
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova – 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
IMPRESA INDIVIDUALE (OMISSIS) elettivamente domiciliata presso l’avv. (OMISSIS) che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(OMISSIS) S.R.L. elettivamente domiciliata presso l’avv. (OMISSIS) che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (OMISSIS) a seguito di ricorso monitorio otteneva DI n 1217/16, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto a (omissis) di pagarle la somma di € 40.725,00 oltre agli interessi legali; a seguito di citazione in opposizione alla suddetta ingiunzione la ditta individuale (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) srl al fine di sentir pronunciare la revoca dell’ingiunzione finalizzata all’accertamento dell’inesistenza del credito, azionato in via monitoria, deducendo che l’inadempimento materiale dell’esponente era stato determinato da una condotta di natura contrattuale della controparte, concretante abuso di dipendenza economica; in via alternativa il (omissis) ha chiesto accertarsi che il credito azionato da (OMISSIS) insede monitoria era stato determinato dall’abuso del proprio diritto, desumibile dal principio di buona fede oggettiva quale criterio guida di esecuzione del contratto.
(OMISSIS) srl si è costituita con comparsa di costituzione nel giudizio davanti al Giudice monocratico del tribunale civile, concludendo per la reiezione delle domande avanzate con l’atto di opposizione.
Il giudice monocratico, investito della richiesta di sospensione del titolo, ha sospeso la provvisoria esecuzione del DI opposto, rilevando che nella transazione l’opponente ha riconosciuto un debito di importo rilevante dovuto per l’acquisto di merce che (OMISSIS) gli ha venduto a seguito della risoluzione del rapporto di associazione in partecipazione ed altresì si è impegnato al pagamento di un canone mensile “che si discosta notevolmente dal canone riconosciuto congruo nel 2006, con riferimento ai lovali commerciali in questione”.
A seguito di provvedimento presidenziale la causa è stata riassegnata alla sezione lavoro di questo Tribunale.
Il giudicante reputa l’opposizione fondata per le ragioni che seguono:
La normativa di riferimento che parte opponente ha invocato, a fondamento della inesistenza del credito di (OMISSIS) srl, è rappresentata dall’art 9 della legge 192/1998 le cui disposizioni vengono integralmente trascritte.
“È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.
La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
COMMA 3 il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo.”
SPUNTI DOTTRINALI UTILI AI FINI DI CAUSA
La dottrina più avvertita ha evidenziato la non sovrapponibilità dell’istituto dell’abuso di dipendenza economica e dell’abuso del diritto, rilevando come a differenza dall’abuso di posizione dominante, nell’abuso di dipendenza economica assume rilievo non la posizione economica dell’impresa sul mercato, ma lo squilibrio desumibile all’interno di un rapporto negoziale.
Efficacemente si è affermato che l’istituto in esame estende il campo di applicazione delle regole antitrust alle relazioni contrattuali tra imprese, la cui esigenza sottostante è quella di fornire efficace tutela ad un contraente debole che è tale sotto il profilo economico; in sostanza lo squilibrio evidente tra le prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale tra imprenditori disvela la posizione di forza della società dominante, le ragioni che verranno sviluppate danno evidenza a tale posizione di predominio della (OMISSIS) .
ESAME DEI CONTRATTI STIPULATI
Il Tribunale ritiene che nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa ricorra una situazione di abuso di dipendenza economica posto in essere da (OMISSIS) srl, per le ragioni che vengono di seguito enunciate.
Occorre in principio rilevare che il ricorso in opposizione avverso il DI individua la fattispecie dell’abuso di dipendenza economica da parte della contraente (OMISSIS) non nel contratto di associazione in partecipazione ma piuttosto nella conclusione, in data 6/10/14, della transazione e della collegata scrittura privata; negozi con i quali le parti da un lato risolvevano consensualmente l’associazione in partecipazione conclusa il 20 maggio 2008, dichiarando di non avere alcuna pretesa derivante dal cessato rapporto di associazione in partecipazione e dall’altro riconoscevano al (omissis) il diritto di usufruire dello spazio commerciale e della relativa edicola, sita all’interno della stazione di GENOVA PORTA PRINCIPE, dietro il pagamento di un profumato canone fissato nell’importo annuale di € 32.400,00, pari ad € 1200,00 al metro quadro;
pertanto l’indagine di questo Giudice non può avere ad oggetto il contratto di associazione in partecipazione, dichiarato risolto con la transazione novativa di cui sopra, ma deve spostarsi sulla esistenza o meno delle condizioni di applicabilità della normativa sopra trascritta in relazione ai due contratti richiamati, tra loro funzionalmente collegati.
Vi è di più; al punto 9 delle premesse della scrittura privata di sublocazione viene formalizzato che le parti nell’ambito della definizione dell’accordo transattivo che costituisce contratto funzionalmente collegato al presente, “hanno trovato un accordo per modificare l’oggetto del loro rapporto nei termini di seguito riportati”.
Tra le clausole contenute nella sublocazione, merita evidenziazione quella,sub 11, che prevede essere a totale carico della ditta (omissis) le spese e gli oneri accessori richiesti da GRANDI STAZIONI e le utenze relative al negozio in oggetto.
Del resto già dall’esame del contenuto letterale della transazione emergono differenti elementi che evidenziano il carattere novativo della transazione medesima che, si noti, non conserva alcuna clausola della estinta associazione in partecipazione;
a ben vedere una lettura della transazione coerente con il canone di cui all’art 1363 cc, evidenzia, senza particolari sforzi ermeneutici, l’intento dei contraenti di porre nel nulla ogni diritto ed ogni obbligazione dell’associato (omissis), con integrale sostituzione degli obblighi sanciti in capo a quest’ultimo dall’associazione in partecipazione con altri di natura meramente finanziaria, aventi ad oggetto il riconoscimento dell’obbligo di pagamento a controparte della somma di € 42.750,00.
In questo ambito ricognitivo del campo di indagine degli atti negoziali rilevanti ai fini di causa, il Giudicante ritiene di non seguire la ricostruzione di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 13/1/2017 .
La (OMISSIS) ha osservato nella memoria integrativa depositata in via telematica che la società non gode di alcun potere economico tale da coartare la volontà negoziale della controparte, poiché non detiene tutti i locali presenti in stazione; non è abilitata a rilasciare le licenze per l’esercizio dell’attività commerciale, ditalchè non ha sul mercato di riferimento una posizione economica dominante.
Il Tribunale reputa tali tesi difensive, complessivamente considerate, sfornite di fondamento; al riguardo valgono le considerazioni che seguono.
Il divieto di abusare della posizione dominante ha come obiettivo la salvaguardia del mercato /con interesse preminentemente pubblicistico/ mentre il divieto di abusare della dipendenza economica è diretto ad assicurare efficace tutela alla particolare situazione di contatto tra due imprese.
Ad avviso del Tribunale non emergono ragioni oggettive che giustifichino un giudizio di inapplicabilità della disciplina in oggetto, art 9 legge n 192/1998, al rapporto contrattuale delle parti, dovendosi prestare attenzione, per dirimere la questione controversa, al tipo negoziale voluto dalle parti, una volta esclusa l’impugnabilità della transazione, e non all’oggetto dell’attività resa dall’opponente; tale essendo il tenore del summenzionato art 9 che identifica la dipendenza economica nella situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti con altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.
Sul punto il Giudicante osserva che l’abuso della
dipendenza economica emerge, in ma(omissis)ra sufficientemente chiara, dalla imposizione al (omissis) di un canone annuo di € 32.400,00 pari ad € 2700,00 mensili a fronte di uno spazio vendita di soli 27 metri quadrati, a cui si aggiunge, in forza dell’accordo transattivo, l’obbligo di pagare alla società resistente la rata mensile di € 225,00; in sostanza il complesso negoziale pattuito dalle parti nell’ottobre 2014 comporta un impegno finanziario complessivo della ditta opponente pari ad € 2925,00, impegno oggettivamente non fronteggiabile da parte di un piccolo imprenditore.
Quanto all’onere derivante dal canone locativo mensile, di € 2700,00, trattasi di importo che ricade pienamente nella previsione legale di un sinallagma contrattuale che genera un eccessivo squilibrio di prestazioni, tenuto conto dei valori medi di mercato delle locazioni ad uso commerciale che non raggiungono neppure il 50% della somma di € 2700,00.
La memoria allegata alla CTU svoltosi in precedente giudizio, pur trattandosi di atto tecnico di parte, ha motivatamente individuato per l’edicola del (omissis) un canone locativo di mercato di circa € 600,00, valutando anche la posizione dell’edicola rispetto al passaggio degli utenti; va rilevato che la (OMISSIS) nei due atti difensivi non svolge alcuna contestazione; tale condotta processuale se non dà luogo ad una inversione dell’onere della prova, gravante sull’opponente che invoca il fatto estintivo del diritto della società resistente, d’altro canto non indebolisce la tesi avversaria da ritenersi fondata alla luce di quanto evidenziato in fatto.
Quanto all’onere derivante dal canone locativo
mensile, di € 2700,00, trattasi di importo che ricade pienamente nella previsione legale di un sinallagma contrattuale che genera un eccessivo squilibrio di prestazioni, tenuto conto dei valori medi di mercato delle locazioni ad uso commerciale che non raggiungono neppure il 50% della somma di € 2700,00.
La memoria tecnica alla CTU svoltosi in precedente giudizio, prodotta sub 9 dalla opponente, pur trattandosi di atto di parte, ha motivatamente individuato per l’edicola del (omissis) un canone locativo di mercato di circa € 600,00, valutando anche la posizione topografica dell’edicola rispetto al passaggio degli utenti; va rilevato che la (OMISSIS) nei due atti difensivi non svolge alcuna contestazione.
Ad integrazione degli argomenti svolti, si evidenzia che autorevole dottrina civilistica, successivamente all’entrata in vigore della legge 192/1998 ha sostenuto che il tenore letterale della disposizione in oggetto postula l’applicabilità della tutela ad ogni rapporto commerciale, a prescindere dalla presenza di un contratto di subfornitura; da tali considerazioni risulta l’applicabilità, in via diretta, dell’art 9 legge citata al complesso negoziale costituito dalla transazione e dalla collegata scrittura privata, senza che rilievo alcuno possa assumere il contratto di associazione in partecipazione che non rappresenta il contratto oggetto della domanda monitoria cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo opposto.
Infine non può essere posta in dubbio l’esistenza di un’attività imprenditoriale del (omissis), riconducibile alla nozione codicistica di cui all’art 2082 cc, la quale emerge dalle stesse deduzioni in fatto svolte nella comparsa di costituzione depositata da (OMISSIS) davanti a questo tribunale ove la società assume che la ditta del sig. (omissis) aveva occupato l’edicola presso la stazione ferroviaria, senza alcun valido titolo, per dieci anni /dal 1998 al 2008/, riconoscendo a Grandi Stazioni spa /quale affidataria dell’attività di riqualificazione dei complessi immobiliari di alcune importanti stazioni ferroviarie/ una indennità quale corrispettivo dell’occupazione dello spazio commerciale; vengono altresì prodotte n 7 fatture emesse dalla creditrice società convenuta, nei confronti del (omissis), per il periodo dall’agosto 2015 al febbraio 2016 in cui il titolo giustificativo del credito è correttamente rappresentato dal godimento degli spazi commerciali di cui all’art 2 del contratto vigente tra le parti.
Pertanto il ricorso per ingiunzione deve ritenersi infondato, in virtù delle considerazioni svolte e per l’effetto, in accoglimento dell’opposizione, deve dichiararsi inesistente il credito per € 40.725,00 in quanto derivante da un patto nullo, integrante abuso della dipendenza economica in pregiudizio del (omissis).
L’accoglimento dell’opposizione comporta il rigetto della domanda ex art 96 cpc.
La ditta opponente, a sostegno della domanda riconvenzionale, rappresenta che (OMISSIS) risulta debitrice nei suoi confronti per l’importo pari ad € 83.664,00 in forza dell’inadempimento agli obblighi assunti da (OMISSIS) con il contratto di associazione in partecipazione, eccependo altresì l’eventuale compensazione tra tale credito ed il debito riconosciuto con l’ingiunzione opposta.
La domanda avanzata in via riconvenzionale risulta infondata; al riguardo si osserva che il contratto di associazione in partecipazione stipulato dalle parti in data 20 maggio 2008, è stato dichiarato risolto per mutuo consenso con la sottoscrizione della transazione recante data 6/10/2014 e pertanto l’associazione risulta improduttiva di effetti obbligatori a carico delle parti che l’hanno conclusa.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, la regola della soccombenza applicata trasversalmente alla domanda principale della parte opponente ed alla riconvenzionale comporta la condanna della società convenuta a rifondere all’opponente la frazione dei due terzi degli oneri, frazione liquidata in € 2600,00 oltre al rimborso forfettario, oltre IVA e CPA; per la residua frazione va disposta la compensazione.
PQM
definendo il giudizio
Revoca il DI n 1217/2016 emesso dal Tribunale di Genova nei confronti della parte opponente, dichiarando che (omissis) non è debitore di alcuna somma in relazione al rapporto obbligatorio controverso; rigetta la domanda di condanna al risarcimento ai sensi dell’art 96 cpc.
Rigetta la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte opponente.
Condanna la società convenuta a rifondere alla opponente la frazione di due terzi delle spese di lite, frazione liquidata per compensi professionali in € 2600,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA;
compensa tra le parti la rimanente frazione.
Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Genova 10/01/2018
Il Giudice
Alessandro Barenghi