
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Genova
Sezione Lavoro
La Corte D’Appello di Genova, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
| Giuliana Melandri | Presidente |
| Paolo Viarengo | Consigliere |
| Caterina Baisi | Consigliera rel. |
all’esito di discussione mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di II grado iscritta al n. rgl. 40/2023
tra
OMISSIS, c.f. OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS, nella qualità di eredi di OMISSIS, assistiti e difesi dall’Avv. OMISSIS e dall’Avv. OMISSIS per procura allegata al ricorso.
appellanti
e
OMISSIS,c.f. OMISSIS, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall’Avv. OMISSIS dall’Avv. OMISSIS, per procura allegata alla comparsa.
appellata
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: come da note scritte depositate in data 8.2.2024.
Per l’appellata: come da note scritte depositate in data 8.2.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Genova in data 6 febbraio 2020, gli odierni appellanti hanno chiesto la condanna dell’OMISSIS al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso per mesotelioma pleurico del loro congiunto, OMISSIS, avvenuto in data 16.02.2005. A tal fine hanno esposto che il de cuius aveva lavorato dal 1956 a 1987 come scaricatore portuale in qualità di socio-lavoratore della CULMV, sotto il controllo e la vigilanza del OMISSIS –OMISSIS, e aveva contratto la patologia a causa della lunga esposizione all’amianto e nella totale assenza di dispositivi di protezione individuale ed obblighi informativi.
2. Si è costituita OMISSIS, contestando l’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro ed escludendo qualsiasi tipo di responsabilità; la convenuta ha comunque eccepito l’intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie, atteso che la prima richiesta di risarcimento era stata formulata dai ricorrenti con lettera raccomandata spedita in data 16.2.2015 e ricevuta il 18.2.2015, oltre dieci anni dopo il decesso del loro congiunto.
3. Il Tribunale, tentata la conciliazione, ha respinto il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione dei crediti azionati, in relazione sia al termine decennale applicabile all’azione di risarcimento del danno iure hereditatis, di natura contrattuale, sia a quello quinquennale operante per l’azione extracontrattuale di risarcimento del danno iure proprio, con compensazione delle spese di lite.
4. Con il primo motivo, gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza per avere escluso, quantomeno con riferimento al termine decennale di prescrizione ritenuto applicabile al risarcimento del danno iure proprio, l’efficacia interruttiva della lettera di messa in mora spedita in data 16.2.2015 e richiamano a tal fine i principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui l’inoltro della richiesta per lettera raccomandata, pur in assenza della ricevuta di ritorno, è idonea a interrompere i termini di prescrizione.
Ad avviso degli appellanti, l’atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, ultimo comma, c.c. non soggiace alle regole dettate per i negozi unilaterali, pertanto la sua efficacia non si produce “dal momento in cui” giunge a conoscenza del destinatario, secondo la regola dell’art. 1334 c.c., assumendo invece a tal fine rilievo, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24822/2015), il momento in cui il creditore formalizza ed inoltra la volontà di esercitare il diritto.
4.1 Il motivo è infondato.
Indipendentemente dall’erroneo riferimento degli appellanti del termine decennale di prescrizione al risarcimento del danno iure proprio anziché al danno iure hereditatis – come correttamente affermato dal Tribunale per la natura contrattuale della relativa azione – le argomentazioni dedotte a sostegno della valida interruzione di detto termine non possono essere accolte.
In fatto è pacifico che la lettera raccomandata di messa in mora, quale primo atto interruttivo, è stata spedita dagli appellanti solo in data 16.2.2015, ossia nel giorno di scadenza del termine di dieci anni decorrente dal decesso del de cuius, avvenuto il 16.2.2005, concordemente individuato quale dies a quo della prescrizione.
Unico profilo controverso è quello, di diritto, riguardante l’individuazione del momento in cui si perfeziona l’effetto interruttivo della messa in mora: se, come preteso dagli appellanti, alla data della spedizione della raccomandata o dalla data del ricevimento dell’atto da parte del OMISSIS (come affermato dal Tribunale).
In proposito, vale il consolidato principio giurisprudenziale (Cass. 12480/2013, Cass. 2965/2017, 34648/2022 e molte ivi richiamate) secondo cui la dichiarazione unilaterale ricettizia, quale l’atto stragiudiziale di messa in mora interruttivo del termine di prescrizione ex art. 2943, ultimo comma, c.c., produce i propri effetti solo nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, come stabilito dall’art. 1334 c.c., o comunque, in base alla presunzione di cui all’art. 1335 c.c., nella sfera della sua normale conoscibilità.
Si tratta di principio che è espressione dell’esigenza generale di certezza e stabilità dei rapporti giuridici (cui risponde anche l’istituto della prescrizione) e che opera in relazione agli atti sostanziali o agli effetti sostanziali degli atti processuali, a differenza del diverso principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione tra il richiedente la notifica e il destinatario – volto a tutelare l’interesse del notificante a non subire l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità – sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il quadro appena descritto è stato ribadito dalle Sezioni Unite anche nella pronuncia richiamata dagli appellanti, n. 24822/2015, dove è chiaramente affermato:
“Per gli atti negoziali unilaterali un diritto non può dirsi esercitato se l’atto non perviene a conoscenza del destinatario.
per gli atti processuali il diritto (processuale) è esercitato con la consegna dell’atto all’ufficio notificante.
La ratio posta a base di queste opposte soluzioni (atti negoziali unilaterali e atti processuali) implica una fondamentale actio finium regundorum: la soluzione a favore del notificante vale nel solo caso in cui l’esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali.
In ogni altro caso – e indipendentemente dalle scelte del soggetto che intende interrompere la prescrizione (l’ordinamento non può consentire che il pregiudizio per la parte destinataria, incolpevole, derivi dalle scelte arbitrarie e ad libitum della controparte) – opera la soluzione opposta”.
Ne discende che nella specie, versandosi pacificamente nell’ipotesi di atto negoziale unilaterale e non processuale – nè riguardante ipotesi di diritti potestativi esercitabili solo in giudizio, quale l’azione revocatoria oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata -, l’effetto della messa in mora si è prodotto solo nel momento in cui la lettera raccomandata è pervenuta a conoscenza dell’appellata, con il ricevimento in data 18.2.2015, vale a dire dopo la scadenza del termine prescrizionale di dieci anni, che non può pertanto ritenersi validamente interrotto.
5. Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per avere erroneamente applicato, nella determinazione del termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c., il principio penalistico del favor rei, escludendo l’applicazione “retroattiva” della modifica in pejus della durata della prescrizione del reato intervenuta con la legge n. 251 del 2005, senza tenere conto del diverso principio civilistico “in dubio pro leso”. Gli appellanti assumono che, per effetto dell’allungamento da dieci a dodici anni del termine di prescrizione del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione sul lavoro, anche il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria in sede civile era aumentato in pari misura, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., determinando l’efficacia interruttiva dell’atto di messa in mora del 16.2.2015, intervenuto entro i dodici anni dal decesso.
5.1 Il motivo è infondato
E’ pacifico che alla data del decesso del Moresi, avvenuto il 16.2.2005, per il reato di omicidio colposo vigeva il termine prescrizionale di dieci anni secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore, al 8.12.2005, dell’art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli), che, modificando l’art. 157 c.p.c., ne ha aumentato la durata a dodici anni.
A mente dell’art. 2943, comma 3, c.c., prima parte, “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”.
In merito alla portata del rinvio alla durata della prescrizione penale, la giurisprudenza ha innanzitutto affermato che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell’istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all’analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline” (S.U. 1479/1997).
La S.C. ha, quindi, ripetutamente chiarito che il rinvio recettizio alla durata prevista dalla legge penale non determina il venir meno dell’operatività del principio generale della irretroattività della norma (art. 11 prel.) nè l’applicabilità del principio di retroattività della norma più favorevole (art. 2 c.p.) che attiene solo agli effetti penali, precisando che ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato agli effetti della responsabilità civile occorre avere riguardo alla disciplina vigente al momento dell’esaurimento del fatto illecito, che ne cristallizza la durata (Cass. 13407/2012, Cass. 6333/2018, Cass. 21404/2021, Cass. 27306/2021).
Nella specie, la durata della prescrizione (dieci anni) applicata dal Tribunale è conforme ai principi suindicati, in quanto coincide con quella vigente al momento della consumazione del fatto illecito e non è suscettibile di subire modifiche per effetto di norme successive, quale nella specie la legge 251 del 2005, che ne abbiano allungato la durata.
In proposito, il divieto di applicazione retroattiva non discende dall’art. 2 c.p., operante solo agli effetti penali, bensì dal principio generale dell’art. 11 delle preleggi, che può essere derogato solo da contrarie previsioni di legge (quali, ad es. quelle contenute nell’art. 252 disp. att. c.p.c. per la diversa ipotesi dell’abbreviazione dei termini). In assenza di deroghe espresse, l’allungamento della prescrizione del reato, previsto da disposizioni entrate in vigore nella pendenza del termine, non può procrastinarne la scadenza rispetto a quella già cristallizzata, non potendo valere a tal fine il generico favor per il soggetto leso richiamato dagli appellanti.
6. Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto. La natura e complessità delle questioni trattate, già poste a base della compensazione delle spese di lite di primo grado con statuizione non specificamente censurata, costituiscono ragioni per compensare anche le spese del presente grado.
Deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Respinge l’appello;
Compensa tra le parti le spese del grado;
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Genova 13 febbraio 2024
| La Consigliera est. | La Presidente |
| Caterina Baisi | Giuliana Melandri |