Ordinanza 1862/2020

TRIBUNALE DI GENOVA

 

Il Giudice Monocratico – Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato il seguente

ORDINANZA

 nella causa promossa da
OMISSIS s.p.a.

avv. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis
ricorrente

CONTRO

 OMISSIS

avv. Omissis, Omissis,  Omissis
convenuto

visti gli atti;
a scioglimento della riserva;
rilevato che con ricorso ex art, 700 c.p.c., depositato in data 24 giugno 2020, OMISSIS s.p.a. ha chiesto ordinarsi al dott. Omissis, ex dirigente della società, legato alla stessa da un patto di non concorrenza ex art. 2125 e.e., di cessare ogni attività incompatibile con i limiti imposti da detto patto, formulando le seguenti conclusioni:
“la Società intestata, rappresentata e difesa ut supra, domanda in via d’urgenza che l’Ill.mo
Tribunale adito, visto l’art. 700 c.p.c., ritenuta la propria competenza, ritenuto fondato il timore di un pregiudizio concreto, grave, imminente ed irreparabile per la Società istante, per i motivi tutti di cui alla narrativa, voglia:

  • emettere, con decreto inaudita altera parte, ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti dinanzi a sé, i provvedimenti ritenuti più idonei in ogni caso inibendo (mediante precipuo ordine) al Dott. Omissis lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata in violazione del patto di non concorrenza di cui all’accordo del 16 gennaio 2017, per tutta la durata dello stesso, nonché la diffusione di qualunque dato inerente le informazioni riservate delle quali il Dott. Omissis è venuto a conoscenza durante lo svolgimento del rapporto di lavoro con la Società; altresì ponendo, se ritenuto, a carico del lavoratore, eventualmente non ottemperante alla suddetta inibitoria, il pagamento di una somma (da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice) per ogni giorno di inadempimento del suddetto ordine.
  • Con richiesta ulteriore al Giudice procedente di ordinare con onere a carico di controparte la pubblicazione dell’inibitoria emessa su almeno quattro testate giornalistiche (di cui almeno due a rilevanza nazionale, ed almeno due specializzate I di settore), nonché su almeno due siti internet specializzati/di settore, nel tennine di 5 giorni dalla emissione della stessa od in quello che sarà ritenuto di giustizia …
  • Si chiede altresì di autorizzare a notificare al Dott. Omissis presso Cooperativa Omissis c.a.r.l., nonché in ogni caso a comunicare a Cooperativa Omissis s.c.a.r.l., in entrambi i casi anche a mezzo PEC, l’odierno ricorso, il provvedimento eventualmente emesso nei confronti del resistente nonché il decreto di fissazione dell’udienza, al fine di prevenire in concreto gli sviamenti, a difesa dei quali è domandata l’odierna cautela.

Con vittoria di spese e competenze del procedimento”;

rilevato che il dott. Omissis si è costituito in giudizio eccependo:

  • la nullità del patto di non concorrenza per l’inadeguatezza del compenso previsto;
  • l’inadempimento della società ricorrente sia al patto di non concorrenza (per non aver pagato il relativo compenso), sia agli accordi economici stabiliti nel contratto di assunzione;

il difetto comunque del periculum in mora;

rilevato che il convenuto ha chiesto pertanto la reiezione del  ricorso,  con vittoria  di spese e dì compensi;

OSSERVA

quanto segue.

Il patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti.

E’ pacifico, e comunque documentalmente provato, che il convenuto sia stato assunto dalla società ricorrente come dirigente in data 16 gennaio 2017 (doc. 2).
E’  pure  pacifico,  e  documentalmente  provato,  che  il  convenuto  in   data  16 gennaio  2017,  al  momento  dell’assunzione,  abbia  sottoscritto  con  la  ricorrente  un  patto di non concorrenza (doc. 3 ricorrente) del seguente testuale tenore: “..tenuto conto della posizione lavorativa da Lei occupata in azienda ed in genere all’interno del Gruppo Omissis, dobbiamo assicurarci la più assoluta riservatezza in ordine a tutte le informazioni di cui Lei è venuto e viene a conoscenza.
A titolo meramente esemplificativo Le rammentiamo che costituiscono informazioni riservate tutte quelle attinenti all’organizzazione aziendale di tutte le società facenti parte o comunque collegate al Gmppo Omissis, ai rapporti sia con la clientela che con i fornitori e/o partners. Il tutto anche con riferimento alle attività di commercializzazione e/o produzione di ns. prodotti brands riconducibili direttamente o indirettamente al Gruppo Omissis ovvero al Gruppo Wallgreens Boots Alliance.
In considerazione di tali esigenze ed in conformità alle già raggiunte intese, con la sottoscrizione della presente Lei si impegna formalmente per un periodo di un anno successivo alla risoluzione per qualsivoglia ragione del rapporto lavorativo in corso, a non svolgere sia direttamente che indirettamente, tramite proprie strutture o tramite altre persone fisiche o giuridiche delegate e/o interposte, la propria attività lavorativa in favore di altre società/imprese operanti nel settore della distribuzione e/o produzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, erboristici e cosmetici, attrezzature medicali, presidi medici e quant’altro in genere che presenti attinenze con l’attività del ns. Gntppo.
Così pure, e sempre per lo stesso periodo di tempo, Lei non potrà assumere la qualifica di socio, amministratore o collaboratore in genere in soggetti terzi, pubblici o privati, che possano trovarsi in concorrenza con anche taluna soltanto delle attività svolte dal ns. Gruppo. Tale vincolo da Lei assunto con la sottoscrizione della presente costituisce patto di non concorrenza a sensi dell’art. 2125 cod. civ. e dovrà intendersi valido ed operante per tutto il territorio nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, con la specifica precisazione che detto ambito territoriale viene individuato con riferimento non solo al luogo di prestazione lavorativa ma anche ed in particolare all’ambito in cui la prestazione lavorativa esplica i suoi effetti.
In conformità a quanto previsto dal citato art. 2125 cod. civ. Le sarà riconosciuto un importo pari ad€ 3.000,00 (tremila/GO) lordi mensili che verrà con-isposto per dodici mensilità a partire dalla cessazione del rapporto.
Resta espressamente inteso che in caso di violazione del presente patto, Lei dovrà versare alla ns. società, a titolo di penale, un ammontare pari al doppio dell’intero corrispettivo di cui sopra, fatto in ogni caso salvo il ns. diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito”. L’accordo di riservatezza

Al momento dell’assunzione le parti hanno altresì sottoscritto un accordo di  riservatezza con il quale il dirigente si è impegnato a “mantenere/custodire tutte le informazioni confidenziali riguardo il business, le persone, l’operatività e/o le intenzioni di Omissis s.p.a (le “Informazioni Confidenziali”) che giungono a mia conoscenza sia direttamente che indirettamente durante il mio rapporto di lavoro, e di non usare queste informazioni per lo scopo di compiere una qualsiasi altra attività né in alcun modo per fornire queste informazioni a terze parti… » (doc. 4); il convenuto si è inoltre impegnato a non intraprendere iniziative per sfruttare le relazioni intrattenute con  i  clienti  di  Alliance  e/o delle altre società del gruppo “per nessun motivo che non sia connesso al mio rapporto di lavoro con il datore di lavoro” (doc. 4 ricorrente).

La pretesa nullità del patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza non è nullo per violazione dell’art. 2125 e.e., come sostenuto da parte convenuta, in quanto le clausole del patto individuano in modo sufficientemente determinato l’oggetto e la durata del patto.
Il patto delimita infatti in modo preciso innanzitutto la zona geografica cui si estende il vincolo (tutto il territorio nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), la durata del vincolo stesso (un anno), l’oggetto del vincolo (attività lavorativa – o assunzione della qualità di socio, amministratore o collaboratore in genere in società/imprese operanti nel settore della distribuzione e/o produzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, erboristici e cosmetici, attrezzature medicali, presidi medici e in genere prodotti attinenti all’attività del Gruppo Alliance Healthcare).
Dottrina e giurisprudenza sono sostanzialmente concordi nell’affermare che la congruità del limite territoriale e di quello dell’oggetto del patto di non concorrenza devono essere valutate congiuntamente, nel senso che il vincolo territoriale può essere illegittimo o meno a seconda che si combini, rispettivamente, con una limitazione di attività più o meno penetrante.
“Nel rapporto di lavoro subordinato la nullità del patto di non concorrenza per mancato rispetto dei limiti predeterminati di oggetto e di luogo, entro i quali deve essere contenuta la previsione del divieto di future attività successive alla risoluzione del rapporto, in tanto è ravvisabile in quanto la sua ampiezza sia tale da comprimere l’esplicazione di concrete professionalità del lavoratore in limiti che non salvaguardano un margine di attività sufficiente per il soddisfacimento delle esigenze di vita (cfr. al riguardo Cass. 14 maggio 1998 n. 4891, confermativa della decisione del giudice di merito di validità di un patto, stipulato con una impresa ed avente ad oggetto attività di riorganizzazione aziendale preclusiva per l’ex dipendente dello svolgimento di analisi e consulenza tecnico- amministrativa in organizzazioni aziendali limitatamente  all’Italia settentrionale)” (Cass., 19 aprile 2002, n. 5691; Cass. 10 settembre 2003, n. 13282: cfr. anche   Cass., 24 ottobre 2017 n. 25147; Cass., 14 novembre  2018, n. 29383).
In particolare, la professionalità specifica del lavoratore – certamente elevata e di significativo pregio – non può essere identificata dal tipo di prodotto trattato, potendo il lavoratore utilizzare la sua professionalità, di livello dirigenziale e basata sul!’ampia conoscenza di tecniche di vendita, sull’esperienza in tema di strategie di mercato e di gestione e promozione delle reti di vendita, anche in settori merceologici diversi (cfr. Cass., 4 aprile 2006 n. 7835; Cass., 3 dicembre 2001 n. 15253; Cass., 10 settembre 2003 n. 13282).
La finalità avuta di mira dall’art. 2125 e.e. è infatti quella dì garantire all’ex dipendente la concreta possibilità di continuare a svolgere un’attività lavorativa anche dopo la cessazione del rapporto dì lavoro.
Nella specie, il patto consente al convenuto di svolgere qualsiasi  attività lavorativa, anche di natura commerciale, purché non attenga al settore merceologico in cui opera la società ricorrente.
Non può dunque affermarsi che l’ampiezza del vincolo sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta  professionalità del  lavoratore  in limiti  che compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle sue esigenze di vita.
Né può sostenersi che il corrispettivo nella specie non sia congruo, essendo stato pattuito un corrispettivo di euro 3.000,00 euro mensili per 12 mensilità, del tutto adeguato quale corrispettivo di un’obbligazione avente ad oggetto un mero non facere (quale è quella oggetto del patto di non concorrenza), anche ove rapportato alla significativa retribuzione annua del lavoratore (trattandosi di importo pari terzo della retribuzione annua lorda).
Violazione del patto di non concorrenza da parte del convenuto
La violazione del patto da parte del convenuto è pacifica e conclamata.
La stessa memoria di costituzione dà infatti atto, al punto 14, dell’assunzione del convenuto alle dipendenze di CEF (Cooperativa Omissis s.c.r.l.),  con qualifica di dirigente, direttore generale e procuratore, fin dal 9 marzo 2020, ovvero 12 giorni dopo le sue dimissioni del 26 febbraio 2020).
Dalla visura camerale di CEF risulta poi che il convenuto è procuratore speciale e
Direttore generale della cooperativa, con il compito di “presiedere a tutta l’organizzazione e gestione aziendale, sia di natura commerciale che amministrativa, finanziaria e fiscale, nonché formulare al Presidente e al Consiglio di Amministrazione proposte circa gli indirizzi di gestione aziendale” (cfr. pag. 27 e 28 visura camerale CEF) e che la cooperativa opera nel comparto della distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,  erboristici,  cosmetici  e sanitari (pag. 3 visura camerale).
Eccezione di inadempimento formulata dal convenuto
Il convenuto sostiene di essersi dimesso per giusta causa a seguito dell’inadempimento della società datrice di lavoro, che non avrebbe applicato il piano di incentivazione (Alliance Helathcare rules), previsto nel contratto di assunzione, nonché a causa delle direttive impartite dalla società nel gennaio 2020 per la promozione dei farmaci generici Almus con l’applicazione di un “extra sconto” contrario al D.L. n. 39/2009, convertito in legge n. 77/2009.
Aggiunge il convenuto che la società  ricorrente  è  in  ogni  caso  inadempiente  al patto di non  concorrenza,  non  avendo  pagato  il corrispettivo  mensile  previsto  dal  patto. In relazione all’eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta deve richiamarsi  il  consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “il secondo comma dell’art. 1460 e.e., con il richiamo alla nozione di buona fede, intende esprimere il principio per cui ci dcv’ essere equivalenza tra l’inadempimento altrui e l’adempimento che viene rifiutato, sicché il primo giustifichi il secondo. In tal senso, occorre procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse (così Cass. n. 4474 del 2015 e Cass. n. 11430 del 2006)”(Cass., 29 febbraio 2016 n. 3959).
Pertanto, in caso di eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice, “qualora rilevi che l’inadempimento della parte, nei cui confronti sia opposta l’eccezione, non sia grave ovvero abbia scarsa importanza, in relazione all’interesse del!’ altra parte a norma dell’art. 1455 cod. civ., deve ritenere che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, co. 2, cod. civ. (cfr. Cass. 5 marzo 2015, n. 4474)” (Cass. 16 agosto 2018, n. 20745; Cass. 23 settembre 2016, n. 18721; Cass., 10 gennaio 2019 n. 434; Cass., 14 maggio 2019, n. 12777).
“In altri termini, secondo quanto anche ritenuto da dottrina consolidata, con il richiamo alla non contrarietà alla buona fede, il secondo comma dell’art. 1460 cod. civ. intende fondamentalmente esprimere il principio per cui ci deve essere equivalenza tra l’inadempimento altrui e il rifiuto a rendere la propria prestazione, il quale, deve essere successivo e ca11salmente giustificato dall’inadempimento della controparte. Il parametro della non contrarietà alla buona fede del rifiuto ad adempiere va riscontrato in termini oggettivi, a prescindere dall’animus dell ‘a11tore del rifiuto, e costituisce espressione del principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sancito dall’art. 1375 cod. civ. (v. tra le altre, Cass. 04/02/2009 n. 2720; Cass. 10/11/2003 n. 16822; Cass. 21/02/1983 n. 1308)” (Cass. 11 maggio 2018, n. 11408).

Applicando i principi ora richiamati alla presente fattispecie deve rilevarsi:

  • che è pacifico, e documentalmente provato, che a seguito di una complessa trattativa (così la memoria di costituzione) iniziata nel settembre 2016, proseguita con la dettagliata lettera di intenti del novembre 2016 e conclusasi con il contratto di assunzione del 16 gennaio 2017, il convenuto sia stato assunto dalla società ricorrente con incarico dirigenziale e con retribuzione annua di 125.00,00, oltre fringe benefit (auto aziendale, iPhone, iPad, laptop);
    che è pure pacifico, e documentalmente provato, che il contratto individuale di lavoro prevedesse l’applicazione del sistema di incentivazione previsto dall”‘Allìance Healthcare Rules”;
  • che tuttavia nessuna delle parti ha allegato né i contenuti di tale sistema di incentivazione, né gli obiettivi assegnati al dirigente e/o all’azienda da lui diretta;
  • che, in particolare, neppure il convenuto ha allegato gli obiettivi assegnatigli, né, in ogni caso, i risultati raggiunti, né, soprattutto, la differenza tra gli incentivi cui, a suo dire, avrebbe avuto diritto e i premi riconosciutigli;
  • che, infatti, dalla documentazione prodotta dal convenuto emerge come il  dirigente, nel breve periodo di durata del rapporto di lavoro, abbia ricevuto vari premi e precisamente: un aumento retributivo di 1.900,00 euro nell’anno 2018 e un ulteriore aumento di 3.200,00 euro nell’anno 2019, nonché – pur  a fronte della  dichiarazione  del datore di lavoro del mancato  raggiungimento degli obiettivi  annuali  aziendali  –  un premio individuale di 11.000,00 euro nel 2018 e un premio di 9.065,00 euro nel 2019 (doc. 5 e 6 convenuto).

In assenza delle necessarie allegazioni non può dunque affermarsi che l’eventuale e contestata – scorretta applicazione del sistema di incentivazione previsto dall”‘Alliance Healthcare Rules” (che il convenuto –  contraddittoriamente –  da un lato afferma essere stato violato, dall’altro lamenta di non conoscere) avrebbe comportato incentivi annuali significativamente maggiori.
In altre parole non risulta allegato un inadempimento del datore di lavoro tale da giustificare l’inadempimento al patto di non concorrenza.
A fronte del pacifico adempimento della società datrice di lavoro a tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (legittima, allo stato e per quanto detto, anche la trattenuta del preavviso), non può dunque affermarsi che l’eventuale inadempimento della società agli obblighi derivanti dal sistema di incentivazione (la cui riceduta economica non risulta concretamente allegata) possa giustificare l’eccezione di inadempimento da parte del dirigente.
E’ appena il caso di evidenziare  che la circostanza  (quand’anche  dimostrata) che al dirigente fosse stata prospettata la possibilità  di ottenere importanti compensi in forza di un sistema incentivante non significa che il lavoratore abbia poi effettivamente raggiunto gli obiettivi assegnatigli e così mahirato il diritto a tali premi.
Si aggiunga che la stessa circostanza che ìl sistema di incentivazione non sia stato precisato nel contratto individuale di lavoro – contratto che, come sottolineato dallo stesso convenuto, è stato sottoscritto a seguito di una lunga e complessa trattativa – rende evidente come gli incentivi costituissero elemento soltanto complementare e secondario rispetto ai corrispettivi – in denaro e in nahira – dettagliatamente pattuiti.
L’adombrato inadempimento resta dunque irrilevante sia per difetto di proporzionalità rispetto al successivo gravissimo inadempimento del lavoratore, sia – in ogni caso e comunque – per difetto di sinallagma dell’asserito inadempimento della società rispetto all’inadempimento da parte del lavoratore del distinto ed autonomo patto di non concorrenza.
Ed invero il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, avendo ad oggetto non lo scambio tra prestazione lavorativa e compenso in denaro, bensì lo scambio fra un’obbligazione di non facere ( il divieto di concorrenza) e il corrispettivo. Pertanto il rapporto di lavoro costituisce mera occasione del patto, che presenta piena autonomia causale rispetto ad esso e alla sua cessazione (Cass., 4 aprile 1991 n. 3507; Cass. 15 luglio 2009, n. 16489; Cass. 25 maggio 2020 n. 9790).
Quanto poi alla lamentate direttive impartite dalla società nel gennaio 2020 per la promozione dei farmaci generici Almus con l’applicazione di un “extra sconto”, asseritamente contrario al D.L. n. 39/2009, convertito in legge n. 77/2009, il convenuto non ha chiarito sotto quale profilo tale promozione si porrebbe in contrasto con il D.L. n. 39/2009.
Soprattutto – ed in ogni caso – l’eventuale violazione esporrebbe a sanzioni non il dipendente, ma la società.
E’, invece, pacifico l’inadempimento della società al patto  di  non  concorrenza, non essendo stato ancora pagato il pattuito corrispettivo mensile.
Ed invero la società, affermando che circolavano voci circa il fatto che il convenuto avesse trovato una nuova occupazione nello stesso settore, in violazione del patto di non concorrenza, prima di pagare ha chiesto rassicurazioni dall’ex dirigente in ordine all’effettivo rispetto del patto. Tali rassicurazioni non sono mai state fornite.
Al riguardo deve essere innanzitutto evidenziato l’elemento cronologico e cioè il fatto che, come dichiarato nella memoria di costituzione, ìl convenuto ha iniziato a lavorare per CEF – e pertanto ha violato il patto di non concorrenza  –  già  il  9 marzo 2020, dopo 12 giorni dalla data delle dimissioni.
E’ dunque evidente come l’inadempimento del patto di non concorrenza da parte del convenuto non possa essere giustificato dal mancato pagamento del corrispettivo del patto, essendosi verificato prima della scadenza prevista per il pagamento della prima mensilità del corrispettivo.
Al rilievo che precede, e che è assolutamente dirimente, deve poi aggiungersi che l’inadempimento del dirigente risulta comunque in sé contrario a buona fede, perché la società ricorrente si era dichiarata pronta a pagare il corrispettivo del patto, chiedendo soltanto di essere rassicurata dal convenuto circa il rispetto delle obbligazioni derivanti dal patto, rassicurazione che – pur se non prevista dal patto – integra un atto di collaborazione veramente minimo, il cui rifiuto risulta ingiustificato e contrario a buona fede.
Da ultimo deve precisarsi che “la salvaguardia del nesso sinallagmatico tra prestazioni corrispettive da adempiere simultaneamente, riconosciuta a ciascun contraente dall’art. 1460 cod. civ. mediante la facoltà di sospendere l’adempimento della propria obbligazione fino a quando l’altra parte non adempia, o non offra di adempiere, la propria, non legittima il rigetto delle domande di adempimento del contratto hic et inde proposte se entrambe le parti sollevano l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, dovendo invece il giudice valutare, secondo il principio di buona fede e correttezza, in senso oggettivo, quale tra le due condotte, in relazione non soltanto alla relativa successione temporale, ma anche avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dcli’ adempimento dell’altra parte” (Cass. 10 novembre 2003 n. 16822).
L’azione di adempimento, fatta valere dalla società ricorrente in questa sede, non è dunque incompatibile con l’eccezione di inadempimento, in base alla quale la società non ha ancora pagato il corrispettivo del patto, in quanto l’eccezione di inadempimento è funzionale a produrre la mera sospensione dell’obbligazione di eseguire la propria prestazione, fino a quando non sia cessato l’inadempimento altrui, e quindi non ha effetto immediatamente risolutivo del contratto (cfr. Cass., 5 maggio 1982, n. 2821)
l’eccezione di inadempimento “opera nel senso di consentire alla parte adempiente di sospendere la prestazione dovuta finché l’altro contraente non adempia a sua volta”).
Nei limiti della sommaria delibazione propria del presente procedimento, l’eccezione di inadempimento formulata dal convenuto risulta dunque infondata.
Il periculum in mora
Al riguardo deve evidenziarsi che, come già rilevato:

  • risulta dalle premesse dell’accordo di riservatezza come il convenuto  nel corso  del  suo rapporto di lavoro con la società ricorrente abbia avuto accesso ad informazioni riservate circa il business, le persone, l’ operativà, le strategie e le relazioni commerciali della società (come del resto comunque presumibile in relazione all’incarico ricoperto);
  • è pure pacifico che il convenuto rivesta un ruolo apicale all’interno di un’impresa concorrente della società ricorrente;
  • è inoltre pacifico che il passaggio all’impresa concorrente sia avvenuto pochi giorni dopo le dimissioni del lavoratore e dunque – deve presumersi – in base ad accordi (verosimilmente complessi, atteso il livello di professionalità) negoziati nel corso del rapporto di lavoro per cui è causa;
  • è infine pacifico che il convenuto, richiesto più volte dalla società ricorrente di confermare il rispetto del patto di concorrenza, abbia completamente ignorato le richieste della società fino a quando quest’ultima non gli ha comunicato di essere venuta a conoscenza della effettiva violazione  del  patto e dell’impresa  concorrente per la quale

La violazione del patto di non concorrenza, tuttora in corso, integra il periculum in mora, ravvisabile nel rischio che la ricorrente, a causa del comportamento illecito del convenuto, possa subire un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito (peric11lu111 che, essendo il convenuto persona fisica, presenta profili di irreparabilità).
Poiché l’attività concorrenziale è ancora all’inizio, il perdurare nel tempo della condotta in violazione del patto di non concorrenza accresce di giorno  in  giorno  il rischio di perdita di mercato o clientela, difficilmente quantificabili e ristorabili ex post.
Al riguardo va considerata l’imprevedibilità delle conseguenze dell’inadempimento del patto di non concorrenza, suscettibile di arrecare pregiudizi di ammontare non preventivabile e di diversa specie (con aspetti di lucro cessante e/o con risvolti legati alla possibile rivelazione di dati aziendali)
Il pericolo nel ritardo (ravvisabile in un significativo scarto di effettività fra la  tutela giurisdizionale immediata e quella differita  all’esito  del  giudizio  ordinario)  appare quindi immanente nella condotta concorrenziale,  o  quantomeno  presumibile  iuris tantum, salva la dimostrazione della sua insussistenza nel caso concreto, in deroga all’id quod plerwnque accidit.
Quanto, infine, al tempo intercorso da quando la società ricorrente ha scoperto la violazione del patto (essendo la visura camerale in atti del 27 aprile 2020), non può negarsi alla parte danneggiata un ragionevole intervallo di tempo per prevenire la lite con strumenti dissuasivi o conciliativi e valutare e preparare adeguatamente l’iniziativa processuale da assumere.
Sussiste dunque il periculum, concreto e attuale, che la ricorrente, a causa del comportamento illecito del convenuto, nelle more del giudizio di merito possa subire un pregiudizio grave e irreparabile,
Quanto al provvedimento da adottarsi, l’inibitoria sembra allo stato in sé sufficiente a tutelare la società dal pregiudizio paventato.
Essendo il presente provvedimento anticipatorio della sentenza dì merito ed essendo quindi il giudizio di merito soltanto eventuale, ai sensi dell’art. 669 octies comma 6° e 7° c.p.c. deve provvedersi anche sulle spese, che, secondo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo.
visti l’art. 700 c.p.c.

ORDINA

a Omissis di astenersi dal  compimento  dì qualsiasi attività  incompatibile  con il patto di non concorrenza stipulato con Alliance  Healthcare  Italia  Distribuzione  s.p.a. in data 16 gennaio 2017 e, in particolare di astenersi da svolgere, direttamente o indirettamente, tramite proprie strutture o tramite altre persone fisiche o giuridiche delegate e/o interposte, attività lavorativa in favore di altre società/imprese operanti nel settore della distribuzione e/o produzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, erboristici e cosmetici, attrezzature medicali, presidi medici e quant’altro in genere che presenti attinenze con l’attività della società ricorrente, come pure di astenersi dall’assumere la qualifica dì socio, amministratore o collaboratore delle imprese sopra precisate e ciò fino alla data del 26 febbraio 2021 e per tutto il territorio nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge

Si  comunichi.
Genova, 7 agosto 2020

Il Giudice
Maria Ida Scotto