Decreto di rigetto 2986/2021

IL TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

 

Il giudice, dott.ssa Francesca Maria Parodi

nella causa iscritta al n. R.G. 2153/ 2021 promossa da:

OMISSIS elettivamente domiciliata/o in VIA OMISSIS GENOVA presso l’avv. OMISSIS che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso

CONTRO

ASL      OMISSIS   ,   elettivamente   domiciliata/o  in   OMISSIS GENOVA presso l’avv. OMISSIS che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

 

osserva

 

Con ricorso ex articolo 700 cpc Omissis , dipendente a tempo indeterminato dell’ Asl OMISSIS, con la qualifica di collaboratore professionale infermiera -categoria D ed impiegata presso il Omissis di Genova, allegava di essere stata sospesa dal servizio con provvedimento dell’ Asl OMISSIS del 29 luglio 2021, per non essersi sottoposta alla vaccinazione anti COVID – Sars2 prevista come obbligatoria per i sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie dal d. l. 1 Aprile 2021 nr 44, convertito in legge nr. 76 /2021.

Rappresentava di avere impugnato innanzi al Tar Liguria il provvedimento di sospensione dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Genova disposto dall’Ordine medesimo e di censurare invece innanzi a questo Tribunale il provvedimento di sospensione dal servizio disposto dalla Asl OMISSIS, la quale, preso atto della mancata vaccinazione della ricorrente secondo l’iter previsto dal d.l. , non aveva minimamente tentato di ricollocarla in altre mansioni , anche inferiori , come invece previsto dall’articolo 4 commi 2 e 10 del decreto 44/2021.
Osservava infatti la lavoratrice che il DL citato, se da un lato impone l’obbligo vaccinale in capo ai dipendenti e agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – obbligo escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate – dall’altro ha previsto che il datore di lavoro adibisca , ove possibile, i dipendenti renitenti in mansioni anche inferiori, che non implichino contatti interpersonali o comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da Sars COV-2.
Allegava l’infermiera , quanto al periculum in mora, di non poter attendere gli esiti di un giudizio ordinario, perché il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione , sebbene limitato negli effetti sino al 31.12.2021, la depauperava di un importante introito, necessario a garantire le proprie esigenze alimentari e quelle del proprio nucleo familiare .
Rappresentava tal fine :
-di essere coniugata con il signor Omissis, attualmente pensionato e percettore a tale titolo della somma netta mensile di euro e 1.561,00;
-di essere onerata di mutuo ipotecario sull’ abitazione coniugale per l’importo di euro 779,00 mensili;
-di avere inoltre disposto la cessione del quinto dello stipendio a favore di IBL per una somma di euro 320,00 mensili;
Conseguentemente la Omissis evidenziava che, dal mese di agosto 2021 sino al 31 dicembre 2021, lei e suo marito avrebbero potuto contare sulla sola disponibilità di euro 462 mensili insufficienti a soddisfare le proprie esigenze alimentari .

Si costituiva ritualmente Asl OMISSIS, chiedendo il rigetto del ricorso cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Rappresentava, quanto al periculum, che la ricorrente avrebbe potuto ricorrere alla sospensione del pagamento della rata mensile di mutuo
Si offriva di provare, quanto alla mancanza di fumus, come non fosse possibile una ricollocazione lavorativa della ricorrente anche in mansioni inferiori. Evidenziava a tal fine: a) la difficoltà di individuare all’interno di Asl delle mansioni che escludessero il contatto interpersonale e il rischio di propagazione Covid, b) la necessità di dare in ogni caso precedenza agli esenti dall’obbligo vaccinale per ragioni di salute certificate 3) le difficoltà organizzative che Asl dovrebbe affrontare nell’allestire nuovi uffici e nuovi percorsi professionalizzanti per i dipendenti renitenti all’obbligo nel ristretto ambito temporale di operatività del DL.44/2002 ovvero sino allo scadere dello stato di emergenza pandemico ( 31.12.2021) .
Sulla base di tali difese la domanda cautelare può essere decisa allo stato degli atti per difetto del periculum in mora.
A tal fine la ricorrente sostiene che la sospensione dal lavoro e quindi dalla retribuzione farebbe diminuire le sue entrate in modo tale da non potere provvedere al proprio sostentamento e a quello del coniuge, se non con una modesta somma residua ( 462,00 mensili) , derivante dalla pensione del coniuge, al netto delle spese di mutuo ipotecario relativo alla loro casa di abitazione e della cessione del quinto dello stipendio precedentemente contratta.
Ritiene questo Giudice che la situazione prospettata non sia sufficiente per ravvisare il requisito del periculum in mora.

Occorre infatti ricordare che il procedimento ex art 700 cpc costituisce un rimedio eccezionale , esperibile solo da parte chi ha fondato temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile .
E’ necessario dunque che il diritto fatto valere venga compromesso irreparabilmente da un pregiudizio attuale o prossimo.
L’irreparabilità del danno rileva sotto due diversi profili : quello della gravità della lesione e della non ristorabilità del pregiudizio.
Ricorre tale ultima ipotesi quando il trascorrere del tempo sacrifica in modo non più recuperabile il diritto in questione; ricorre la prima quando il pregiudizio viene ad incidere profondamente su diritti fondamentali della persona, quali il diritto alla salute, il diritto allo svolgimento di un’esistenza libera e dignitosa , il diritto all’esercizio del proprio ruolo genitoriale o di assistenza a persone disabili e ogni altro diritto che abbia riconoscimento nella Carta Costituzionale o nella legge in via prioritaria rispetto ad altri .
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie.
E’ pacifico che il nucleo familiare della Omissis sia composto oltre che da lei da suo marito, Omissis , pensionato e percettore di un reddito mensile di euro 1.561,00 netti.
Tale reddito è del tutto sufficiente per far fronte alle comuni esigenze di vita di entrambi, considerato che abitano in una casa di proprietà, posseggono risparmi bancari sufficienti ad integrare l’entrata derivante dalla pensione e per consentire ad entrambi di far fronte alle comini esigenze di vita, quanto meno sino al 31.12.2021 ( data di scadenza dello stato di emergenza e del provvedimento di sospensione dal lavoro), avendo la ricorrente dichiarato e documentato di avere sul conto corrente circa 4.000,00 ( cfr estratto conto bancario depositato dalla difesa all’ud. del 15.10.2021).
Essi inoltre si trovano nella concreta possibilità di ottenere la sospensione dell’obbligo di versamento della rata mensile di mutuo sugli stessi gravanti per l’acquisto della prima casa.
Infatti, ai sensi dell’art 1 comma 476 legge 24.12.2007 n. 244 , modificato dall’art 3 comma 48 della legge 92/2012, è possibile ricorrere al Fondo di Solidarietà per ottenere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto degli immobili destinati ad essere prima casa di abitazione.
Con specifica normativa d’urgenza e segnatamente con l’art 54 comma 2 bis dl 18/2020 conv. in legge 27/2020 (cd Cura Italia), poi prorogato sino al 31.12.2021 con il DL 73/2021 conv. nella legge 106/2021 ( cd Sostegni Bis), il legislatore ha consentito il ricorso a tale strumento in tempo di pandemia anche in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
La situazione della ricorrente certamente ricade in tale ipotesi.
Non vi è quindi ragione di ritenere che lo strumento non possa operare nei suoi confronti, semplicemente attivandosi mediante la presentazione di una domanda via email come da procedura evidenziata del documento della BNL nelle note informative depositate da ASL ( doc 7 convenuta) .
Risulta quindi evidente che gli effetti negativi che la disposta sospensione dal servizio e dalla retribuzione hanno sul singolo , possono essere evitati con un onere di diligenza minimo, tale da escludere la irreparabilità del pregiudizio potenzialmente conseguente al provvedimento datoriale.
L’esistenza   dell’ulteriore   debito,   corrispondente   alla   somma   oggetto   di cessione del quinto, non appare di rilevanza tale, in relazione all’ammontare della pensione percepita dal marito, da mutare le considerazioni sopra svolte. Il ricorso deve pertanto essere respinto per difetto del periculum in mora.
Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice, a scioglimento della riserva formulata in udienza

  1. Respinge il ricorso;
  2. condanna la ricorrente a rifondere l’Asl OMISSIS delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00, oltre spese generali , oltre IVA e CPA.

Genova, 22 ottobre 2021

IL GIUDICE

Dott.ssa Francesca Maria Parodi