n. rg. 1309/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova – Sezione Lavoro
in persona della dott.ssa Simona Magnanensi
a scioglimento della riserva assunta in udienza
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2021, Omissis ha convenuto in giudizio Poste Italiane spa deducendo:
di essere dipendente della convenuta dall’ 11 aprile 2006 con qualifica di addetto senior al recapito Liv. D-LV 119, applciato, sino al 13 gennaio 2021 – 25 aprile 2021, all’unità CD di Ventimiglia P.zza C. Battisti;
di essere stato sottoposto a visita di sorveglianza sanitaria il 15 settembre 2020 risultando “inidoneo temporaneamente per 3 mesi con ricontrollo”, a successiva visita il 9 ottobre 2020, risultando questa volta “idoneo con limitazioni alla movimentazione dei carichi (MMC) limitate a movimentazione di tipo leggero”, ad una terza visita il 22 dicembre 2020 ottenendo il giudizio di “inidoneo temporaneamente per 4 mesi con ricontrollo”;
che, in conseguenza dell’esito dell’ultima visita, Poste lo ha temporaneamente applicato all’unità CS di Genova con riconoscimento del trattamento ex art. 40 ccnl PI con mansioni di “attività interne”;
che, stante le gravi patologie, non ha mai preso servizio c/o l’UP di Via Pionieri e Aviatori d’Italia nella circoscrizione di Genova Sestri Ponente, restando assente per malattia sino al 3 maggio 2021;
che, in data 27 gennaio 2021 – 02 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato l’accoglimento della domanda di invalidità ex L. 104/92, riconoscendogli un grado d’invalidità del 67%, con decorrenza dal 25 settembre 2020. Le patologie certificate nella diagnosi della Commissione Asl sono: “stato ansioso depressivo media; p.a. esiti artrodesi metameri cervicodorsali, spondiloartrosi lombare; p.a. esiti fft cervicola destra”;
che, con convocazione del 31 marzo 2021, Poste lo ha inviato a nuova visita del medico competente presso l’ODM Imperia, visita tenuta l’8 aprile 2021;
che, con lettera del 15 aprile 2021, Poste ha comunicato l’esito della visita, recante giudizio di “inidoneo permanentemente”, nonchè il mutamento delle mansioni da addetto al recapito a “Addetto Produzione”;
che, conseguentemente, dal 26 aprile 2021 Poste lo ha trasferito in via definitiva dal CS di Ventimiglia all’unità CS di Genova;
che il trasferimento è illegittimo, per le ragioni esposte in ricorso;
che sussiste anche il periculum necessario per la tutela d’urgenza.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale, “previa sospensione in via d’urgenza del trasferimento, di accertare e dichiarare la nullità o illegittimità del trasferimento o provvedimento impugnato disposto da POSTE ITALIANE s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della parte ricorrente, disponendone la sospensione e/o la revoca con conseguente riammissione in servizio della parte ricorrente presso l’unità di CD Ventimiglia anche, se del caso, con mansioni differenti e/o con l’adozione di ogni ulteriore provvedimento meglio visto o ritenuto idoneo ad ovviare al pregiudizio grave e irreparabile a cui è esposta la parte ricorrente”.
Si è ritualmente costituita Poste Italiane spa, contestando le avverse pretese, sia sotto il profilo del fumus che sotto il profilo del periculum, e chiedendone la reiezione, per le ragioni esposte in memoria.
Dopo il tentativo di conciliazione ed il deposito di documentazione medica da parte del ricorrente, la causa è stata discussa oralmente e decisa senza necessità di istruttoria, essendo i fatti pacifici e/o documentalmente provati.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni che seguono.
Il ricorrente ha lavorato come portalettere presso l’Up di Ventimiglia P.zza C. Battisti sin dall’assunzione.
Su richiesta, a decorrere dal settembre 2020 è stato sottoposto a svariate visite di sorveglianza sanitaria, che lo hanno dapprima dichiarato inidoneo temporaneamente alla mansione, con conseguente applicazione temporanea all’unità CS di Genova con il riconoscimento del trattamento di trasferta ex art. 40 del CCNL, e, infine, inidoneo permanentemente, con conseguenti mutamento delle mansioni da “Addetto recapito” ad “Addetto Produzione” ed assegnazione definitiva all’unità genovese.
In data 27 gennaio 2021 (doc. 12 ric.) il ricorrente è stato dichiarato portatore di handicap lieve e invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 67% per “s. ansioso-depressiva media – p.a. esiti di artrodesi metameri cervico-dorsali, spondiloartrosi lombare – p.a. esiti ftt clavicola destra”.
Alla prima udienza è stata versata in atti certificazione rilasciata dalla ASL1 il 28 maggio 2021, in cui si legge: “Esame obiettivo: spalla sx sottolivellata, spalle spioventi, postura a capo anteposto (compatibile con il quadro Rx), articolarità rachide cervicale limitata su tutti i piani, dolorabilità a livello di muscolatura paravertebrale cervico-dorsale, dolore alla pressione su spinose del tratto lombare, buona forza distale arti superiori, prossimalmente valutazione falsata da scatenamento algie a livello mediodorsale, algie a livello lombo sacrale compatibili con la variazione dell’assetto posturale, tono dell’umore deflesso. Terapia/progetto riabilitativo individuale: si consiglia: evitare mantenimento protratto di posture (in modo particolare a capo e/o tronco flesso, stazione eretta prolungata, stazione seduta prolungata), evitare sovraccarichi, attenzione alla movimentazione di carichi, evitare attività che necessitino di mantenere arti superiori elevati per tempi lunghi, se postura seduta considerare l’utilizzo di sedie ergonomiche (con schienale alto e appoggio lombare), bene attività in acqua, attenzione al tono dell’umore, sv supporto specialistico”.
Alla luce del quadro patologico documentato ed incontestato, appare, in primis, evidente la sussistenza del periculum.
Assegnare il ricorrente ad una sede di lavoro distante da Ventimiglia (luogo di residenza e dimora abituale) circa 160 Km, con necessità di trasferimenti quotidiani della durata di più di due ore a tratta (per complessive quattro ore di viaggio/die) pone a rischio lo stato di salute già precario con conseguente impossibilità di attendere i tempi di svolgimento di un giudizio ordinario.
Considerate, infatti, le condizioni complessivamente certificate, il pendolarismo quotidiano ed i viaggi lunghi cui il lavoratore sarebbe costretto lo sottoporrebbero ad un affaticamento psicofisico che potrebbe rappresentare fonte di pregiudizio in relazione alla tipologia di patologie da cui è affetto, patologie che ASL 1 ha dichiarato incompatibili con il mantenimento prolungato di posture, tra cui, anche, la stazione seduta prolungata.
Sotto il profilo del fumus si osserva.
Ad avviso di Poste, l’assegnazione sarebbe legittima in virtù di quanto stabilito nell’Accordo sindacale siglato con le OOSS in data 8 marzo 2019 e prodotto sub 1, nel quale le parti hanno dato atto che il settore delle lavorazioni interne era interessato da un progressivo processo di ottimizzazione e semplificazione e hanno previsto l’assegnazione di personale alle lavorazioni interne solo presso i CS (Centri di Smistamento) e non presso i CD (Centri di Distribuzione) ed il CS più vicino alla sede di lavoro del ricorrente è Genova. Ciò, coerentemente con il disposto dell’art. 81 del CCNL che, per il caso di inidoneità fisica di un dipendente, sancisce: “…Prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica la Società si impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano di impiegare il lavoratore in altre mansioni del livello di inquadramento di appartenenza, compatibilmente con le relative condizioni di inidoneità, presso la sede di lavoro più vicina in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive”.
L’Accordo invocato così testualmente recita: “Inidoneità temporanea al recapito: In coerenza con l’evoluzione tecnologica e organizzativa del settore delle lavorazioni interne – caratterizzato da una significativa contrazione delle attività che determina la complessiva situazione di incapienza del settore medesimo – anche al fine di cogliere le opportunità di utile reimpiego generate dagli investimenti tecnologici previsti negli stabilimenti e dalle nuove modalità di svolgimento delle attività, le Parti concordano che le previsioni dell’Accordo del 29 febbraio 2008 troveranno applicazione secondo quanto di seguito indicato. A decorrere dalla sottoscrizione della presente intesa e fino alla definizione dei nuovi dimensionamenti del settore delle lavorazioni interne, derivanti dalle azioni organizzative che interesseranno il medesimo settore, il lavoratore al quale sia stata certificata dalle strutture competenti l’incompatibilità temporanea tra la mansione di portalettere e lo stato di salute sarà applicato, con eventuale riconoscimento del regime di trasferta secondo quanto previsto dall’art. 40 del vigente CCNL, presso il Nodo di Rete più vicino alla propria sede di lavoro, di cui all’allegato 1 alla presente intesa”.
La lettera dell’Accordo è chiara: la pattuizione di cui sopra si riferisce esclusivamente ai lavoratori che versino in una condizione di salute che li rende inidonei alla mansione di portalettere solo temporaneamente. La volontà delle parti sul punto non è diversamente interpretabile, stante il tenore letterale della clausola e stante altresì la previsione del riconoscimento del trattamento di trasferta.
In tal caso, la provvisoria assegnazione ad un nodo di rete collocato anche lontano dal luogo di residenza comporta un disagio circoscritto ed un sacrificio temporalmente limitato.
Le situazioni e le posizioni del lavoratore inidoneo in via temporanea e di quello inidoneo permanentemente non sono sovrapponibili e, in assenza di una disposizione espressa, non può essere tout court esteso al secondo quanto previsto esclusivamente per il primo. Del resto, seguendo l’interpretazione che ne fornisce Poste, l’Accordo risulterebbe ingiustificatamente e fortemente penalizzante per i dipendenti divenuti fisicamente inidonei in modo definitivo, poiché si arriverebbe al paradosso che lavoratori che si trovano in condizioni fisiche menomate, e per tale ragione debbono cambiare mansione, dovrebbero anche, per la maggior parte dei casi, cambiare luogo di dimora o adattarsi ad una vita di pendolarismo.
Del resto, l’Accordo non può depotenziare la contrattazione collettiva. In particolare, l’art. 81 del CCNL di settore prevede che “I. il dipendente di cui sia stata accertata …l’inidoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate in base al livello di inquadramento di appartenenza può essere licenziato…nel rispetto di quanto previsto dai commi che seguono. II. Prima di procedere alla risoluzione del rapporto per inidoneità fisica la società si impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano di impiegare il lavoratore in altre mansioni del livello di inquadramento di appartenenza, compatibilmente con le relative condizioni di inidoneità, presso la sede di lavoro più vicina in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive. III. In subordine, la società si impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano l’impiego dell’interessati ad ogni conseguente effetto, in mansioni del livello di inquadramento inferiore, anche in deroga a quanto disposto nell’art. 2103 codice civile, presso una sede i lavoro collocata preferibilmente nell’ambito del Comune o della Provincia, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive”.
La norma collettiva, sia pure con riferimento alla diversa situazione del licenziamento, esprime un principio generale, che è quello di tutelare il lavoratore divenuto fisicamente inidoneo, nel bilanciamento con le esigenze dell’azienda: di tale principio non si può non tener conto nel valutare quale sia il comportamento che, secondo i canoni di buona fede e correttezza, parte datoriale deve tenere, comportamento che è quello di esplorare in concreto tutte le soluzioni possibili, compreso il demansionamento.
Poste sostiene che sarebbero indubitabili le ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il trasferimento poichè l’Accordo del marzo 2019 darebbe prova della situazione di generalizzata eccedenza di personale nel settore delle lavorazioni interne.
Tale argomento non è condivisibile, posto che dette ragioni debbono essere dimostrate in concreto, ossia con riferimento al caso specifico sub iudice, e non
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possono essere inferite automaticamente da un accordo che ha dato atto – tra l’altro due anni prima del presente giudizio – di una generica incapienza del settore a livello nazionale.
Considerato che, come noto, l’onere di provare le ragioni che giustificano il trasferimento gravano sul datore di lavoro, non può non rilevarsi come difettino in memoria allegazioni sul punto, poiché Poste nulla ha dedotto, non solo sull’ufficio di provenienza del lavoratore ma anche su tutti gli altri uffici liguri, essendosi limitata ad invocare l’Accordo sindacale di cui sopra.
Neppure può condividersi l’assunto secondo cui, non essendo il Omissis stato qualificato come portatore di handicap grave, il suo status non sarebbe equiparabile a quello dei portatori di handicap ai fini della tutela invocata.
Valga sul punto quanto si legge in Corte di Giustizia sez. I, 11 settembre 2019, C-397/18: “La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che lo stato di salute di un lavoratore riconosciuto come particolarmente sensibile ai rischi professionali, ai sensi del diritto nazionale, che non consente a tale lavoratore di occupare taluni posti di lavoro per il motivo che ciò comporterebbe un rischio per la sua stessa salute o per altre persone, rientra nella nozione di «handicap», ai sensi di tale direttiva, solo qualora detto stato determini una limitazione della capacità, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell’interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel procedimento principale, tali condizioni siano soddisfatte. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che il licenziamento per «ragioni oggettive» di un lavoratore disabile per il motivo che lo stesso soddisfa i criteri di selezione presi in considerazione dal datore di lavoro per determinare le persone da licenziare vale a dire una produttività inferiore a un livello determinato, una minore polivalenza nei posti di lavoro dell’impresa nonché un tasso di assenteismo elevato costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi di tale disposizione, a meno che il datore di lavoro non abbia previamente messo in atto, nei confronti di tale lavoratore, soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della suddetta direttiva, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”.
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che lo stato di salute del Omissis rispetti il requisito della lunga durata della malattia, posto che il lavoratore è stato dichiarato definitivamente inidoneo alla mansione di addetto recapito; neppure vi è dubbio che detto stato sia tale da rendere la prestazione più penosa e che possa limitare la partecipazione del lavoratore alla vita professionale, stante la natura della patologia, in rapporto alla quale la certificazione in atti è prova idonea e sufficiente, in assenza di contestazione e considerato altresì che si verte in un giudizio d’urgenza.
Prosegue la Corte di Giustizia: “A norma dell’articolo 5, prima frase, di tale direttiva, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. L’articolo 5, seconda frase, della suddetta direttiva precisa che il datore di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. 64 A tal riguardo, la Corte ha statuito che il concetto di «soluzioni ragionevoli» deve essere inteso nel senso che si riferisce all’eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione dei disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (sentenze dell’11 aprile 2013, HK Danmark, C-335/11 e C-337/11, EU:C:2013:222, punto 54, nonché del 4 luglio 2013, Commissione/Italia, C-312/11, non pubblicata, EU:C:2013:446, punto 59). 65 Come recitano i considerando 20 e 21 della direttiva 2000/78, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento, senza imporre al datore di lavoro oneri finanziari sproporzionati, tenendo conto in particolare dei costi finanziari e di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni”.
L’art. 5 della Direttiva stabilisce che, “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previsti accomodamenti ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire alle persone con disabilità di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di aver una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore delle persone con disabilità”.
L’art. 3, comma 3 bis del d.lgs. n. 216 del 2003 come integrato dal d.l. n. 76 del 2013 (convertito con modificazioni in legge n. 99 del 2013), ha recepito l’art. 5 della direttiva, stabilendo che, “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
Nella specie, il datore di lavoro aveva il dovere di assumere i provvedimenti adeguati a consentire al soggetto disabile di eseguire la prestazione in condizioni di eguaglianza con gli altri lavoratori ma Poste non ha prospettato né ipotizzato soluzioni alternative al trasferimento ad una sede di lavoro così lontana dal luogo di residenza.
In memoria, la convenuta non ha affermato che non vi fossero soluzioni alternative nè ha sostenuto che eventuali alternative fossero impraticabili perché – tutte – tali da determinare un onere finanziario sproporzionato, non ha allegato che il trasferimento a Genova fosse l’unica soluzione possibile poiché qualunque altra misura di adattamento sarebbe stata eccessiva rispetto all’organizzazione aziendale e penalizzante per gli altri dipendenti; trattassi, infatti, di circostanze che neppure sono state allegate dalla società che, come detto, nulla ha dedotto in punto impossibilità di adibire il lavoratore ad altre sedi più vicine o di mantenerlo presso la sede di provenienza.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e nei limiti della summaria cognitio propria della presente fase cautelare, deve, pertanto, concludersi che il trasferimento impugnato è illegittimo, con conseguente diritto del ricorrente ad essere riammesso nella sede di lavoro di Ventimiglia.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da cui non vi sono ragioni di discostarsi, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, in accoglimento del ricorso in via d’urgenza, dichiara l’illegittimità del provvedimento di trasferimento del 15 aprile 2021 e per l’effetto dispone la riassegnazione del ricorrente alla sede di servizio di Ventimiglia;
condanna Poste Italiane spa alla rifusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi €3000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Genova, 9 giugno 2021
Il Giudice
Simona Magnanensi