
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
| Paolo Viarengo | PRESIDENTE |
| Caterina Baisi | CONSIGLIERA Rel |
| Maria Grazia Cassia | CONSIGLIERA |
all’esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 36 /2023 R.G.L. promossa da:
OMISSIS, c.f. OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso la sede dell’Ufficio sito in OMISSIS Via OMISSIS, rappresentato e difeso dal dr. OMISSIS, congiuntamente e disgiuntamente al dr. OMISSIS e alla dr. OMISSIS, funzionari in servizio presso il predetto OMISSIS, per delega allegata al ricorso in appello.
appellante e appellato incidentale
CONTRO
OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS.
appellato e appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per OMISSIS: come da note scritte depositate in data 27.12.2023.
Per OMISSIS: come da note scritte depositate in data 18.1.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Imperia, depositato il 24.9.2019 OMISSIS proponeva opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione n. 176/2019 emessa dall’OMISSIS di OMISSIS per il pagamento di sanzioni in relazione all’impiego non regolarizzato di tre lavoratori in giornate comprese tra il 6 e il 9 agosto 2018, per un importo complessivo di euro 6.750,00 oltre spese.
Il ricorrente formulava quattro motivi di opposizione:
– nullità dell’atto emesso nei confronti di cittadino straniero residente all’estero, in quanto redatto in lingua italiana non comprensibile al destinatario;
– violazione dell’art. 24 l.689/81, che devolve al giudice penale la decisione sulle sanzioni amministrative obiettivamente connesse ad ipotesi di reato;
– insussistenza delle violazioni sanzionate in quanto le prestazioni dei tre lavoratori sorpresi sul cantiere edile del ricorrente erano estranee ad un ambito imprenditoriale e riconducibili ad attività “di tipo accessorio, occasionale, saltuaria e di ridotta entità” ovvero di amicizia;
– eccessivo ammontare delle sanzioni, da contenersi nel minimo edittale e da imputarsi ad un unico lavoratore, OMISSIS, essendo l’attività svolta dagli altri due, OMISSIS e OMISSIS, ascrivibile a rapporto di amicizia.
2. Il Tribunale, escussi i testimoni (i Carabinieri che eseguirono gli accertamenti e i lavoratori interessati), con sentenza 89/2022 ha annullato l’ordinanza e, in considerazione dei giorni di lavoro concretamente accertati (un giorno per OMISSIS e tre per OMISSIS e OMISSIS), ha applicato la sanzione in misura ridotta a euro 3.000,00 nonché il cumulo giuridico previsto dall’art. 8, co.2, l. 689/1981. Ha, poi, compensato per metà le spese di lite e posto la quota residua a carico dell’OMISSIS nella misura di euro 2.050,00 oltre oneri.
3. Avverso la sentenza OMISSIS ha proposto appello lamentando:
a) erronea applicazione del cumulo giuridico ex 8 l. 689/1981;
b) erronea riduzione delle sanzioni al minimo edittale;
c) erronea compensazione delle spese di lite.
4. Si è costituito l’appellato contestando la fondatezza dell’appello e proponendo altresì appello incidentale, per omessa applicazione alla fattispecie dell’art. 54 bis l. 50/2017 (contratto di prestazione occasionale).
5. A seguito di sostituzione della prima udienza di discussione di cui all’ 437 c.p.c. con il deposito di note scritte, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive nel rispetto del termine fissato (19.10.2023), richiamando le rispettive e difese e conclusioni; nelle note OMISSIS ha inoltre eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale per omessa notifica.
Con ordinanza in data 24.10.2023, resa all’esito dello scambio scritto, la Corte, rilevata la mancata allegazione di documentazione comprovante la notifica dell’appello incidentale, ha invitato l’appellato a depositare, entro il 31.12.2023, prova del relativo adempimento, fissando nuovo termine al 25.1.2024 per note conclusive sostitutive della discussione ex art. 127 ter c.p.c.
In data 24.11.2023 l’L’appellato ha depositato la busta telematica comprovante l’avvenuta notifica via pec all’appellante della comparsa di costituzione, contenente l’appello incidentale, notifica esperita in data 3.11.2023.
Entrambe le parti hanno quindi tempestivamente depositato le note conclusive.
6. Muovendo dall’esame dell’appello incidentale, è fondata l’eccezione di improcedibilità dell’impugnazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancata produzione, entro l’udienza di discussione, della memoria contenente l’appello incidentale notificato determina l’improcedibilità dell’impugnazione ex art. 348, comma 1, c.p.c., trattandosi di adempimento non gravoso – e dunque non lesivo del diritto di difesa – funzionale a garantire il contraddittorio nell’ottica della ragionevole durata del processo, tenuto conto che la rimessione in termini per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c comporterebbe il rinvio dell’attività di trattazione (Cass. 15726/2022, Cass. 8595/2017, Cass. S.U. 20604/2008).
Nella specie, l’udienza di discussione prevista dall’art. 437 c.p.c. si è svolta nelle forme previste dall’art. 127 ter c.p.c., mediante deposito delle note sostitutive entro il termine del 19.10.2023.
Adattando i principi giurisprudenziali sopra richiamati alla forma cartolare della discussione (Cass. 19984/2023), la Corte, all’espresso fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e dunque la tempestiva notifica quantomeno tentata dell’appello incidentale (non rilevabile dalle produzioni presenti nel fascicolo), ha invitato l’appellato a documentare detta notifica concedendo termine fino al 31.12.2023. Quest’ultimo termine era espressamente riferito alla produzione telematica della prova della notifica e non costituiva in alcun modo una rimessione in termini per l’effettuazione della notifica totalmente omessa.
Dalle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, depositate dall’appellato, risulta che la notifica dell’appello incidentale è stata effettuata mezzo pec in data 3.11.2023, ossia ben oltre l’udienza di discussione qui sostituita dal termine perentorio (19.10.2023) per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, u.c., c.p.c. (Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”).
Ne discende che l’appello incidentale, pur se ammissibile in quanto tempestivamente depositato, risulta improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c. per mancata notifica dell’atto entro la data ultima dello scambio cartolare sostitutivo della discussione.
7. Passando all’esame del primo motivo dell’appello principale, la doglianza di OMISSIS circa l’erronea applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 l. 689/1981 è fondata.
Secondo il chiaro tenore letterale del primo comma dell’art. 8 l. 689/1981 (“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”), ciò che viene in rilievo ai fini dell’applicazione del cumulo è l’identità dell’azione od omissione e non l’identità dell’intenzione plurioffensiva che può avere sorretto una pluralità di condotte (cfr. da ultimo Cass. 26395/2023 e altre ivi citate).
L’esistenza di tale intenzione è considerata ai fini del cumulo nel secondo comma dell’art. 8 citato, con disposizione applicabile solo in materia di previdenza e assistenza (“Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”.
Il Tribunale ha erroneamente applicato il cumulo giuridico delle sanzioni, posto che nella specie è pacifico che non si sia trattato di un’unica azione od omissione ai sensi del comma 1, avendo l’appellante realizzato distintamente le condotte sanzionate per ciascuno dei tre lavoratori nelle diverse giornate richiamate nel verbale, e le violazioni non riguardano la previdenza ed assistenza obbligatoria, cui è destinata la previsione del comma 2, impropriamente richiamata nella sentenza appellata.
In proposito si è ripetutamente espressa la giurisprudenza, avendo la S.C. affermato che “l’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pur prevedendo l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – in cui con un’unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime – non è, invece invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni – atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza , né è applicabile in via analogica l’art. 81 cod. pen., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due patologie di illecito (v. Corte Cost. n. 421 del 1987)” (Cass. 12659/2019, Cass. 32679/2022). Né può ritenersi che la disciplina della continuazione tra la pluralità di azioni od omissioni, specificamente prevista solo in materia contributivo-previdenziale, possa essere applicata in via di interpretazione estensiva o analogica alle violazioni amministrative in materia di lavoro, quale quella relativa alla mancata comunicazione dell’assunzione oggetto del giudizio, posto che la disposizione dell’art. 8, comma 2, l. 689/1981 è di stretta interpretazione (Cass. 32679/2022), costituendo una deroga alla disciplina generale sorretta da una autonoma ratio, connessa alla natura previdenziale o assistenziale della pretesa.
8. Parimenti fondato è il secondo motivo di appello, riguardante l’erronea riduzione delle sanzioni al minimo edittale applicata dal Tribunale.
L’art. 3 d.l. 12/2002, conv. dalla l. 73/2002, come modificato dall’art. 22, comma 1, d. lgs. 151/2015 nella parte che qui rileva prevede: “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; (..).
Nella specie è accertato l’impiego irregolare di tre lavoratori, di cui due per tre giorni e uno per un’unica giornata, nell’ambito di un cantiere edile avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di scavo, per la realizzazione di un canale di scolo, e di costruzione di un muro di contenimento armato in prossimità di strada pubblica provinciale, con l’utilizzo di mezzi meccanici, quali betoniera e bob-cat, per la posa di componenti prefabbricati in calcestruzzo (cfr. verbale di accesso in atti).
L’importo della sanzione irrogata, pari a euro 6.750,00, appare congruo, tenuto conto che l’incremento di euro 2.250,00 sul minimo edittale (pari a euro 4.500,00: euro 1.500,00 per ciascuno dei tre lavoratori) risulta proporzionato, in considerazione del numero di giornate complessive e della gravità delle violazioni, per la natura complessa e il livello di organizzazione anche tecnica e strumentale delle lavorazioni edili di non breve durata cui i tre dipendenti erano adibiti in modo irregolare, con esposizione ad elevato rischio infortunistico, nonché dell’assenza di buona fede dell’appellato, titolare di impresa edile e dunque consapevole degli obblighi inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro.
9. Discende dalle considerazioni esposte la fondatezza anche nel quantum della pretesa sanzionatoria azionata da OMISSIS con l’ordinanza-ingiunzione e, in accoglimento dei due motivi dell’appello principale, il rigetto dell’opposizione con conseguente riforma della sentenza
10. L’esito definitivo della lite, cui deve aversi riguardo per la definizione del riparto delle spese processuali, comporta l’accoglimento anche del terzo motivo di appello di OMISSIS.
Stante l’integrale soccombenza, non si ravvisano ragioni per la compensazione anche solo parziale delle spese, e l’appellato va condannato alla rifusione a favore di OMISSIS delle spese di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, con applicazione di parametri intermedi tra minimi e medi previsti dalle tariffe, tenuto conto del valore della causa, del numero e della natura non particolarmente complessa delle questioni e dell’attività difensiva in concreto espletata, con applicazione della riduzione del 20% prevista dall’art. 9 d. lgs. 149/2015.
11. Attesa l’improcedibilità dell’appello incidentale, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l’ulteriore pagamento, a carico di OMISSIS, di un importo pari a quello del contributo unificato per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
In accoglimento dell’appello principale:
– respinge l’opposizione proposta da OMISSIS avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 176/2019 emessa da OMISSIS di OMISSIS in data 16 luglio 2019 ;
– condanna OMISSIS a rimborsare a OMISSIS le spese di primo grado, liquidate in euro 2.400,00, oltre oneri di legge;
Dichiara improcedibile l’appello incidentale;
Condanna OMISSIS a rimborsare a OMISSIS le spese del presente grado, liquidate in euro 2.200,00, oltre oneri di legge;
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore pagamento, a carico di OMISSIS, di un importo pari a quello del contributo unificato per l’impugnazione, se dovuto.
Genova 30 gennaio 2024
| LA CONSIGLIERE est. | IL PRESIDENTE |
| Caterina Baisi | Paolo Viarengo |