
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
| Giuliana Melandri | PRESIDENTE |
| Paolo Viarengo | CONSIGLIERE |
| Caterina Baisi | CONSIGLIERA Rel. |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo ex art. 1, co. 58, 1. 92/2012, iscritto al n. 118 /2022 r.g.l. tra :
OMISSIS elettivamente domiciliato in OMISSIS via OMISSIS, presso lo studio degli avv.ti OMISSIS ed OMISSIS che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso introduttivo.
reclamante
CONTRO
OMISSIS in persona dell’Amministratore Delegato OMISSIS con sede legale in OMISSIS rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS, elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in OMISSIS, Via OMISSIS, per procura allegata alla comparsa di costituzione.
reclamata
CONCLUSIONI
Per il reclamante:
“a) in riforma dell’impugnata Sentenza, in via preliminare, accogliere il ricorso ex art. 1, legge 92/2012 per impugnativa di licenziamento, presentato innanzi al Tribunale di Genova – sezione lavoro, perché nel merito fondato in fatto e meritevole di accoglimento in diritto, in virtù delle deduzioni, osservazioni ed eccezioni tutte di cui al presente atto;
b) accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in premessa, la nullità, illegittimità, inefficacia e/o inesistenza dell’intimato licenziamento “orale” in violazione dell’art. 2 legge 604/1966 (come novellato dell’art. 2 legge 108/1990);
C) per l’effetto, condannarsi la società resistente OMISSIS in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede OMISSIS ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 2, Legge 300/1970 successive modificazioni ed integrazioni, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, con ogni altra conseguenza risarcitoria e sanzionatoria prevista dalla legge (art. 18 legge 300/70) calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento, sino a quella dell’effettiva reintegrazione. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto (€. 2.452,57 retribuzione globale di fatto), o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, da accertarsi anche a mezzo di C.T.U. che fin d’ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal 03.02.2020 fino al giorno della effettiva reintegrazione;
d) sempre in via principale, ma successiva a quella precedente, nell’eventualità che l’Onorevole Giudicante dovesse ritenere che la società resistente non abbia violato l’art. 2 legge 604/1966, accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del licenziamento perché non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, per i motivi e le ragioni di cui in premessa, e precisamente che il
ricorrente non ha commesso nessuna delle contestazioni che gli vengono addebitate (c.d. insussistenza del fatto contestato);
e) per l’effetto. condannarsi la società resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede OMISSIS ai sensi dell’art. 18, 4 comma, Legge 300/1970 successive modificazioni ed integrazioni, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, con ogni altra conseguenza risarcitoria e sanzionatoria prevista dalla legge (art. 18 legge 300/70) calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento, sino a quella dell’effettiva reintegrazione, quantificata fino alla misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (€. 2.452,57 retribuzione globale di fatto), o che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, da accertarsi anche a mezzo di C.T.U. che fin d’ora si richiede, in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal 03.02.2020, fino al giorno della effettiva reintegrazione;
f) in via subordinata, accertarsi e dichiararsi, sempre per i motivi suesposti, ai sensi dell’art. 18, comma 5°, L. nr. 300/1970, come richiamato dal 7° comma, L. nr. 300/1970, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condannarsi la società resistente OMISSIS in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede OMISSIS al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata da un minimo di dodici mensilità (€. 2.452,57 retribuzione globale di fatto) e fino ad un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente (€. 2.452,57 retribuzione globale di fatto), o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
g) in via di ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, L. nr. 300/1970 (post L. nr. 92/2012), dichiararsi l’inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 03.2.2020 e condannarsi la società resistente OMISSIS in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede OMISSIS al pagamento di un’indennità onnicomprensiva determinata da un minimo di sei mensilità fino ad un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (€. 2.452,57 retribuzione globale di fatto) del ricorrente, o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del 03.02.2020 al saldo effettivo;
h) nell’eventualità che l’Onorevole Giudicante dichiara estinto il rapporto di lavoro ma senza giusta causa riconoscere l’indennità di preavviso in favore del ricorrente e condannarsi la società resistente OMISSIS in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede OMISSIS al pagamento della somma di €. 1.696,55, oltre oneri accessori come per legge;
i) accertarsi e dichiararsi violato il principio della proporzionalità e della gradualità della sanzione espulsiva operata dalla società resistente e si chiede l’applicazione delle sanzioni disciplinate e previste dal ccnl di settore;
l) sempre in via principale, per l’effetto della dichiarazione di inefficacia, nullità e di inesistenza del licenziamento, dichiararsi nullo il provvedimento di cancellazione dal Turno Particolare della OMISSIS S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
m) condannarsi parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P. con distrazione ex art. 93 C.P.C. in favore dello scrivente avvocato che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari”.
Per la reclamata:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrar previe le pronunce e le dichiarazioni tutte del caso, respingere l’avversario reclamo in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Genova Sez. Lav. n. 136/2022.
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza n. 136/2022 emessa dal Tribunale di Genova, respingere ogni domanda ex adverso proposta in quanto del tutto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso dichiarare la piena validità, legittimità ed efficacia del licenziamento intimato da OMISSIS al Sig. OMISSS.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell’avversario reclamo, limitare il risarcimento al minimo di legge.
In via di estremo subordine, dedurre l’aliunde perceptum.
Con ogni pronuncia consequenziale. Vinte le spese e gli onorari di giudizio tutti”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 28.2.2022 il Tribunale di Genova, confermando l’ordinanza resa all’esito di istruttoria orale ai sensi dell’art. 1, comma 49, 1. 92/2012, respingeva le domande proposte da OMISSIS con le quali quest’ultimo, arruolato a tempo indeterminato con grado di maitre di hotel, aveva chiesto dichiararsi la nullità e/o illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli da OMISSIS eccependo la mancata comunicazione scritta del recesso, l’insussistenza degli addebiti (per essersi limitato a un mero abbraccio augurale con la collega OMISSIS in occasione della sera di Natale 2019, senza essere in stato di ubriachezza né avere posto in essere atti di insubordinazione) nonché la sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione comminata.
Avverso la sentenza OMISSIS ha proposto tempestivamente reclamo e la società reclamata ha resistito al gravame.
La Corte, tentata la conciliazione, ha disposto ’audizione di un teste. Quindi, all’udienza del 18.1.2024, la causa ¢ stata discussa oralmente dalle parti e il Collegio si è riservato la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. 1l Tribunale, ritenuta la tempestività dell’azione in relazione all’impugnazione stragiudiziale del 27.3.2020, rilevava l’assenza di elementi di novità rispetto al quadro delle risultanze già acquisite nel corso della fase sommaria, argomentando il rigetto del ricorso come segue:
– era provato che il licenziamento fosse stato intimato per iscritto, con lettera consegnata al lavoratore il 3.2.2020 dal Comandante della nave su cui egli era imbarcato, lettera che il ricorrente si era rifiutato di ricevere, come risultava dalle annotazioni apposte sul giornale nautico e dalla conferma testimoniale del Comandante OMISSIS.
– era provato il primo degli addebiti, ossia avere aggredito e leso la sfera intima/corporale dell’Allievo Commissario OMISSIS in evidente spregio della volontà della stessa , secondo le modalità contestate (“1. passata da poco la mezzanotte, alle ore 1.30 circa del 25.12.2019, nel percorso fra il ponte 7 ed il ponte 9 della m/n OMISSIS Ella incontro l’Allievo Commissario Sig.ra OMISSIS 2. in tale occasione la Sig. OMISSIS Le chiese: Domani mattina a che ora dobbiamo scendere a lavoro? 3. in risposta, Ella si buttò addosso all’Allievo Commissario OMISSIS toccandola, allungando le mani e avvinghiandola in un pressante e non voluto abbraccio. L’Allievo Commissario cercò di liberarsi dimenandosi ed intimandoLe ripetutamente di lasciarla stare ma Lei non si staccava; 4. per separarLa dalla Sua Collega dovettero intervenire il 3° Commissario Sig. OMISSIS ed il Com.te Sig. OMISSIS col quale Ella intrattenne poi un acceso diverbio ad elevato tono di voce mentre il primo accompagnava l’Allievo Commissario alla sua cabina;..);
– erano circostanze pacifiche : il fatto che poco dopo la mezzanotte, a conclusione del cenone di Natale del personale, il ricorrente avesse scambiato alcune parole con l’allievo commissario OMISSIS (che gli aveva chiesto informazioni sul servizio del giorno successivo), che egli avesse abbracciato la OMISSIS nei pressi del ponte n.7 e che l’abbraccio non fosse stato affatto gradito dalla collega, la quale si era dimenata e aveva urlato (come riconosciuto dallo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio: “le ho fatto gli auguri di Natale con un abbraccio di 10 secondi, poi la Signorina OMISSIS si è dimenata e io me ne sono andato. La signorina OMISSIS si è messa a urlare. 1l fatto è avvenuto alla presenza del terzo commissario OMISSIS. Il sig. OMISSIS è intervenuto, chiedendo alla signorina OMISSIS perché stesse piangendo, non so se la signorina stesse piangendo perché io me ne sono andato…La OMISSIS urlava e si dimenava, OMISSIS è intervenuto per calmarla dicendole che non era successo niente e se l’è portata via”);
– che l’abbraccio fosse durato quantomeno dieci secondi, nonostante le proteste della OMISSIS risultava dallo stesso libero interrogatorio del ricorrente e in ogni caso era desumibile dalla dichiarazione del teste OMISSIS che, sentiti gli urli della OMISSIS, aveva avuto il tempo di realizzare la situazione, salire una rampa di scale e arrivare quando l’abbraccio non era ancora terminato (non essendo evidentemente incompatibili, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, le urla della OMISSIS con il protrarsi dell’abbraccio);
– dalle deposizioni testimoniali emergeva che 1’abbraccio si era concluso soltanto a seguito dell’intervento del OMISSIS (cfr teste OMISSIS: “Io mi sono divincolata, è arrivato il OMISSIS che era dietro di me, e che mi ha aiutato…Io dicevo al OMISSIS di togliersi, OMISSIS non si è ritratto spontaneamente, mi ha aiutato il sig. OMISSIS”; teste OMISSIS: “La vigilia di Natale io mi stavo accingevo ad andare verso l’ascensore , ho sentito delle urla che provenivano dalle scale. … Io ero vicino all’ascensore e le urla provenivano dalle scale che salivano. lo ho sentito le urla e ho visto la OMISSIS che si divincolava dal sig. OMISSIS. Il OMISSIS la stringeva in un abbraccio e diceva “Auguri, auguri”. La OMISSIS diceva “Lasciami, non mi stringere”. La OMISSIS lo respingeva e io sono intervenuto mentre la OMISSIS si stava staccando. lo sono intervenuto a tranquillizzare la situazione. Quando io sono intervenuto la OMISSIS era già abbastanza staccata, io ho finito di tirare OMISSIS verso di me… lo ho sentito solo il OMISSIS che diceva “Auguri, auguri” e la OMISSIS “Lasciami, lasciami”. lo ho tirato la OMISSIS verso di me e l’ho accompagnata su… io ho sentito prima le urla dell’OMISSIS io sono salito e ho sentito il OMISSIS che diceva “Auguri , auguri” e teneva la OMISSIS in un forte abbraccio, la OMISSIS si dimenava e io l’ho tirata via. In questo senso chiarisco la dichiarazione da me sottoscritta. Sono stato impreciso nella dichiarazione quando ho detto che i due “si scambiavano gli auguri” perché era il solo OMISSIS che diceva “Auguri , auguri”. Anche se non ho scritto nella dichiarazione che la OISSIS urlava, in effetti la OMISSIS urlava e non ho pensato di scriverlo… Sono stato il primo a intervenire quanto ho sentito le urla della OMISSIS… Comunque in quel momento la mia attenzione era sulla OMISSIS e mentre dividevo la OMISSIS e il OMISSIS non mi sono girato a guardare intorno”;
– non vi erano ragioni di dubitare dell’attendibilità dei testi e in particolare del teste OMISSIS unico testimone diretto dei fatti oltre alla OMISSIS, in quanto lo stesso, manifestando in tal modo un atteggiamento assolutamente amichevole nei confronti del ricorrente, aveva affermato di avere in precedenza reso una dichiarazione scritta (non agli atti del processo) più favorevole al ricorrente, originario come lui di OMISSIS al solo fine di favorirlo e di non metterlo in difficoltà con la moglie; né assumevano rilievo precedenti dichiarazioni rese da OMISSIS tendenti a sminuire la gravità del fatto, sia in quanto rese in una sede in cui OMISSIS non era vincolato dall’obbligo penalmente sanzionato di dichiarare il vero, sia perché comunque dettate, come appunto riferito da OMISSIS dall’intento di non danneggiare il ricorrente e comunque non contraddittorie, nel loro nucleo, con la deposizione giudiziale;
– anche la imprecisione della OMISSIS su una circostanza marginale quale quella della presenza dell’altro collega OMISSIS (che non era intervenuto se non a conclusione dell’abbraccio) era giustificabile con il turbamento e la concitazione del momento;
– in merito ai fatti accertati veniva in rilievo, sotto il profilo normativo, la
disciplina delle molestie sessuali contenuta nell’art. 26 d. lgs. n. 198/2006, che aveva recepito la definizione dell’art. 2 lett. d) della direttiva 2006/54/CE, (“situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”);
– secondo le concordi definizioni normative, la molestia sessuale consisteva in un comportamento indesiderato (assumendo rilievo la prospettiva del soggetto molestato e non quella dell’autore del comportamento), idoneo a ledere la dignità del soggetto che lo subisce e nel quale non rileva l’intenzione soggettiva dell’autore, perché la normativa equipara lo scopo (ovvero appunto l’intenzione
soggettiva dell’autore del comportamento) all’effetto (ovvero la ricaduta oggettiva della condotta sulla lavoratrice);
– nella specie l’abbraccio prolungato del OMISSIS costituiva un comportamento indesiderato e oggettivamente idoneo, per come subito dalla OMISSIS, a ledere la dignità della giovane lavoratrice e integrava una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 ¢ 2105 c.c., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., la cui osservanza riguarda non solo lo svolgimento della propria attività lavorativa, ma, tra l’altro, i rapporti con l’utenza e con gli altri lavoratori sul luogo di lavoro (Cass. 7097/2018);
– ai sensi dell’art. 2087 c.c., richiamato dall’art. 26 co. 3 ter d.lgs. n. 198/2006, a fronte di un comportamento di molestie sessuali il datore di lavoro aveva il dovere di intervenire tempestivamente a tutela della singola lavoratrice cosi come delle altre lavoratrici, al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori;
– il fatto era di gravita tale da giustificare la massima sanzione espulsiva, in quanto idoneo a vulnerare in maniera irreparabile il peculiare vincolo di fiducia con la datrice di lavoro, e rispetto ad esso la mera irrogazione di una sanzione conservativa non avrebbe costituito misura idonea a garantire, ex art. 2087 c.c., un’adeguata tutela delle dipendenti, possibili destinatarie di ulteriori molestie;
– la fondatezza del primo addebito disciplinare assorbiva e rendeva superfluo I’esame delle ulteriori contestazioni.
2. Occorre muovere, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo di reclamo, con il quale OMISSIS critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto l’obbligo di comunicazione del licenziamento in forma scritta e disatteso l’eccezione di nullità per l’oralità del recesso .
In proposito il reclamante lamenta l’errata valutazione delle risultanze e la contraddittorietà delle conclusioni sul punto, laddove il giudice aveva da un lato affermato la regolare intimazione del licenziamento per iscritto, ritenendo provata la consegna al lavoratore della lettera di licenziamento, dall’altro richiamato il rifiuto di ritirare e firmare per ricevuta la predetta lettera, ritenendolo
equiparabile alla consegna stessa. Evidenzia, inoltre, che in tale prospettiva risulterebbe incomprensibile il motivo per cui il comandante OMISSIS, una volta consegnata al OMISSIS la lettera di licenziamento raggiungendo lo scopo attraverso il rifiuto, avrebbe poi sentito il dovere di avvisare l’armatore e di farsi ordinare, dallo stesso, di leggere la lettera di licenziamento al OMISSIS alla
presenza di testimoni, lettura in concreto mai avvenuta in ragione del malore sopravvenuto e del conseguente sbarco del reclamante.
2.1 Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata in tema di consegna dell’atto di licenziamento nel luogo di lavoro, correttamente richiamata nella sentenza impugnata, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio soggetto al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato ed alla regola della presunzione di conoscenza dell’atto desumibile dall’art. 1335 cod. civ. (Cass. 23503/2017, Cass. 18661/2017, Cass. 20272/2009; Cass. 12571/1999).
Alla stregua di detti principi, il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che fosse raggiunta la prova dell’ingiustificato rifiuto del reclamante di ritirare la comunicazione di licenziamento consegnatagli dal Comandante OMISSIS a bordo della nave (all’interno del proprio ufficio) il 3.2.2020: prova costituita dalle convergenti annotazioni dallo stesso riportate nel giornale nautico – “… Alle ore 14:40 di lunedi 03/02/2020 consegno al maitre d’hotel OMISSIS il rapporto disciplinare di 3° grado. Il marittimo mi riferisce di non voler firmare. Alle 15:42 inviata su richiesta del marittimo email ad Ufficio Armamento con richiesta di delucidazioni. Il marittimo attende di sapere le motivazioni del suo sbarco. Alle ore 16:15, dopo contatto telefonico con com.te OMISSIS congedo il marittimo comunicandogli che l’avrei chiamato se avessi avuto una risposta alla mail inviata” – e della deposizione testimoniale dello stesso OMISSIS “In occasione del primo colloquio eravamo soli io e OMISSIS in occasione del secondo colloquio invece c’erano i testimoni. La prima volta il OMISSIS ha letto la lettera ed è per questo che mi ha chiesto di avere delucidazioni dalla Compagnia. lo ho consegnato al OMISSIS la lettera di licenziamento nel senso che gliel’ho posata sulla scrivania affinché la leggesse e firmasse. OMISSIS ha preso in mano la lettera, l’ha letta, e poi l’ha posata sulla scrivania senza trattenerla e senza firmare per ricevuta e chiedendomi di avere ulteriori delucidazioni dalla Compagnia”.
Non vi sono elementi per dubitare dell’attendibilità delle annotazioni sul giornale di bordo, confermate in sede testimoniale dal Comandante, trattandosi di comportamento obiettivamente coerente con l’adempimento dell’incarico ricevuto, non inficiato da ragioni di personale ostilità o acrimonia verso il reclamante, nei confronti del quale lo stesso OMISSIS ha anzi manifestato in
quel contesto un atteggiamento collaborativo, essendosi attivato prontamente con il Comando di Armamento per avere le delucidazioni richieste dal OMISSIS.
Né l’attendibilità delle annotazioni del OMISSIS può venire meno per il fatto che questi, dopo avere annotato il rifiuto, avesse nuovamente convocato il reclamante nel proprio ufficio, nel corso del pomeriggio, e si fosse quindi recato nella sua cabina, unitamente a due testimoni, rinnovando il tentativo di consegnargli l’atto (“ore 17:00, una volta contattati e fatti salire nel mio ufficio il
Capo Commissario OMISSIS e il 1° Uff.le di Coperta OMISSIS chiamo per telefono il maitre d’hotel OMISSIS per convocarlo. Alle ore 17:15 circa il marittimo si presenta nel mio ufficio ma alla vista dei testimoni chiede di poter andare via per effettuare una telefonata al suo avvocato, e che sarebbe comunque ritornato non appena possibile. Dopo alcuni minuti di attesa libero i due testimoni perché sono iniziate le operazioni commerciali. Alle ore 18:21 ricevo una chiamata da parte del maitre d’hotel OMISSIS il quale mi comunica di stare male e di avere bisogno urgentemente del medico. Il medico di bordo dottor OMISSIS viene da me contattato immediatamente. Il medico visita il marittimo e consegna rapporto medico. Informo il com.te OMISSIS e mi reco nella cabina occupata dal marittimo con i documenti di sbarco ed il rapporto disciplinare. Alle 18:35 sono dalla cabina 670, il marittimo si trova all’interno della propria cabina, è agitato ma cosciente. Sono presenti il Capo Commissario OMISSIS e il medico di bordo Dott. OMISSIS. Chiedo al marittimo di firmare i documenti di licenziamento che gli avevo già consegnato in precedenza. Il marittimo a quel punto accusa un malore, dalla cabina si reca verso il corridoio e poi nel ballatoio della scala di servizio cadendo a terra senza più prendere conoscenza fino allo sbarco a mezzo ambulanza. Alle ore 18:40contatto CP OMISSIS per richiedere con estrema urgenza un’ambulanza. Sul posto il medico di bordo assiste il marittimo, che viene trasportato in barella verso l’infermeria di bordo che si trova nei pressi della cabina occupato dal marittimo. Contatto via telefono DPA e com.te OMISSIS. Alle ore 18:52 sanitari a bordo. Il marittimo non reagisce al personale medico, viene comunicato al medico dell’ambulanza che il marittimo aveva ricevuto un avviso di licenziamento e che questa potrebbe essere la causa del malore. Alle ore 19:12 il marittimo lasciava la nave a mezzo ambulanza, valigie e documenti personali, compresa documentazione di sbarco, consegnata al personale medico. Valigie fatte dal 1° cameriere (f.f. Capo Alloggi) OMISSIS. Il marittimo non ha firmato né basi di sbarco né rapporto disciplinare”). E’ infatti del tutto plausibile che, per ulteriore scrupolo e nel dubbio circa l’effettivo valore del rifiuto, il Comandante abbia comunque rinnovato la richiesta al OMISSIS di ritirare l’atto e sottoscrivere il documento.
Ne discende la conferma della decisione in punto infondatezza dell’eccezione di oralità del licenziamento e assolvimento da parte della società dell’obbligo di consegna dell’atto scritto di licenziamento.
3. Con il primo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, il reclamante critica la sentenza per avere respinto la richiesta di ammissione di ulteriori prove testimoniali, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, e per avere erroneamente valutato il compendio probatorio acquisito nel corso della fase sommaria del procedimento, ritenendolo sufficiente ai fini della prova della legittimità del recesso.
In particolare, in merito alle risultanze poste a base della decisione il reclamante deduce che il giudice aveva errato nel ritenere attendibili le dichiarazioni testimoniali del OMISSIS, non credibili in quanto difformi dalle precedenti versioni sull’accaduto rese prima del giudizio, nelle quali la stessa aveva riferito di un mero scambio di un abbraccio augurale alla presenza anche di OMISSIS, OMISSIS e di OMISSIS, mentre questi era pacificamente assente al momento dei fatti. Inoltre, era apodittica anche la considerazione del giudice circa l’attendibilità della deposizione testimoniale del OMISSIS e l’irrilevanza delle affermazioni di diverso tenore che lo stesso aveva rilasciato in precedenza, sia con la dichiarazione scritta del 27.12.2019 sia nella telefonata (registrata) con il Capo Commissario OMISSIS, nelle quali il teste aveva ribadito che l’episodio era frutto di un mero equivoco.
3.1 Le doglianze sono infondate.
Nella specie, il quadro delle risultanze acquisite, pur integrato dalla deposizione del teste OMISSIS escusso nel presente grado, conforta le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado circa il raggiungimento della prova in ordine al nucleo della condotta oggetto del primo addebito, ossia che il reclamante abbia stretto la giovane collega in un abbraccio prolungato e dalla
stessa non voluto.
In tal senso convergono le due deposizioni dei testi OMISSIS e OMISSIS, la cui attendibilità sul punto trova decisiva conferma nelle dichiarazioni rese dal reclamante nel corso del libero interrogatorio. E’ stato infatti il OMISSIS riconoscere che l’abbraccio si era protratto per circa “dieci secondi” e, soprattutto, che OMISSIS “si dimenava” e “urlava”, descrivendo una reazione della giovane collega che non trova giustificazione logica in presenza di un asserito fugace abbraccio augurale bensì solo in un gesto di costrizione fisica prolungato e sgradito al soggetto che lo subiva.
In particolare, i chiarimenti del OMISSIS circa la durata non istantanea della stretta e della reazione della OMISSIS si “saldano” con la deposizione del teste OMISSIS dove questi ha riferito di avere sentito le urla della collega mentre si trovava nei pressi dell’ascensore e di averla raggiunta solo dopo avere percorso la rampa di scala, mentre la stessa stava ancora urlando e chiedendo di essere lasciata andare, per aiutarla a staccarsi definitivamente dal OMISSIS (“Ho visto che abbracciava la OMISSIS la abbracciava dal davanti; la OMISSIS lo respingeva e io l’ho tirata indietro”).
Né elementi decisivi di segno contrario sono emersi dalla deposizione del teste OMISSIS. il quale, pur riferendo di non avere assistito ai fatti, ha dichiarato di avere incontrato poco dopo la OMISSIS, che era insieme ad altri colleghi, visibilmente turbata, e di avere a quel punto insistito per sapere cosa fosse accaduto perché aveva capito che “c’era qualcosa che non andava”. Il teste OMISSIS ha, quindi, precisato che dopo un’iniziale ritrosia la collega gli avere riferito “che aveva avuto un incontro con il Sig. OMISSIS il quale l’aveva abbracciata in un modo che le aveva dato fastidio e per questo era un po’ giù”.
Ciò avvalora ulteriormente la veridicità della condotta, non seriamente inficiata dalle difformità delle precedenti versioni dei due testi OMISSIS e OMISSIS, riguardanti i soggetti effettivamente presenti al momento del fatto (quali OMISSIS o OMISSIS comunque intervenuti poco dopo) od omissioni di elementi di contorno o, ancora, valutazioni soggettive, come tali irrilevanti, circa la gravità dell’episodio. Come correttamente osservato dal Tribunale, si tratta di discrepanze che non investono la sostanza dell’addebito, ossia l’abbraccio non voluto emergente anche dall’interrogatorio del OMISSIS e che trovano plausibili giustificazioni, anche sotto il profilo della credibilità soggettiva dei testi, nello stato di turbamento e concitazione del momento e nella conseguente difficolta a rievocare nei minimi dettagli la vicenda nonchè, per il OMISSIS, altresì nell’intenzione di ridimensionare inizialmente l’accaduto anche in ragione del rapporto di conoscenza con il OMISSIS (originario della stessa citta) e della volontà di evitargli problemi nei rapporti con la moglie (cfr. sul punto verbale udienza 7.5.2021).
4. Con il quarto motivo, il reclamante critica la sentenza per l’erronea interpretazione dell’art. 26 d. lgs. 198/2006, sostenendo che la condotta del OMISSIS anche ove concretante un abbraccio indesiderato, non poteva essere ascritta al novero degli atti discriminatori in quanto priva di connotazione sessuale e riconducibile, nel contesto in cui era stata posta in essere (su una nave, tra
colleghi, dopo la cena della vigilia di Natale) ad un mero scambio augurale.
4.1 Il motivo ¢ infondato.
In merito alla nozione di “molestie“ sul lavoro, nell’ambito dell’art. 26 d. lgs. 198/2006 costituiscono comportamenti discriminatori sia quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (primo comma) sia le “molestie sessuali”, ricorrenti in quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare, creando un clima intimidatorio, ostile, degradante umiliante o offensivo (secondo comma).
La S.C. ha ripetutamente sottolineato che la nozione di molestia risulta integrata dal carattere comunque indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale, posto che la tutela si fonda sull’oggettività del comportamento tenuto e dell’effetto prodotto nel lavoratore o nella lavoratrice che la subisce, incompatibile con l’ambiente di
lavoro dignitoso, rimanendo invece irrilevante l’intenzione del soggetto che agisce e la sua effettiva volontà di recare offesa (cfr. da ultimo Cass. 35066/2023, Cass. 23295/2023).
Nella specie, è indubbio che l’avere costretto la giovane collega a subire un contatto serrato e non voluto – che nonostante 1’evidente reazione ripetuta di dissenso manifestata dal OMISSIS con gesti, urla e richiesta di allontanarsi, , si è interrotto definitivamente solo a seguito dell’intervento di terzi (OMISSIS) – integra, a prescindere dall’intenzione lesiva del reclamante, una molestia sessuale o, comunque, generica nel senso indicato dal citato art. 26 d. Igs. 198/2006, in quanto comportamento obiettivamente diretto a violare la sfera corporale della lavoratrice attraverso l’affermazione della preminente forza fisica e nel totale disinteresse e sprezzo per la sua volontà e libertà di autodeterminazione.
La portata discriminatoria ed offensiva della dignità della lavoratrice giustifica, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione espulsiva, il venir meno della fiducia del datore di lavoro, tenuto ad assicurare ai sensi dell’art. 2087 c.c., come ribadito anche dal comma 3-ter dell’art. 26 d. lgs. 198/2006, “condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori”. Ciò, a maggior ragione, in un contesto quale quello dell’equipaggio di una nave, nel quale lavoratori e lavoratrici si trovano a condividere per lunghi periodi il medesimo ristretto ambiente di vita e di lavoro e nel quale assume pertanto una pregnanza particolare la necessita di prevenire il ripetersi di condotte lesive dell’autonomia e dignità dei singoli dipendenti che vi operano.
5. Discende da quanto esposto l’infondatezza del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
In punto spese non si ravvisano ragioni di deroga al criterio della soccombenza e il reclamante va condannato alla rifusione a favore della società reclamata, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, con applicazione di tariffe prossime ai minimi, tenuto conto del numero e della natura non complessa delle questioni, della qualità delle parti nonché dell’attività difensiva in concreto espletata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, L n. 228 del 2012, per l’ulteriore pagamento, a carico del reclamante, di un importo pari a quello del contributo unificato per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo;
Condanna il reclamante a rimborsare alla reclamata le spese del grado, liquidate in
euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore pagamento, a carico del reclamante, di un importo pari a quello del contributo unificato per l’impugnazione, se dovuto.
Cosi deciso in Genova, 18 gennaio 2024
| LA CONSIGLIERA est | LA PRESIDENTE |
| Caterina Baisi | Giuliana Melandri |