Decreto n. 43/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale in compos1z1one collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

 

dott. ALESSANDRO BARENGHI  Presidente relatore
dott. MARIA GIOVANNA DITO Giudice
dott. STEFANO GRILLO Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

 causa promossa da

OMISSIS s.p.a.
ricorrente

contro

OMISSIS
convenuto

 

Con ricorso ex art 700 cpc depositato in data 25/06/2020 la società indicata in epigrafe d’ora innanzi OMISSIS, deduceva di aver effettuato il 16/1/2017 l’assunzione di OMISSIS con qualifica di dirigente e di aver concluso in pari data un patto di non concorrenza con cui veniva riconosciuto al dirigente un significato corrispettivo a fronte del vincolo impostogli;
deduceva altresì che l’Omissis si rendeva inadempiente agli obblighi previsti nella pattuizione e pertanto ha convenuto in giudizio quest’ultimo al fine di sentir pronunciare l’inibitoria allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nei settori oggetto del patto di non concorrenza.
OMISSIS si è costituito nel giudizio cautelare, contestando la sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum in mora,
Con provvedimento del 7/8/2020 il Giudice Monocratico, ritenuta la fondatezza dell’azione, ha ordinato ad OMISSIS di astenersi dal compimento di qualsiasi attività incompatibile con il summenzionato patto di non concorrenza;
in particolare ha ordinato al convenuto di astenersi dallo svolgimento, anche in via indiretta, di attività in favore di altre società operanti nel 1nedesimo settore sino alla data del 26 febbraio 2021, con ambito geografico corrispondente all’intero territorio nazionale.
OMISSIS ha promosso reclamo avverso l’ordinanza del GM sostenendone l’erroneità sotto i seguenti profili:
>erronea valutazione circa la pretesa validità del patto di non concorrenza;
> inade1npimento della ex datrice all’obbligo di pagamento del corrispettivo del patto e all’obbligo avente ad oggetto l’applicazione e l’erogazione del sistema di incentivazione.
I rilievi mossi nel reclamo possono ritenersi infondati.
Va esaminato, per seguire l’ordine logico dell’atto di reclamo, il contenuto del patto di non concorrenza stipulato con il dirigente Omissis;
il patto prevede testualmente:
In considerazione di tali esigenze ed in conformità alle già raggiunte intese, con la sottoscrizione della presente Lei si impegna formalmente per un periodo di un anno successivo alla risoluzione per qualsivoglia ragione del rapporto lavorativo in corso, a non svolgere sia direttamente che indirettamente, tramite proprie strutture o tramite altre persone fisiche o giuridiche delegate e/o interposte, la propria attività lavorativa in favore di altre società/imprese operanti nel settore della distribuzione e/o produzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, erboristici e cos1netici, attrezzature medicali presidi medici e quant’altro in genere che presenti attinenze con l’attività del ns. gruppo.
Così pure, e sempre per lo stesso periodo di tempo, Lei non potrà assumere la qualifica di socio, amministratore o collaboratore in genere in soggetti terzi, pubblici o privati, che possano trovarsi in concorrenza con anche taluna soltanto delle attività svolte dal ns. gruppo.
Tale vincolo assunto con la sottoscrizione della presente costituisce patto di non concorrenza a sensi dell’art. 2125 cod. civ. e dovrà intendersi valido ed operante per tutto il territorio nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, con la specifica precisazione che detto ambito territoriale viene individuato con riferimento non solo al luogo di prestazione lavorativa ma anche ed in particolare all’ambito in cui la prestazione lavorativa esplica i suoi effetti.
La pattuizione attribuiva ad OMISSIS un importo pari ad € 3.000,00 (tremila/00) lordi mensili.
Il patto, pacificamente, contiene specificazione della durata del vincolo, individuata nell’anno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; contiene altresì l’individuazione dell’area geografica corrispondente all’intero territorio nazionale e a quello corrispondente alla Repubblica San Marino e alla Città del Vaticano; l’accordo prevede, come richiesto dall’art 2125 cc, il corrispettivo riconosciuto al dirigente che è stato quantificato in€ 3000,00 mensili.
Il patto in esame prevede infine, relativamente all’oggetto, l’obbligo per il reclamante di astenersi dallo svolgere la propria attività in favore di altri imprenditori operanti sul mercato della produzione ovvero della distribuzione dei prodotti farmaceutici, parafannaceutici e delle attrezzature come elencate nel patto trascritto.
Orbene, il Collegio ritiene che il patto di non concorrenza a cui il dirigente OMISSIS si è vincolato, non violi le prescrizioni di cui all’art 2125 cc che prevede la nullità qualora non sia pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e qualora il vincolo non sia contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo; va altresì ritenuto che il contenuto del patto non risulta contrario ai requisiti contenutistici individuati dalla Corte di cassazione.
Sull’area geografica oggetto dell’obbligo di non concorrenza, nessuna doglianza è stata formulata nell’atto di reclamo e del resto il diritto vivente è costante nell’affennare la validità del patto di non concorrenza che riguardi l’intero territorio italiano, nonché Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Occorre verificare in particolare se l’oggetto del patto sia di ampiezza tale da pregiudicare l’interesse del dirigente reclamante a reperire una nuova occupazione lavorativa durante la vigenza del patto stesso;
il Collegio ritiene che la regolamentazione dei reciproci interessi che le parti si sono date attraverso il patto non sia contraria all’art 2125cc, né pregiudichi l’interesse dell’odierno reclamante.
Da un lato l’oggetto dell’attività vietata, come e1nerge dall’atto stesso, risulta ampio comprendendo anche l’ingresso del dirigente nel settore della commercializzazione di attrezzature e presidi medici;
dall’altro la durata dell’obbligo di astenersi da attività concorrenziale è stata limitata ad un solo anno, laddove la norma codicistica consente la stipula di patti di non concorrenza con lavoratori di qualifica dirigenziale con durata sino a cinque anni;
nel caso di specie non va trascurato che l’assetto complessivo della regolamentazione non contrasta con la ratio dell’art 2125cc giacchè la significativa ampiezza dell’oggetto del vincolo viene ad essere bilanciata dalla limitata durata dello stesso, che impone al reclainante una astensione dall’attività concorrenziale sufficientemente circoscritta nel tempo.
Va inoltre rilevato che il dr Omissis è stato assunto dalla società OMISSIS nel gennaio 2017 con qualifica di dirigente, per lo svolgi1nento di mansioni di Alphega Pharmacy Director, e che nell’esecuzione del suo ruolo dirigenziale Omissis è venuto in possesso di infonnazioni riservate relative all’elenco clienti, al progetto di fidelizzazione delle fannacie in rapporto commerciale con la società denunziante la violazione del patto; nonché del know-how per la fidelizzazione delle farmacie; non solo ma dallo stesso contratto di assunzione emerge che al medesimo era stato assegnato un ruolo dirigenziale apicale, dovendo relazionarsi direttamente con il Direttore Generale.
In questa situazione fattuale non contestata nella me1noria di costituzione della prima fase, deve presumersi che il dirigente, nel tempo anteriore all’assunzione da parte della società OMISSIS e durante lo svolgimento del rapporto con quest’ultima, abbia sviluppato ed affinato una tale ampiezza di competenze avanzate idonea a ricollocarlo nel mercato del lavoro.
La Suprema Corte con sentenza n. 15253/2001 ha affermato che il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi li1nitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto.
Esso è,perciò, nullo allorché la sua ampiezza è tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
anche l’orientamento della Suprema Corte confermato da sentenze successive a questa citata conferma il giudizio del Collegio, sulla validità del patto di non concorrenza stipulato dalle parti .
Il reclamante ha anche lamentato l’inadeguatezza del compenso/corrispettivo del vincolo impostogli;
tale censura si palesa priva di fondamento, avendo la società riconosciuto un corrispettivo pari a € 3000,00 mensili lordi per 12 mensilità, che rappresenta un i1nporto pari all’incirca al 25% della retribuzione mensile contrattuale, da reputarsi coerente con l’entità del vincolo imposto al dirigente;
in tale senso Cassaz. n 7835/2006 che ha negato la nullità di un patto di non concorrenza che aveva stabilito un corrispettivo pari al 10% della retribuzione.

QUESTIONE RELATIVA ALL’INADEMPIMENTO DELLA SOCIETA’

In tema di inadempimento della società, va evidenziato che il reclamante assume che Il Giudice 1nonocratico abbia erroneamente ritenuto sussistente il fumus boni juris dell’azione di adempimento esercitata da OMISSIS sul presupposto della pretesa validità ed efficacia fra le parti del patto di non concorrenza sottoscritto il 16/0l/2017, nonostante abbia accertato, quale circostanza assolutamente pacifica, che la società ricorrente sia rimasta, nei confronti del convenuto, del tutto inadempiente non avendo corrisposto al dirigente il compenso contrattuahnente previsto alla scadenza delle rate mensili e decorrenti dal mese di marzo 2020.
OMISSIS S.p.A., non avendo dato esecuzione alla obbligazione di pagamento del corrispettivo dei vincoli di cui al patto di non concorrenza imposti al dirigente per il periodo successivo alla cessazione del rapporto lavorativo, si è resa inadempiente alla obbligazione principale dedotta nel contratto, costituita dalla prestazione corrispettiva a quella di non facere del dirigente.
L’eccezione risulta infondata, costituendo l’omesso pagamento del corrispettivo una reazione giustificata dall’inade1npimento del dirigente all’obbligo di astenersi dall’attività di concorrenza; al riguardo risulta incontestato, e pertanto accertato correttamente dal primo Giudice, l’inadempimento del reclamante all’obbligo di astenersi da attività concorrenziale, avendo il dirigente reperito una occupazione lavorativa presso società svolgente attività concorrenziale già nel mese di aprile 2020, nella piena vigenza del patto.
Quanto alla doglianza avente ad oggetto l’ inade1npimento di Omissis all’obbligazione di applicazione del piano di incentivazione, la medesima non è meritevole di accoglimento, avendo il primo giudice accertato, in 1nodo condivisibile, che non risulta allegato in modo circostanziato un inade1npimento datoriale tale da giustificare la violazione dell’obbligo di non concorrenza.
Ma soprattutto il Collegio è dell’avviso che la autonomia causale del patto di non concorrenza, avente ad oggetto un obbligo di non facere per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto lavorativo, rispetto al contratto di lavoro, non legittima il lavoratore a far valere l’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi derivanti da contratto di lavoro quale fatto giustificativo della violazione dell’obbligo di astenersi da attività concorrenziale.
Infine il reclainante lainenta che il GM abbia ritenuto il rischio di un grave pregiudizio immediato ed irreparabile, quindi non suscettibile di ristoro economico secondo gli ordinari criteri risarcitori, sulla base dell’asserita validità ed efficacia fra le parti del patto di non concorrenza, in carenza di prova del requisito del periculum.
La censura non può avere accoglimento poiché il ricorso cautelare, è funzionalmente diretto ad evitare la continuazione dell’attività concorrenziale del dirigente idonea a produrre la perdita della clientela, non essendo richiesta nelle azioni di tale contenuto la prova della esistenza di un danno patrimoniale.
Per le considerazioni svolte il reclamo deve quindi rigettarsi. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.

PQM

Rigetta il recla1no.
Condanna il convenuto OMISSIS a rifondere alla parte ricorrente le spese di questa fase che si liquidano in € 2000,00 oltre al rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Genova il 9/ l 0/2020

Il Presidente relatore ed estensore
Alessandro Barenghi