
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
La Corte in persona dei Magistrati
Giuliana Melandri Presidente est. e rel.
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa Rg. 388/2022 promossa da:
OMISSIS (CF : OMISSIS)
elettivamente domiciliato in OMISSIS presso lo studio dell’ Avv. OMISSIS (CF: OMISSIS) che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. OMISSIS (OMISSIS) per mandato depositato nel fascicolo telematico
appellante
C O N T R O
OMISSIS(CF: OMISSIS)
elettivamente domiciliata in VIA OMISSIS presso lo studio dell’Avv. OMISSIS (CF: OMISSIS) che la rappresenta e difende per mandato depositato nel fascicolo telematico
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti.
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. OMISSIS ha appellato la sentenza del Tribunale di Massa che ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere la condanna della società Il OMISSIS s.r.l., alle dipendenze della quale aveva lavorato dal 24/05/2012 al 01/07/2019 come guardia giurata presso l’ unità operativa di Massa Carrara, dell’ importo di €. 11.961,47 a titolo di differenze retributive, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente.
2. Il OMISSIS ha sostenuto di aver diritto a computarsi nell’ orario di lavoro il periodo di reperibilità passiva a cui venne sottoposto dall’azienda, consistente nel rimanere a disposizione in attesa della chiamata aziendale con la divisa e l’ arma di servizio per essere pronto ad intervenire al più presto nel luogo ove era scattato l’allarme; reperibilità che doveva avvenire tra due turni di lavoro effettivo (di cui uno spesso uno notturno), senza un adeguato intervallo di riposo comportante un danno da usura psicofisica di cui ha chiesto il ristoro, anche in via equitativa.
3. Secondo il Tribunale, la condotta della società doveva ritenersi legittima, avendo la stessa disposto la reperibilità delle GPG, tra cui il OMISSIS, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento di Servizio
Inoltre dall’ istruttoria espletata era emerso che la reperibilità non era imposta tutti i giorni ma al massimo due volte la settimana ed era tale da consentire al lavoratore di disporre liberamente del proprio tempo sinchè non fosse avvenuta la chiamata; conseguentemente non erano applicabili i principi sanciti dalla Corte di giustizia Europea per situazioni alquanto differenti in cui il lavoratore doveva immediatamente intervenire nel luogo richiesto e non aveva la possibilità di gestire liberamente il proprio tempo durante la reperibilità passiva.
4. I MOTIVI DI APPELLO
4.1 Secondo l’ appellante, il Tribunale aveva anzitutto errato a valutare il regolamento della società e le modalità organizzative dell’istituto della reperibilità.
La questione era stata ben delineata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7933/2019 del 21.11.2019, che aveva chiarito come la problematica della reperibilità doveva essere valutata tenuto conto delle concrete articolazioni del servizio per appurare l’eventuale aggravio lavorativo, tale da ricondurre la stessa nell’ambito di una vera e propria prestazione lavorativa a tutti gli effetti; il tutto considerando altresì il disagio del lavoratore, con incidenza sulla vita privata e di relazione sociale, nonchè l’aggravio della prestazione lavorativa alla luce delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea che aveva dettato i criteri distintivi tra prestazione ordinaria e mera reperibilità.
Nel caso in esame, la capitolazione di cui al ricorso introduttivo, afferente alle modalità della organizzazione della reperibilità imposta dalla società odierna appellata non era stata contestata dalla stessa.
La società non aveva prodotto neppure il documento di valutazione dei rischi, con analisi dell’istituto della reperibilità e delle sue modalità operative, con incidenza sulla sicurezza del lavoratore, stante il protratto impegno orario.
L’ unica contestazione riguardava il conteggio prodotto dal ricorrente nonché il mancato rispetto della disciplina del d.lgs. 66/2003, peraltro non applicabile al rapporto in esame per espressa previsione contenuta nell’art. 2 co. 3 dello stesso d.lgs. 66/2003.
Nel ricorso introduttivo, ai capi 19 e seguenti, il lavoratore aveva allegato che il servizio di reperibilità era comandato dalla società senza soluzione di continuità, tra un servizio e l’ altro, per cui il passaggio dalla reperibilità “passiva” alla reperibilità “attiva” era immediato e non consentiva al lavoratore di poter liberamente disporre del proprio tempo libero tra un turno e l’altro; l’unica differenza rispetto al turno di lavoro vero e proprio era il non essere obbligato a rimanere sull’auto di servizio, ma a casa.
Una tale condizione di fatto (turni avvicendati tra ordinario e reperibilità, come rilevato anche dal Consiglio di Stato) doveva condurre a ritenere che nella fattispecie in esame, per come era stata articolata la reperibilità, anche il periodo di tempo a disposizione doveva essere computato nel normale orario di lavoro.
Inoltre, il lavoratore aveva allegato, dal capo 28 e seguenti, di essere stato privato del riposo, con una prestazione caratterizzata da una penosità tale da generare usura psicofisica ed episodi di ansia e di insonnia, suscettibile di risarcimento.
4.2 Non solo: Il giudice aveva mal valutato il quadro istruttorio che aveva confermato la particolare gravosità dell’ impegno imposto:
I testi avevano smentito la versione della società odierna appellata, secondo cui l’ esponente avrebbe svolto “al massimo 1 turno di reperibilità alla settimana”; i turni di reperibilità erano almeno tre alla settimana e seguivano immediatamente quello di servizio, nel senso che la guardia, smontando dal proprio turno, poteva tornare a casa ma era immediatamente reperibile per qualsiasi chiamata urgente (ad esempio quando suonava un allarme di un cliente o altre situazioni di emergenza), per cui doveva rimanere pronto in divisa e armato per poter intervenire nel minor tempo possibile; spesso capitava altresì che, immediatamente dopo il servizio di reperibilità, egli venisse chiamato di nuovo ad un servizio di turno ordinario.
Dall’ istruttoria era infatti emerso che i turni erano tali per cui il lavoratore veniva a svolgere 15 ore consecutive di lavoro, spesso dalle 23 alle sei del mattino dopo nel turno notturno e dalle 6 alle 14 nella reperibilità.
Inoltre era emerso dall’ istruttoria che, pur non essendovi un termine prestabilito per la guardia giurata dipendente della società per intervenire presso il luogo ove era scattato all’allarme, ciò doveva avvenire nel più breve tempo possibile, in un tempo variabile tra i 5-10 ed i 30 minuti circa dalla chiamata.
Pareva quindi evidente l’insufficienza del trattamento economico previsto per la reperibilità di soli € 0,77 orari, in luogo del diritto ad un trattamento economico ordinario, lesiva del disposto di cui all’ art. 36 Cost., dovendosi invece applicare il corretto trattamento economico ordinario previsto per la prestazione lavorativa.
4.3 Infine, il Magistrato di primo grado aveva completamente omesso di valutare la esistenza di un ingiusto danno da usura psico fisica, di cui alle allegazioni dal capo 29 e segg. del ricorso, con penosità e maggiore gravosità della prestazione lavorativa resa, con diritto al suo risarcimento, conseguenza del mancato riposo/recupero Tale danno doveva essere risarcito in via equitativa e con parametro offerto dal lavoratore in termini di percentuale e/o intero del trattamento economico ordinario. Sul punto i testimoni avevano confermato le allegazioni di cui al ricorso, volte a dimostrare che lo stesso soffriva di ansie ed insonnia e non poteva sottrarsi alla reperibilità, pena la risoluzione del rapporto di lavoro.
4.4 Chiedeva quindi l’accoglimento delle proprie domande.
5. Si è costituita in giudizio la società appellata contestando l’appello e chiedendone la reiezione; in sintesi ha sostenuto che i turni di reperibilità, adeguatamente compensato con una indennità commisurata al numero delle ore in cui la guardia giurata ha prestato tale servizio, consentivano pienamente al lavoratore di disporre del proprio tempo riposando in casa o facendo commissioni varie, salvo l’ obbligo, in caso di chiamata, di recarsi con il veicolo aziendale sul luogo di intervento nel più breve tempo in divisa e con le necessarie
6. Esperito invano il tentativo di conciliazione per indisponibilità della società, la Corte ha richiesto l’ esibizione in giudizio di documentazione per meglio accertare la frequenza dei turni di reperibilità ed il rispetto dei riposi previsti per legge.
Acquisita la documentazione messa a disposizione dall’ azienda, la Corte ha deciso all’ udienza del 8 febbraio 2024 come da separato dispositivo.
6. I motivi della decisione
6.1 L’ Istituto della reperibilità del lavoratore consiste nell’ obbligo dello stesso di rimanere a disposizione per intervenire alla possibile chiamata del datore di lavoro; essa può quindi esaurirsi senza l’effettiva prestazione di servizio (c.d. reperibilità passiva) ovvero con la chiamata e lo svolgimento dell’ attività (reperibilità attiva) il cui tempo impiegato pacificamente rientra nell’ orario di lavoro.
6.2 La Corte di Giustizia Europea è intervenuta più volte nel disciplinare questo istituto per accertare il rispetto della direttiva comunitaria 2003/88, stabilendo che, nel caso di reperibilità passiva così incisiva da escludeva la possibilità del lavoratore di disporre del proprio tempo libero, doveva equipararsi alla reperibilità attiva e pertanto essere retribuita come periodo di lavoro effettivo.
Più specificamente, con sentenza del 9 settembre 2021 nella causa C-107/19, si è ritenuto orario di lavoro il periodo in cui il lavoratore doveva rimanere in attesa nel luogo di lavoro per intervenire prontamene in caso di necessità; ciò in quanto il lavoratore non poteva svolgere altre attività se non quella di rimanere a disposizione del datore di lavoro in attesa di una chiamata.
6.3 Nel caso in esame non ci si trova in una simile situazione “limite”. Occorre al riguardo rilevare che il CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Integrati applicato ai lavoratori dalla società IL OMISSIS non prevede l’ istituto della reperibilità delle guardie giurate, ma è disciplinato in via unilaterale dal Regolamento di Servizio e a livello di contrattazione
Il Regolamento di Servizio approvato dal Questore così disciplina il servizio di reperibilità: “Trattasi di servizio volto ad assicurare, nel caso di urgenza, allarmi ed impreviste esigenze di servizio, etc.. Il servizio viene assegnato secondo turni settimanali, escludendo il giorno di riposo con adeguata distribuzione dei carichi di lavoro. Durante la reperibilità il dipendente ha l’obbligo di essere ovviamente reperibile con qualsiasi mezzo, radio o telefono, ma è libero di attendere alle sue personali occupazioni. Se chiamata dalla centrale la g.p.g. deve intervenire al più presto usando l’auto di servizio e le relative dotazioni delle quali è in possesso. Il dipendente, una volta chiamato a prestare servizio, sarà regolarmente retribuito per le ore effettivamente lavorate e gli sarà inoltre riconosciuto un compenso orario per le ore di reperibilità effettuate anche se non richiesto di alcun intervento (…)”.
Va al riguardo rilevato che tale disciplina non era stata approvata dal Questore di Pistoia con decreto del 29/12/2017, ma a seguito della sentenza del TAR per la Toscana n. 161/2019, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 21/11/2019, il regolamento fu recepito nella sua interezza.
A livello di contrattazione individuale, nella lettera di assunzione del Sig. OMISSIS è stata inserita una clausola del seguente tenore: “Il dipendente si impegna ad effettuare con il compenso orario di euro 0,77 il servizio di reperibilità allarmi nei turni che si renderanno necessari secondo le esigenze di servizio e che verranno comunicati anticipatamente con cadenza settimanale. Resta inteso che nel caso in cui il dipendente sia effettivamente impiegato per intervenire su un allarme, gli verrà corrisposta la retribuzione ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, per il tempo impiegato (mediamente ½ ora) (…)”
6.4 Dall’ istruttoria è emerso che normalmente il turno di reperibilità seguiva quello di lavoro effettivo che poteva essere notturno o diurno. Risulta altresì – sia dalle buste paga che dalla documentazione prodotta dalla società su richiesta della Corte – che il servizio di reperibilità veniva assegnato mediamente due volte la settimana per circa 4-6 ore e che nel mese potevano esservi una o due chiamate di intervento. Il OMISSIS spesso stava a casa in attesa della chiamata, già vestito con l’uniforme e tutte le dotazioni a portata di mano, compresa l’arma di servizio.
Pare dunque evidente che, in tale contesto, il lavoratore non venne totalmente privato della facoltà di gestire il proprio tempo libero, ben potendo stare a casa a riposarsi e dedicarsi ai propri interessi personali.
Durante la reperibilità passiva, quindi, la facoltà della guardia giurata di disporre del proprio tempo libero non è stata totalmente esclusa, ma soltanto limitata in modo da non pregiudicare, in generale, il diritto al riposo, tale essendo, tra l’altro, il bisogno più impellente dopo un turno di lavoro effettivo notturno.
La domanda principale va quindi rigettata.
6.5 Tuttavia, proprio in considerazione delle concrete modalità con cui la disponibilità dev’essere assicurata dalla guardia giurata, che deve necessariamente mantenere la divisa indossata e l’arma a stretta portata di mano per essere pronta il prima possibile ad intervenire nel luogo ove scatta l’allarme, deve ritersi che l’ indennità riconosciuta dalla società, nella misura di €. 0,77 per ogni ora di reperibilità passiva trascorsa in attesa della chiamata, non sia affatto idonea a ristorare la penosità ed il disagio derivanti dall’obbligazione assunta, tenuto conto della particolare frequenza dei turni di reperibilità a cui il OMISSIS venne assoggettato e del fatto che essi avvenivano normalmente di seguito al turno di lavoro effettivo.
Per valutare la congruità dell’ indennità di reperibilità, volta appunto a ristorare il disagio derivante dalla limitazione della libertà del lavoratore di autodeterminarsi al di fuori dell’orario di lavoro, occorre tener conto di diversi parametri, quali, appunto, quelli individuati nell’ ordinanza emessa dal collegio in data 14/11/2023 e cioè la frequenza settimanale della reperibilità e sua durata, la frequenza dei casi in cui vi sia stata la trasformazione da reperibilità passiva e reperibilità attiva, la frequenza dei casi in cui la reperibilità sia avvenuta subito dopo o prima del turno notturno senza un riposo effettivo di almeno 11 ore nell’ arco della giornata di 24 ore.
L’ esibizione, seppur parziale, da parte della società appellata della documentazione richiesta dal Collegio ha dimostrato l’ assoluta inidoneità dell’indennità riconosciuta al lavoratore, tenuto altresì conto che – dal punto di vista soggettivo – il sig. OMISSIS ha particolarmente patito una simile restrizione. Risulta infatti dalle prove testimoniali che quest’ ultimo soffrisse di insonnia e fosse molto stressato per le frequenti reperibilità (soprattutto quando ciò avveniva dopo il turno effettivo notturno), in quanto non riusciva a rilassarsi e rimaneva in tensione per l’ eventualità di una chiamata che avrebbe potuto arrivare da un momento all’ altro. L’agente viveva, nel periodo di reperibilità passiva, in una condizione di continua allerta, in attesa della chiamata, per cui non riusciva di fatto a dedicarsi alla propria vita privata e di relazione, come confermato in sede testimoniale.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio di poter recepire i criteri utilizzati dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 959/2015 confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16582 del 23 maggio 2022, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad alcuni lavoratori comunali addetti al servizio di protezione civile che erano stati assoggettati ad una reperibilità particolarmente onerosa. In quel precedente, il risarcimento del danno da usura venne liquidato dai giudici di merito nella misura doppia dell’indennità di reperibilità; misura che nella fattispecie in esame appare assolutamente congrua, tenuto conto della particolare esiguità dell’indennità di reperibilità che l’azienda ha imposto al dipendente con la lettera di assunzione, senza alcuna contrattazione con le organizzazioni sindacali deputate alla tutela dei diritti dei lavoratori.
6.6 Ne deriva che, in parziale accoglimento dell’appello, la società IL OMISSIS dev’essere condannata al risarcimento del danno da usura psicofisica a favore del OMISSIS nella misura pari al doppio dell’indennità di reperibilità dallo stesso percepita nel periodo in esame, come risultante dalle buste paga prodotte e indicate alle pagine 7 e 8 della CTU espletata in primo grado, oltre gli accessori di legge.
6.7 Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per metà, mentre per la residua frazione, come liquidata in dispositivo, la società appellante va condannata a rifonderla in applicazione della soccombenza
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell’appello, condanna la società IL OMISSIS al risarcimento del danno a favore del sig. OMISSIS che liquida nell’ importo capitale corrispondente al doppio dell’indennità di reperibilità dallo stesso percepita nel periodo in esame, come risultante dalle buste paga prodotte e indicate alle pagine 7 e 8 della CTU espletata in primo grado, oltre gli accessori di legge.
Compensa la metà delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Condanna la società OMISSIS alla rifusione a favore del sig. OMISSIS della residua frazione, che liquida – per ciascun grado – in €. 1.000,00 oltre accessori di legge.
Genova, 08/02/2024
La Presidente est.
(Giuliana Melandri)