
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Genova
Sezione Lavoro
N.R.G. 166/2023
La Corte D’Appello di Genova, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
| Giuliana Melandri | Presidente |
| Paolo Viarengo | Consigliere |
| Maria Grazia Cassia | Consigliera rel. |
all’udienza in data 18 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di II grado
tra
OMISSIS (C.F. OMISSIS), assistito e difeso dall’Avv. OMISSIS (C.F.: OMISSIS),
appellante
e
OMISSIS (C.F. OMISSIS),
assistito e difeso dall’Avv. OMISSIS (C.F. OMISSIS)
appellato
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
CONCLUSIONI:
per l’appellante: in via preliminare: sospendere ex art. 283 c.p.c. l’efficacia esecutiva della sentenza n. Sentenza n. 410/2023 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Simona Magnanesi, nel procedimento iscritto al n. n. 2627/2022, pubblicata l’08.05.2023 e notificata via pec l’11.05.2023 – in via principale e nel merito: in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente, per i motivi già indicati la sentenza n. Sentenza n. 410/2023 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Simona Magnanesi, nel procedimento iscritto al n. n. 2627/2022, pubblicata l’08.05.2023 e notificata via pec l’11.05.2023e, per l’effetto, accogliere le conclusioni già formulate in primo grado di seguito riportate: previo accertamento della nullità del licenziamento intimato al Sig. OMISSIS perché ritorsivo ex art. 1345 c.c. – ordinare al Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS c.f. OMISSIS, ex art. 2, comma 1 del D. Lgs 4 marzo 2015 n. 23 la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro o, in via alternativa, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento a favore del lavoratore di un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.727,95); – condannare il Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS c.f. OMISSIS al risarcimento del danno subito pari ad un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.727,95), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e/o dell’accertamento della nullità del licenziamento oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativamente al periodo intercorrente dal licenziamento all’effettiva reintegrazione o dell’accertamento della nullità del licenziamento. In via subordinata sempre nel merito: riformare parzialmente la sentenza di primo grado e previa declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento del licenziamento intimato per mancanza del giustificato motivo oggettivo: dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il Sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS c.f. OMISSIS a pagare al ricorrente un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.727,95) pari a 6 mensilità o al minor numero di mensilità ritenuto di giustizia e comunque non inferiore a 3; In via di estremo subordine. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto integrale del presente gravame riformare parzialmente la sentenza nel capo e punto in cui condanna il Sig. OMISSIS al pagamento delle spese di giustizia in favore del Sig. OMISSIS disponendo la compensazione delle stesse sia per il primo grado che nel secondo e se del caso condannare quest’ultimo a ripetere le somme già eventualmente ricevute in pagamento. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi, IVA e CPA come per legge».
per l’appellato: la Corte di Appello voglia rigettare i motivi di appello proposti dall’appellante avverso la sentenza impugnata e, conseguentemente, confermare la sentenza n 410/2023 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.sa Simona Magnanensi nel procedimento iscritto al n. 2627/2022, pubblicata l’8/5/2023 e notificata via pec l’11/5/2023. Con vittoria delle spese di secondo grado
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 410/2023 pubblicata in data 8.5.2023, esperito vanamente il tentativo di conciliazione ed espletata istruttoria testimoniale, il Tribunale di Genova respingeva il ricorso promosso da OMISSIS al fine di veder accertata la natura ritorsiva o comunque l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli da OMISSIS in data 16.3.2022.
Il Tribunale riteneva non provata la natura ritorsiva quale unica e determinante il licenziamento. Osservava che il giustificato motivo oggettivo addotto nella lettera di licenziamento era generico quanto all’espressione “crisi generale”, ma non in relazione all’affermato “aumento dei costi”, che risultava provato documentalmente, essendo altresì provata la riorganizzazione affermata dal datore di lavoro.
Le spese di lite venivano poste a carico della parte soccombente.
Con ricorso depositato in data 08/06/2023 OMISSIS proponeva appello ribadendo la pretestuosità dei motivi addotti e la natura ritorsiva del licenziamento, desumibile dagli antefatti del licenziamento e della contiguità dell’atto espulsivo rispetto ad essi. Contestava la sussistenza del giustificato motivo addotto e comunque la violazione dell’obbligo di repechage, oltre che l’omessa pronuncia sul punto. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza con il favore delle spese.
Ritualmente costituitasi in giudizio parte appellata replicava alle avverse doglianze chiedendone il rigetto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza del 23.8.2023 la Corte accoglieva l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza, iniziata da OMISSIS nei confronti di OMISSIS per il recupero delle spese legali liquidate in primo grado.
Espletato il tentativo di conciliazione con esito negativo, all’odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e decisa sulla base dei seguenti motivi
L’appello è fondato.
Com’è noto, ove venga lamentata la natura ritorsiva del licenziamento, poiché il motivo illecito ex art. 1345 c.c. deve costituire l’unica ragione di recesso, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro ossia, nel caso di specie, dell’insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro.
Il licenziamento nella fattispecie in esame risulta motivato come segue: “Con la presente le comunichiamo che in data odierna si intende risolto il rapporto di lavoro tra noi intercorrente dal 2 agosto 2021 a causa della ormai protratta situazione di crisi generale e dell’aumento dei costi di gestione che gravano dell’attività”.
Secondo il Tribunale “la protratta situazione di crisi generale di per sé è causale generica”, ma “l’aumento dei costi di gestione”, risulterebbe provato, emergendo “dalla documentazione in atti; il confronto fra i dati contabili di cui alle produzioni 15 e 16 conv., in particolare, se è vero che dà conto di un andamento positivo dell’impresa sino al 2021 dimostra anche che tale andamento ha, però, avuto una nuova flessione nel primo periodo del 2022 – perché nel 2019 i costi sono stati di € 339.403,20, i ricavi di € 344.201,36; nel 2020 i costi sono stati di € 315.982,80, i ricavi di € 321.527,72; nel 2021 i costi sono stati di € 344.337,42, i ricavi di € 388.138,65; al 30 giugno 2022, i costi sono stati di € 136.088,65 ed i ricavi di € 150.774,62” Documentazione che restituirebbe “un quadro di effettiva e significativa crescita dei costi tra il 2020 ed il 2021 (anno in cui, per tre mesi, il convenuto non ha avuto dipendenti).”.
Il giudice di prime cure in primo luogo limita il confronto tra i costi di gestione risultanti dai bilanci del 2020 e del 2021, il che appare corretto, non potendosi considerare rilevante il bilancio provvisorio al 30/6/2022 considerato che le motivazioni del licenziamento si cristallizzano alla data del 22.2.2022 (doc. n. 16 di parte appellata).
Dovendo tuttavia confrontarsi con l’evidenza dei dati emergenti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro – ossia un aumento dei ricavi più che proporzionale all’aumento dei costi di gestione, con conseguente aumento dell’utile di esercizio, che passa da € 5.787,17 per il 2020 ad € 43.801,23 per il 2021 (cfr. n. 15 di parte appellata) – il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di licenziamento economico è sufficiente che il datore di lavoro provi l’”effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa”, essendo irrilevante l’eventuale esistenza di utili di esercizio, posto che appartiene alla discrezionalità del datore di lavoro, salvaguardata dall’art. 41 Cost, individuare le ragioni della riorganizzazione, che possono includere tanto l’esigenza di “prevenire il rischio di fallimento” che quello di “aumentare il saggio di profitto”, e dovendosi quindi escludere il sindacato giudiziale sulle ragioni che hanno motivato la scelta organizzativa.
A supporto di siffatte considerazioni il Tribunale cita i più recenti arresti giurisprudenziali che hanno spostato il punto di confine tra legittimità/illegittimità del licenziamento verso gli interessi dell’impresa, emancipandolo dal presupposto della difficoltà economica. Omette tuttavia di tenerne conto nella loro interezza, pervenendo a conclusioni che non si ritengono condivisibili.
Il noto revirement della giurisprudenza di legittimità, intervenuto a fronte di un’invariata definizione normativa di giustificato motivo oggettivo, nel circoscrivere il perimetro dell’onere della prova incombente sul datore di lavoro ha infatti comunque precisato che, sebbene l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente provare – essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’asseto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa – ove, però, il recesso sia motivato dall’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli, ed in giudizio se ne accerti in concreto l’inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta (cfr. Cass. n. 25201 del 2016).
Concetto ribadito anche dalla giurisprudenza successiva, secondo cui occorre non solo accertare il necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, ma anche verificare “l’effettività della ragione economica “comunque addotta” dal datore di lavoro a fondamento del g.m.o. (…) Ciò del resto appare logico e coerente ai fini del controllo sul g.m.o. in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l’effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro (…); senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l’ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore” (cf. Cass. ordinanza n. 31660/2023)
L’esigenza di avere chiare le circostanze delle quali il datore di lavoro debba offrire prova risulta fondamentale per l’effettività del divieto di recesso ad nutum e del principio di giustificatezza del licenziamento.
E’ infatti di tutta evidenza che rendere sostanzialmente evanescente l’onere della prova del licenziamento economico impatta sulla possibilità per il lavoratore di provare la natura pretestuosa del licenziamento.
Non si tratta quindi, come afferma il Tribunale, di bilanciare l’interesse dell’impresa alla redditività con quello del lavoratore a mantenere il posto di lavoro, e dunque di avventurarsi in tematica “su cui si sono cimentati economisti e filosofi, ma che poco si presta a ricevere un responso giudiziario in assenza di precisi parametri normativi”, ma. più semplicemente, di accertare la sussistenza della motivazione addotta dal datore di lavoro; motivazione che, oltre ad avere evidenti ricadute sul diritto di difesa del lavoratore, delimita quindi il campo di indagine del giudice.
Nel caso di specie è evidente che nella lettera di licenziamento l’esigenza di soppressione del posto viene giustificata facendo riferimento ad una situazione economica sfavorevole, che tuttavia non viene provata.
Passando quindi all’esame della questione circa la natura ritorsiva del licenziamento, deve in primo luogo rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata non pare coerente nella misura in cui, affermata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, passa ad esaminare l’esito dell’istruttoria circa gli antefatti del licenziamento, giacché la sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro esclude di per sé la natura pretestuosa del recesso.
Ciò posto, in ogni caso le conclusioni del giudice di prime cure non sono condivisibili neppure con riguardo al ritenuto mancato assolvimento dell’onere della prova a carico del lavoratore.
E’ pacifico e documentale che OMISSIS, già dipendente di OMISSIS, titolare dell’omonima ditta individuale, quale operaio gommista livello 5° C.C.N.L. Meccanici artigiani dal 09.01.2019, dimessosi il 30 aprile 2021, veniva riassunto il 2 agosto 2021 alle medesime condizioni.
Non è poi contestato che nel giugno 2021 ad OMISSIS era stata diagnosticata una neoplasia e che “in conseguenza delle condizioni di salute del convenuto, l’attività dell’impresa di cui quest’ultimo era titolare è rimasta ferma dal 30/6/2021 al 28/7/2021” (cfr. memoria di costituzione, fascicolo di primo grado).
Essendo anche prossimo alla pensione, il suddetto nel novembre del 2021 si accordava con OMISSIS per cedere l’attività al prezzo complessivo di € 60.000,00 (comprendente € 30.000,00 di magazzino – nello specifico, i treni di pneumatici – € 20.000,00 per macchinari e impianti ed € 10.000,00 a titolo di avviamento). OMISSIS provvedeva quindi a costituire la ditta individuale, a richiedere un finanziamento dell’importo di € 60.000,00 (concesso in data 26 gennaio 2022) e ad aprire un conto corrente intestato alla nuova ditta (cfr. docc. da 3 a 7 di parte ricorrente).
Il perfezionamento del contratto non andava tuttavia a buon fine, nonostante entrambe le parti si fossero presentate nello studio del notaio nel giorno prefissato, ossia il 21 Febbraio 2022.
Quanto alle motivazioni del mancato perfezionamento dell’atto di cessione, le parti, sentite in contraddittorio nell’interrogatorio libero, effettuato all’udienza del 10.11.2022, hanno dichiarato quanto segue:
OMISSIS: “è vero che mi sono presentato dal notaio con un circolare di €49.000,00 ma prima di arrivare dal notaio, anzi prima di entrare in banca per fare il circolare, avevo sentito telefonicamente la controparte e gli avevo detto che ero passato dal magazzino e avevo rilevato un problema perché mancavano 225 gomme. Mi era stato detto che quando si acquista un magazzino le gomme vengono valutate € 50 ciascuna e quindi ho fatto il conto di quello che mancava. Il sig. OMISSIS mi disse che secondo lui mancavano dal magazzino gomme per un valore di € 1.000,00 ma gli risposi che 225 per 50 faceva più di € 10.000,00; allora mi disse “fai come vuoi, fai l’assegno da 49.000,00 euro e ci vediamo dal notaio”. Io gli avrei fatto anche l’assegno da € 70.000,00 purché venissero restituite le 225 gomme mancanti. Il circolare è stato da me fatto il 21 febbraio. Quando siamo arrivati nello studio del notaio la controparte se ne è andata via prima che il notaio arrivasse”.
OMISSIS: “prima di recarci dal notaio il ricorrente mi ha chiamato e, in modo confuso, mi ha detto che non gli andava bene il magazzino perché secondo lui mancava della merce. Io gli ho messo giù il telefono e gli ho detto “fai pure quello che vuoi”. Quando siamo arrivati dal notaio ho chiesto al commercialista del ricorrente “che cifra avete?” e lui mi ha risposto “al momento abbiamo € 49.000,00”. Io mi sono alzato e me ne sono andato”.
E’ pacifico e documentale che il giorno successivo, 22 febbraio 2022, OMISSIS ha predisposto ed inviato la lettera di licenziamento, ricevuta dall’appellante 2 marzo successivo. Siccome il lavoratore si trovava in malattia, veniva intimato ulteriore licenziamento dello stesso tenore in data 16 marzo 2022.
Ora, secondo il Tribunale, l’espletata istruttoria non consentiva di confermare che “la pretesa del lavoratore di acquisire l’azienda ad un prezzo di € 49.000,00 a fronte degli € 60.000,00 pattuiti fosse legittima”, non essendo stata provata la significativa riduzione delle giacenze di magazzino, ed apparendo “viceversa legittimo il rifiuto del promittente cedente di non vendere a condizioni nettamente peggiorative rispetto a quelle concordate”. Che il prezzo fosse congruo lo comprovava inoltre il fatto che “pochi mesi dopo” l’azienda veniva effettivamente ceduta per l’importo di € 60.000,00 ad un soggetto che, nel periodo intermedio, aveva svolto prestazioni occasionali in favore di OMISSIS, non avendo il ricorrente neppure provato che detto collaboratore occasionale ne avesse in realtà preso il posto anche come dipendente.
La motivazione non coglie nel segno, in quanto per stabilire la natura ritorsiva o meno del licenziamento non occorreva indagare le motivazioni del mancato perfezionamento della cessione dell’impresa bensì se la scelta OMISSIS di licenziare OMISSIS abbia integrato una illegittima reazione alla mancata conclusione del contratto di cessione.
Com’è noto l’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento, gravante sul lavoratore, può essere offerta anche per presunzioni, dovendosi tenere conto del complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo.
Nel caso di specie il licenziamento risulta irrogato nell’immediatezza di una vicenda extralavorativa che ha indubbiamente suscitato ira e disappunto in OMISSIS, e la motivazione formalmente addotta risulta insussistente. Peraltro la ditta è stata comunque ceduta nel successivo mese di giugno alle medesime condizioni, “alleggerita” della posizione lavorativa dell’appellante, ed è pacifico in causa che lo stesso OMISSIS è stato successivamente assunto dall’acquirente, sia pure sino al compimento del periodo utile alla pensione.
La fattispecie integra all’evidenza un’ipotesi di licenziamento ritorsivo e pretestuoso e pertanto nullo, con le conseguenze di cui all’art. 2 D.Lgs. 23/2015.
Condanna OMISSIS va condannato a pagare ad OMISSIS il risarcimento del danno mediante il pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.727,45, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa, secondo quanto emergente dalla busta paga esibita dal lavoratore all’udienza di discussione, relativa al mese di novembre 2022, e che attesta l’assunzione in data 1.9.2022 alle dipendenze di OMISSIS di OMISSIS, con una paga base di € 1.210,44.
In sede di discussione orale parte appellata ha contestato la correttezza dell’entità dell’ultima retribuzione globale di fatto indicata dall’appellante, ma deve rilevarsi che la suddetta indicazione, con tanto di produzione di busta paga, è avvenuta in sede di ricorso introduttivo, senza essere in alcun modo contestata.
OMISSIS va inoltre condannato per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ed a restituire ad OMISSIS la somma di € 1.500,00, pagata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte D’Appello di Genova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull’appello proposto in data 08/06/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 410/2023 del 08/05/2023 in accoglimento dell’appello così provvede:
Dichiara la nullità del licenziamento per cui è causa.
Ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Condanna OMISSIS a pagare ad OMISSIS il risarcimento del danno mediante il pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.727,45, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa, secondo quanto emergente dalla busta paga esibita dal lavoratore all’udienza di discussione.
Condanna il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna OMISSIS al pagamento in favore di OMISSIS delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 6.000,00 quanto al primo grado ed in € 4.500,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso il 18/1/2024
| La Consigliera est. | La Presidente |
| Maria Grazia Cassia | Giuliana Melandri |