendale impugnato anche in questa sede, ossia che il tempo per raggiungere il luogo di lavoro deve necessariamente ritenersi rientrante nell’attività lavorativa vera e propria, integrando pertanto – nel caso di superamento, a seguito di sommatoria, dell’orario stabilito – la prestazione di lavoro straordinario, purché, come nel caso di specie, sia funzionale rispetto alla prestazione (atteso che gli spostamenti del ricorrente per recarsi dai clienti risultano necessari all’esecuzione degli interventi previsti); dato atto che la società convenuta non ha contestato la circostanza che i tecnici possano usare la vettura aziendale solo per raggiungere il posto degli interventi o, a conclusione della giornata, riportare l’auto alla destinazione prevista, ha ritenuto provato che nel relativo periodo di tempo gli stessi siano ad esclusiva disposizione del datore di lavoro; in mancanza di specifica contestazione del monte ore di straordinario dedotto dal ricorrente e del conteggio delle conseguenti differenze retributive, ha condannato la OMISSIS al pagamento di quanto richiesto.
Con i primi due motivi di appello la OMISSIS censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l’Accordo aziendale del 27.3.2013, nonostante lo stesso non rientri nel novero dei c.d. accordi di prossimità di cui all’art. 8 L. 148/2011 (primo motivo), e critica il capo della sentenza in cui è stato ritenuto provato che durante il periodo di franchigia il lavoratore sia eterodiretto e, conseguentemente, che tale periodo rientri nella nozione di orario di lavoro a tutti gli effetti (secondo motivo).
I primi due motivi sono inammissibili perché preclusi dal giudicato esterno esistente tra le parti, rilevabile d’ufficio in quanto emerge dagli atti del giudizio (v. Cass. S.U. 13916/2006, Cass. 12519/2011, 8607/2017, 16847/2018).
Il giudicato è costituito dall’ordinanza n. 31340/2021 con cui la Corte di Cassazione ha definito il precedente giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto la domanda del sig. OMISSIS di differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario dal 1°.4.2013 al 30.6.2014, data l’illegittimità dell’Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013 nella parte in cui stabilisce il periodo di franchigia di 15 minuti a inizio e fine turno di lavoro.
La S.C. ha affermato che “nei confronti dei prestatori di lavoro che operano secondo le modalità fattuali accertate in sede istruttoria” – ossia, nelle circostanze accertate da App. Genova n. 422/2017, secondo cui “le auto aziendali sono munite del sistema Gps che segnala e registra la posizione dell’auto, la sua velocità di marcia ed il percorso effettuato; per ordine di servizio della Società le auto aziendali non sono votate all’uso promiscuo; i lavoratori non possono usare l’auto aziendale per percorrere tragitti diversi da quelli necessari per raggiungere i siti assegnati giornalmente e per fare rientro dagli stessi; solo durante la pausa pranzo i lavoratori sono autorizzati a discostarsi dal tragitto assegnato; i lavoratori non possono dare passaggi a terze persone che non siano colleghi Telecom; è vietato ai lavoratori utilizzare l’auto aziendale per effettuare commissioni personali” – “vale il principio per cui il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, il che si verifica, alla stregua della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE 10.9.2015, C-266/14, n.d.e.), allorché gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l’esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, spostamenti durante i quali detti lavoratori, non avendo la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai loro interessi, devono ritenersi a disposizione dei loro datori di lavoro e sono, pertanto, da considerarsi come al lavoro anche durante tale tragitto”.
Quanto sopra è stato affermato dalla Corte di Cassazione in relazione alla domanda del sig. OMISSIS di differenze retributive per il lavoro straordinario prestato, in quelle circostanze fattuali, dal 1°.4.2013 al 30.6.2014.
Nel presente giudizio, tra le stesse parti, il sig. OMISSIS ripropone la stessa domanda (identica ne è la causa petendi) per il successivo periodo dall’11.12.2014 al 10.4.2017.
È noto che “nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass. 37269/2021; nello stesso senso, v. Cass. 20765/2018, 16493/2015).
Questa Corte, pertanto, non può rimettere in discussione la statuizione contenuta nel giudicato inter partes, ossia che durante il periodo di franchigia il lavoratore è eterodiretto e, conseguentemente, che tale periodo rientra nella nozione di orario di lavoro, e ciò indipendentemente dalla valutazione sulla legittimità o meno dell’Accordo aziendale del 27.3.2013 nella parte in cui prevede i 15 minuti di franchigia a carico del lavoratore, questione sulla quale la S.C. non si è pronunciata, e che rimane irrilevante ai fini della decisione; non essendo stato contestato da OMISSIS, nel presente giudizio, che le circostanze di fatto dedotte in ricorso – ossia le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del sig. OMISSIS nel periodo dall’11.12.2014 al 10.4.2017, con l’utilizzo dell’auto aziendale dal luogo di ricovero del mezzo al luogo del primo intervento e, a fine turno, per riportarla al luogo assegnato – siano rimaste identiche a quelle accertate nel periodo dal 1°.4.2013 al 30.6.2014, deve riconoscersi anche in questo giudizio il diritto del lavoratore a vedersi retribuiti come lavoro straordinario i 15 minuti di spostamento a inizio e fine di ogni turno.
Con il terzo motivo di appello la OMISSIS denuncia, infine, la violazione dell’onere della prova circa la dimostrazione delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese dal lavoratore.
Il motivo è infondato.
Nel ricorso introduttivo, il lavoratore ha chiesto il pagamento di 30 minuti (i 15 minuti di franchigia all’inizio e alla fine del turno), a titolo di lavoro straordinario effettuato e non pagato, per tutte le giornate lavorative nel periodo dall’11.12.2014 al 10.4.2017.
Nella sua memoria difensiva la OMISSIS non ha contestato, se non genericamente, la deduzione avversaria, limitandosi a replicare che il ricorrente avrebbe dovuto allegare se effettivamente (e in che misura) avrebbe reso la propria prestazione lavorativa nei singoli giorni rientranti nel periodo indicato: ma il ricorrente aveva già dedotto di avere prestato 30 minuti di lavoro straordinario in tutte le giornate lavorative ricadenti nel periodo, sicché sarebbe stato onere della convenuta contestare specificamente in quali giorni determinati ciò non sarebbe avvenuto, e si noti che una tale contestazione sarebbe rientrata nelle possibilità della società, essendo pacifico che tutte le auto aziendali fornite ai tecnici sono munite del sistema di geolocalizzazione GPS, che registra la posizione dell’auto sia quando è ferma sia quando è in movimento, ed il percorso effettuato, sicché la OMISSIS, consultando i dati rilevati dal GPS installato sull’auto in uso al sig. OMISSIS, sarebbe stata in grado di indicare con precisione i giorni nei quali non era vero che il lavoratore avesse prestato attività anche nei 15 minuti di inizio e fine turno.
L’appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell’appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l’appellante è tenuta all’ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
P. Q. M.
Visto l’art. 437 c.p.c.,
respinge l’appello;
condanna l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Così deciso all’udienza del 14.3.2024
IL PRESIDENTE est.
Dott. Federico Grillo Pasquarelli