
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Genova
Sezione Lavoro
R.G. 236/2022
La Corte D’Appello di Genova, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
| Giuliana Melandri | Presidente |
| Paolo Viarengo | Consigliere |
| Maria Grazia Cassia | Consigliera rel |
all’udienza in data 8/2/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di II grado
tra
OMISSIS
(C.F. OMISSIS), assistito e difeso dagli Avv. OMISSIS (C.F. OMISSIS) e OMISSIS (C.F. OMISSIS)
appellante
e
OMISSIS (C.F. OMISSIS)
appellato contumace
OGGETTO: trasferimento di azienda
CONCLUSIONI:
per l’appellante: come da verbale di udienza dell’8 febbraio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Genova depositato in data 15/10/2021 OMISSIS ha convenuto in giudizio OMISSIS, già titolare della ditta individuale OMISSIS, nonché OMISSIS, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima, per sentirli condannare, in solido tra loro o in via parziaria, al pagamento in proprio favore della somma di € 20.627,88, di cui alla sentenza irrevocabile n. 322/2021 del Tribunale di Genova, pronunciata nella controversia a suo tempo promossa nei confronti di OMISSIS, titolare la ditta individuale OMISSIS, previo accertamento del “passaggio” del proprio rapporto di lavoro dall’impresa della OMISSIS a quella del OMISSIS e da quest’ultima al OMISSIS, con conseguente responsabilità solidale di OMISSIS e OMISSIS per il debito di OMISSIS ex art. 2112 cod.civ..
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto che:
1) con la suddetta sentenza del Tribunale di Genova n. 322 del 19.4.2021, passata in giudicato, OMISSIS, titolare della ditta individuale OMISSIS, è stata condannata al pagamento della somma di euro 20.627,88, stante l’accertamento della sussistenza, dal 9.10.2017 al 29.6.2018 (data del passaggio ad altro datore di lavoro, a seguito di cessione di azienda), di un ordinario rapporto di lavoro con il ricorrente, anziché del formale rapporto di apprendistato, da ritenersi nullo per difetto dei presupposti formali e sostanziali, e l’accertamento dello svolgimento del maggiore orario di lavoro dedotto in ricorso rispetto a quello contrattuale;
2) la OMISSIS aveva condotto in affitto l’azienda di panificazione ed il 29.6.2018, il contratto d’affitto era cessato; lo stesso 29.6.2018 OMISSIS, rientrato nella titolarità dell’azienda, l’aveva ceduta al OMISSIS;
3) il rapporto di lavoro era transitato anche in capo al OMISSIS, in considerazione della successione di cessioni d’azienda (retrocessione da OMISSIS a OMISSIS e cessione da OMISSIS a OMISSIS);
4) il rapporto di lavoro con il OMISSIS era poi cessato il 21.11.2018, a seguito di dimissioni;
5) ai sensi dell’art. 2112 c.c., in caso di cessione di azienda, il lavoratore conservava tutti i propri diritti e il cessionario era obbligato in solido con il cedente per tutti i crediti del lavoratore al momento della cessione, quindi OMISSIS e OMISSIS erano responsabili in solido verso il lavoratore per il credito accertato in giudizio;
6) ai sensi dell’art. 2909 c.c. la sentenza pronunciata nei confronti di OMISSIS faceva stato anche nei confronti di OMISSIS e OMISSIS, quali aventi causa, ed in ogni caso i fatti risultavano provati per iscritto.
OMISSIS si è costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, di essere manlevato, in caso di condanna, da OMISSIS. La domanda di manleva non è stata autorizzata.
Il convenuto OMISSIS è rimasto contumace nel giudizio.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 404/2022 pubblicata il 13.6.2022, ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente a pagamento delle spese di lite in favore della controparte costituita.
Secondo il Tribunale, in caso di trasferimento di azienda, la sentenza emessa nei confronti del solo cedente non produceva effetti anche nei confronti del cessionario, rispetto al quale il lavoratore poteva ottenere autonoma condanna previa prova degli elementi costitutivi del credito.
Prova che nella specie non era stata offerta.
Il Tribunale inoltre ha ritenuto non applicabile l’art. 2909 cod.civ., pena la violazione del disposto dell’art. 1306 cod.civ,, che esclude l’estensione degli effetti sfavorevoli della sentenza agli obbligati in solido.
Con ricorso depositato in data 25/07/2022 OMISSIS propone appello sulla base dei seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, co 2 c.p.c. avendo il Tribunale applicato d’ufficio l’art. 1306 1° co cc in difetto di eccezione di alcuna delle parti;
2) violazione degli art. 2909 e 2112 c.c. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la sentenza del Tribunale di Genova n. 322/2021 faceva stato non solo tra le parti ma anche per il loro aventi causa, considerati gli effetti del giudicato riflesso;
3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.. in quanto l’onere della prova del credito doveva ritenersi assolto a fronte della documentazione offerta in produzione, considerato anche che il OMISSIS non aveva contestato la sussistenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente;
4) in subordine: mancata compensazione delle spese di lite, considerato che l’appellante era percettore di un modesto reddito e che controparte era il padre del compagno della OMISSIS, trasferitasi in Sardegna come il OMISSIS e risultante nullatenente.
OMISSIS, costituitosi in giudizio, chiede il rigetto dell’appello. OMISSIS è rimasto contumace nel giudizio.
Espletato il tentativo di conciliazione, all’udienza odierna parte appellante e parte appellata costituita hanno conciliato la controversia.
Parte appellante ha insistito per l’accoglimento del ricorso nei confronti della parte appellata contumace.
Ω Ω Ω
L’appello è fondato.
Deve in primo luogo ritenersi corretta e condivisibile da valutazione del giudice di prime cure che esclude l’applicabilità dell’art. 2909 cod.civ. al caso di specie.
E’ documentalmente provato che OMISSIS è subentrato nel rapporto di lavoro già sussistente in capo a OMISSIS (cfr. contratto di affitto di azienda OMISSIS-OMISSIS, comunicazione di assunzione OMISSIS e C2 storico, docc. nn 7,9 e 10 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Il suddetto è tuttavia rimasto estraneo al processo a suo tempo instaurato dal OMISSIS nei confronti della OMISSIS, e pretendere che la sentenza emessa all’esito del suddetto processo lo vincoli per il fatto di essere subentrato nel rapporto di lavoro equivale a privarlo del diritto alla difesa ed al contraddittorio.
Poiché l’art. 24 Cost tutela non solo il diritto di difesa ma anche il diritto di azione, la normativa processuale stabilisce in quali casi sia effettivamente possibile estendere l’efficacia della pronuncia al terzo rimasto estraneo al giudizio, facendo prevalere il diritto di azione sul diritto di difesa, ed i casi in cui viceversa si deve negare l’efficacia della pronuncia nei confronti del terzo, così tutelando il suo diritto di difesa. Se il diritto o l’obbligo del terzo sorgono dopo l’inizio del processo, considerato che l’attore lo ha correttamente instaurato e che il fatto nuovo, ossia la situazione del terzo, è subentrata in seguito, opera il principio per cui “la sentenza pronunciata tra le parti originarie spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (art. 111 cod.proc.civ.). Il medesimo fenomeno è disciplinato anche dall’art 2909 cod.civ., secondo cui la sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, “i loro eredi o aventi causa” e cioè coloro che hanno acquistato un diritto od un obbligo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Viceversa, ove il diritto o l’obbligo del terzo nascano prima che venga proposta la domanda, ed il processo giunge a conclusione senza che il terzo vi abbia partecipato, la parte vittoriosa nel processo non potrà pretendere che la sentenza vincoli anche il terzo, in quanto è la stessa parte che, nell’introdurre il primo giudizio, ha omesso di considerare la realtà sostanziale coinvolgendo anche il terzo, pur essendo in grado di farlo.
In tal caso l’ordinamento tutela il diritto di difesa ed al contraddittorio del terzo, cui pertanto non potrà opporsi il giudicato.
La teoria dell’efficacia riflessa del giudicato sui rapporti dipendenti dei terzi è infatti superata da tempo da parte della giurisprudenza di legittimità, che evidenzia la necessità di garantire il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio.
Pertanto, il giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale (Cass. n. 18325/2019; Cass. n. 31696/2019; Cass. 1088/2022).
Occorre pertanto interrogarsi sull’efficacia della suddetta sentenza irrevocabile quale prova documentale, posto che il ricorrente non si limita ad invocare l’efficacia del giudicato, ma rivendica altresì il proprio credito per differenze retributive ritenendolo documentalmente provato ed allegando in giudizio la realtà fattuale oggetto di accertamento giudiziale nei confronti della OMISSIS, ossia la natura ordinaria del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la OMISSIS dal 9.10.2017 al 29.6.2018 nonché lo svolgimento di lavoro straordinario.
Secondo giurisprudenza costante e condivisibile, i fatti già oggetto di prova in un distinto giudizio ed oggetto di valutazione nella pronuncia resa a conclusione dello stesso sono passibili di autonoma valutazione, così come le prove raccolte nel suddetto giudizio, anche in virtù dell’iter argomentativo del suddetto pronunciamento, “che può guidare anche da solo il razionale convincimento del giudice di merito” (cfr. ex multis Cass 517/2020, 840/2015, 18899/2015,), non vigendo nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove, e potendo quindi la sentenza resa in altro giudizio valere quale idonea prova atipica.
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Genova risulta emessa all’esito di attività istruttoria nel cui contesto sono stati escussi diversi testi, tra cui tre commesse del negozio di panetteria ed altro dipendente addetto alla panificazione al pari del OMISSIS, tutti dipendenti dell’azienda di OMISSIS all’epoca dei fatti di causa, i quali hanno reso dichiarazioni effettivamente idonee, per come riferite in sentenza, a comprovare sia lo svolgimento delle mansioni in completa autonomia che l’orario di lavoro dedotto dal OMISSIS, tenuto anche conto degli oneri probatori sussistenti in capo al datore di lavoro in caso di apprendistato.
La natura ordinaria del rapporto di lavoro ed il maggior orario dedotto risultano riconosciuti in forza di un solido e convincente quadro istruttorio, e sulla scorta di un iter logico ineccepibile, sicché la sentenza può costituire di per sé sola idonea prova del credito rivendicato nei confronti del cessionario dell’azienda.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, avendo rigettato la domanda per difetto di prova.
Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi di appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte D’Appello di Genova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull’appello proposto in data 25/07/2022 avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 404/2022 del 13/06/2022 così provvede:
Accoglie l’appello e per l’effetto condanna OMISSIS a pagare alla parte appellante, a titolo di differenze retributive, la somma di € 20.627,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna OMISSIS al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida in € 2.100,00 per il primo grado ed in € 2.000,00 per il presente grado, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso il giorno 8/2/2024
| La Consigliera est. | La Presidente |
| Maria Grazia Cassia | Giuliana Melandri |