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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
La Corte in persona dei Magistrati
Dott. Marina Aicardi Presidente
Dott. Alessandra Scarzella Consigliere
Dott. Giuliana Melandri Consigliere relatore ed estensore
Nella pubblica udienza del 24/01/2018 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa d’ appello Rg. 388/2017 promossa da:
(OMISSIS)(CF : (omissis))
elettivamente domiciliato in VIA (OMISSIS) GENOVA presso lo studio dell’ Avv. (OMISSIS) (CF: (OMISSIS) ; PEC: (omissis) che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. (OMISSIS) ( CF: (OMISSIS) ; PEC:
(omissis) ) per mandato in calce al ricorso in appello
appellante
C O N T R O
(OMISSIS) S.R.L. (CF: (omissis) )
rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla memoria difensiva depositata nel fascicolo R.G. 388-1/2017, dagli avv.ti (omissis) (C.F. (OMISSIS); pec (omissis)) e (omissis) (C.F. (OMISSIS) pec (omissis)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in via (omissis) a Genova (per le comunicazioni di cancelleria si indicano i seguenti recapiti: fax (omissis); pec (omissis))
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l’ appellante:
“ Voglia la Corte d’ Appello adita dichiarare la nullità, annullare, revocare o comunque riformare la avverso la sentenza n. 27/2017 pubblicata, in data 15 marzo 2017, del Tribunale di Genova, e per l’ effetto dichiarare inefficace, nullo e non opponibile al (OMISSIS) il decreto ingiuntivo n. 991 del 2016 emesso dal Tribunale di Genova in data 8/3/2016;
In via riconvenzionale, dichiarare l’omessa pronuncia del Giudice di prime cure in riferimento alla domanda riconvenzionale promossa in primo grado e, in ogni caso, condannare (OMISSIS) al pagamento di € 56.924,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 o, in subordine, di compensare tale importo con quanto eventualmente dovesse risultare dovuto da (omissis) a (OMISSIS), ovvero , se ritenuto, di “rinviare al Giudice del primo grado affinché quantifichi l’importo dovuto da (OMISSIS) a (omissis) come richiesto con domanda riconvenzionale e condanni (OMISSIS) al pagamento di tale importo a favore di (OMISSIS)”.
Per l’ appellato :
Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova:
– in via preliminare: ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. dichiarare inammissibile l’appello proposto dal sig. (omissis) per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti;
– nel merito: rigettare l’appello avanzato dal sig. (omissis) e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 27/2017 emessa dal Tribunale di Genova in data 15 marzo 2017, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti;
– sempre nel merito: condannare, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., il sig. (omissis) al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti;
– con vittoria di spese di giustizia, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
La società (OMISSIS) s.r.l. ( d’ ora in avanti (OMISSIS) ) ha ottenuto in data 8/3/2016 un decreto ingiuntivo dal Tribunale Civile di Genova con il quale è stato ingiunto al sig. (omissis) il pagamento a suo favore della complessiva somma di €. 91.000,00, oltre accessori e spese; somma ancora dovuta dal sig. (OMISSIS) in forza di un accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 6/10/2014, con cui quest’ ultimo si era riconosciuto debitore della complessiva somma di €. 95.000,00 che si era impegnato a pagare con rate mensili di €. 500, di cui solo 8 vennero tuttavia corrisposte.
Il Sig. (OMISSIS) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo avanti al Tribunale civile con un atto di citazione con il quale ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo la nullità della scrittura privata in quanto stipulata in una condizione di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della
L. n. 192/98, nonché di abuso del diritto, e/o , in subordine , l’annullabilità per violazione dell’ art. 2113 c.c., essendosi tra le parti di fatto instaurato un rapporto di tipo subordinato dissimulato da un fittizio contratto di associazione in partecipazione che era stato costretto a sottoscrivere.
L’ opponente ha altresì esteso il tema decidendum, proponendo a sua volta una domanda volta ad ottenere la condanna di (OMISSIS) al pagamento a suo favore della somma di €. 56.924.00 a titolo di risarcimento per inadempimento degli obblighi assunti dalla predetta società con il contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le parti, chiedendo in subordine la compensazione dei rispettivi crediti-debiti.
Con riferimento a quest’ ultima domanda, il (OMISSIS) faceva presente che
(OMISSIS) non aveva rispettato le pattuizioni economiche contenute nel contratto di associazione in partecipazione ; l’ associante si era infatti impegnata a corrispondere all’ associato un aggio del 9% su determinati prodotti non editoriali ( carte telefoniche nazionali ed internazionali, ricariche telefonia mobile , lotterie nazionali e/o istantanee e biglietteria trasporti).
Tuttavia dal 2010 (OMISSIS) aveva corrisposto solo il 5,43% sulla vendita dei biglietti AMT , l’ 8% sui biglietti delle lotterie e di GRATTA & VINCI e il 2,43% sulle ricariche telefoniche, come risultava dalle fatture prodotte .
Inoltre, dal 2011, la società aveva cessato di rifornire l’ edicola con tali beni, costringendo l’ associato ad acquistarli direttamente alla fonte ( AMT ed operatori telefonici) con un aggio del 4% e dell’ 1%, ben inferiore a quello pattuito con (OMISSIS).
Ciò aveva comportato una perdita in capo all’ associato pari a €. 56.924,00 di cui chiedeva il ristoro a (OMISSIS), in quanto responsabile di tale danno.
La causa, seppur instaurata con atto di citazione, venne assegnata alla Sezione Lavoro del Tribunale di Genova, avendo l’ opponente prospettato la sussistenza di un fittizio rapporto di associazione in partecipazione dissimulante un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Trasformatosi il rito, si è costituita in giudizio (OMISSIS) contestando tutte le domande del (OMISSIS).
La società ha evidenziato, in fatto, che il sig. (OMISSIS) era titolare di una ditta individuale che aveva occupato senza titolo per 10 anni – dal 1998 al 2008 – l’ edicola presso la Stazione di Genova Principe, sinchè in data 20/5/2008 venne sanata la situazione con una transazione e contestualmente sottoscritto un contratto di associazione in partecipazione con la precedente utilizzatrice dei locali della stazione ( GRANDI STAZIONI s.p.a. ), alla quale (omissis) era subentrata nel marzo del 2009, quando da essa locò varie edicole presso le più importanti stazioni ferroviarie italiane, tra cui quella in questione.
Tuttavia, una volta formalizzato il rapporto associativo , il (OMISSIS), non potendo più lucrare come in passato, pose in essere una serie di inadempimenti al punto da accumulare una rilevante esposizione debitoria nei confronti della subentrante (OMISSIS).
Al fine di chiudere amichevolmente le contese tra loro insorte, anche per l’interesse di entrambe le parti a proseguire – seppur sotto altre vesti – il rapporto (dal 6/10/2014 infatti il (OMISSIS) gestisce direttamente l’ edicola pagando un canone di sublocazione commerciale a (OMISSIS) ) , venne raggiunto l’ accordo transattivo in questione, da ritenersi assolutamente valido ed efficace, stante l’ assoluta infondatezza delle doglianze attoree.
Ed infatti :
– anzitutto l’art. 2113 c.c. non era applicabile alla fattispecie, in assenza di rapporto di lavoro subordinato; in ogni caso era ampiamente scaduto il termine semestrale di decadenza prevista dallo stesso art. 2113 c.c.;
– la causa non rientrava nella competenza funzionale del Giudice del lavoro;
– non vi era stato alcun abuso di diritto, ovvero di dipendenza economica, da parte di (OMISSIS);
– la domanda dell’opponente era preclusa dall’intervenuta transazione, con la quale le parti avevano reciprocamente rinunziato a far valere qualsiasi diritto derivante dall’ intercorso rapporto di associazione in partecipazione.
Chiedeva dunque il rigetto di tutte le domande proposte dal (OMISSIS) e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, dopo aver affermato l’ applicabilità alla controversia del rito del lavoro, ha rigettato l’ opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
In sintesi il giudice ha riconosciuto piena validità alla transazione del 6/10/2014 stipulata tra le parti in quanto :
- anzitutto la domanda di annullamento della transazione ai sensi dell’art. 2113 c.c. era preclusa dalla intervenuta decadenza prevista dal medesimo articolo, secondo cui l’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Nella specie era pacifico che la transazione del 6 ottobre 2014 venne impugnata per la prima volta soltanto con l’atto di citazione in opposizione, notificato in data 17 maggio 2016.
Risultava inoltre pacifico che il preteso rapporto di lavoro era cessato proprio lo stesso giorno della sottoscrizione della transazione, in quanto da quel momento il (OMISSIS) aveva iniziato a gestire l’edicola in completa autonomia, essendo legato a (OMISSIS) soltanto da un contratto di sublocazione commerciale, la cui genuinità non era mai stata messa in discussione. - L’ art. 9 della L. n. 192/98 invocato dall’ opponente non era applicabile al rapporto in esame, presupponendo l’ esistenza di un rapporto tra imprenditori, insussistente nel caso in questione in cui il (OMISSIS) aveva addirittura dedotto di aver lavorato in regime di subordinazione.
- Neppure era invocabile l’ abuso del diritto, in quanto, ex art. 1970 c.c., la transazione non poteva essere impugnata per causa di lesione , come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2984/99.
Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, attesa l’assoluta novità di alcune questioni trattate.
§§§
Il sig. (OMISSIS) ha proposto appello alla sentenza per quattro motivi :
1) Con il primo motivo l’ appellante sostiene la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4, comma 17 e 23 bis, della L. 92/12 e dell’art. 2113 c.c., per non aver il Tribunale accolto l’eccezione di invalidità della transazione ex art. 2113 c.c.; e ciò nonostante fosse evidente che il contratto di associazione in partecipazione tra (OMISSIS) e il (OMISSIS) nascondesse un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato; rapporto che quindi avrebbe dovuto cessare, come già prospettato in primo grado, secondo la procedura di cui all’art. 4, comma 17 e 23 bis, L. 92/12 all’epoca vigente.
2) Con il secondo motivo l’ appellante sostiene la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9 della L. 192/98 e la contraddittoria motivazione, per non aver il Giudice di primo grado accolto l’eccezione di nullità della transazione per abuso di dipendenza economica, malgrado nella fattispecie ricorressero tutti i presupposti.
3) Con il terzo motivo l’ appellante sostiene la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1970 c.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del divieto di abuso del diritto, per non aver il Giudice di primo grado considerato che simile eccezione era stata sollevata non solo relativamente alla transazione ma a tutta una serie di atti antecedenti (associazione in partecipazione) e contestuali (contratto di sub locazione con un canone elevato) imposti al contraente debole che – per poter continuare a lavorare – aveva dovuto accettare e che lo portarono ad un inevitabile stato di inadempienza.
4) Con il quarto e ultimo motivo il sig. (omissis) ha eccepito il vizio di omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver il Giudice di prime cure deciso in merito alla domanda volta ad ottenere la condanna di (OMISSIS) al risarcimento per le perdite subite a causa del mancato rispetto delle condizioni che regolavano il loro rapporto associativo, ovvero –in subordine– la compensazione dei rispettivi crediti e debiti .
Ha concluso quindi come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio (OMISSIS) contestando l’ appello e chiedendone la reiezione, anzitutto, per inammissibilità ex artt. 348 bis e ter c.p.c .
L’ appello infatti non aveva alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, in quanto – come affermato dal Tribunale – essendo pacificamente cessato ogni rapporto lavorativo tra le parti in data 6/10/2014, il (OMISSIS) aveva contestato la transazione soltanto in data 17/5/2016 ( con l’ opposizione a decreto ingiuntivo) ed era quindi irrimediabilmente decaduto.
Nel merito ribadiva l’ assoluta infondatezza dei quattro motivi di appello, chiedendone la reiezione.
§§§
Tutti i motivi di appello devono ritenersi infondati.
Con il primo motivo Il (OMISSIS) ha riproposto la tesi secondo cui, avendo il rapporto di associazione in partecipazione celato un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, quest’ ultimo – in quanto tale – avrebbe dovuto cessare in sede protetta, come previsto dall’art. 4 della L. 92/2012.
In assenza di tale procedura, il rapporto di lavoro subordinato doveva quindi ritenersi ancora efficace, perché “sospensivamente condizionato” dall’avvio della suddetta procedura; conseguentemente non sarebbe decorso il termine di decadenza di sei mesi.
La normativa invocata dall’ appellante si riferisce all’ ipotesi di dimissioni del lavoratore che devono essere convalidate secondo una particolare procedura, per evitare che esse possano essere rassegnate frettolosamente o addirittura con condizionamenti o costrizioni.
Tuttavia mai è stato prospettato dal (OMISSIS) di essersi dimesso dal rapporto di lavoro intercorso con (OMISSIS)
Manca dunque in radice la prospettazione della circostanza fattuale in presenza della quale potrebbe ritenersi applicabile la normativa invocata dall’ edicolante a sostegno della tempestività della impugnazione della transazione oggetto di causa.
***
L’ abuso di dipendenza economica è disciplinato dall’ art. 9 della L. n. 192/1998 nei seguenti termini “ È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.”
Il comma 2 continua stabilendo che “ L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Infine il comma 3 conclude prevedendo che “ Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.”
Trattasi dunque di un istituto applicabile tra imprese aventi tra loro squilibrati rapporti commerciali.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la normativa non possa essere invocata nella fattispecie in esame.
Ed infatti, anche a voler ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di associazione in partecipazione genuino ( escluso dalla stessa prospettazione del (OMISSIS) che ne ha sostenuto la simulazione), l’ associato si trova ontologicamente in una situazione di dipendenza ( intesa in senso lato) rispetto all’ associante; situazione di dipendenza che ha indotto il legislatore ad assimilare la figura dell’ associato con quella del lavoratore subordinato.
Né assume rilevanza, ai fini dell’ applicabilità della normativa sopra riportata, il fatto che il (OMISSIS) fosse organizzato con una propria ditta individuale, in quanto comunque nel rapporto di associazione in partecipazione l’ attività personale di lavoro dell’ associante è comunque prevalente rispetto alla sua organizzazione aziendale.
L’ istituto di abuso della dipendenza economica riguarda invece solo i casi in cui le imprese abbiano rapporti commerciali senza essere legate tra loro da alcun vincolo, tra cui quello associativo.
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Ma neppure pare invocabile l’ istituto dell’ abuso del diritto.
Trattasi di un istituto di creazione dottrinaria e giurisprudenziale volto a limitare dall’esterno, attraverso le regole di buona fede e correttezza, l’esercizio pieno ed assoluto del diritto in capo ad un soggetto che si trova in una posizione di forza rispetto alla c.d. parte debole del rapporto giuridico.
Si legge nell’ appello che il comportamento di prevaricazione di (OMISSIS) sulla posizione del (OMISSIS) sarebbe dimostrato dalle seguenti circostanze :
-
- anzitutto (OMISSIS), negli anni 2010 e 2011, aveva tenuto un comportamento scorretto nei suoi confronti, riducendo unilateralmente l’aggio e non approvvigionandolo più degli altri prodotti merceologici quali biglietti di viaggio, biglietti della lotteria, ricariche telefoniche e simili, provocandogli così un danno da mancato guadagno pari a €. 56.924,00;
- Inoltre, le condizioni economiche individuate nel contratto di transazione sia per il canone di sublocazione, pari a €. 6.000,00 al mese, sia per l’acquisto dei beni presenti in magazzino, pari a €. 95.000,00 , erano assolutamente incongrue.
Al riguardo la Corte rileva che – come già sopra evidenziato – l’ abuso del diritto soccorre dall’ esterno quando non vi siano limiti interni allo strapotere di una delle parti; nel caso in esame il (OMISSIS) aveva a disposizione tutti gli strumenti di tutela per contrastare gli asseriti comportamenti di prevaricazione dell’ associante, senza dover ricorrere a tale istituto.
In altri termini, ben poteva l’ associato – a fronte dei due comportamenti sopra denunziati – richiedere sia l’esatto adempimento dell’obbligo di ripartizione delle quote di cui all’ art. 6 del contratto di associazione in partecipazione ( cosa che ha fatto proponendo la domanda di risarcimento) , sia la riduzione del canone di sublocazione o del prezzo di vendita della merce di magazzino ritenute sproporzionate ( cosa che invece neppure ha fatto).
Anche l’ istituto dell’ abuso del diritto è stato dunque erroneamente invocato dall’edicolante
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Ed allora a questo punto non resta che esaminare nel merito la domanda di condanna al rimborso delle somme che il (OMISSIS) non avrebbe guadagnato per il comportamento negligente di (OMISSIS).
Trattasi dell’ ultimo motivo con cui l’ appellante si è doluto del fatto che il Tribunale non si è pronunciato su tale domanda.
Anche ad ammettere che vi sia stata una omissione di pronunzia da parte del primo giudice , ciò non comporta che la domanda debba essere automaticamente accolta, come vorrebbe l’ appellante; ciò in quanto il giudice d’appello deve verificarne la fondatezza, in applicazione del principio generale dell’assorbimento dei vizi di nullità della sentenza in mezzi di gravame di cui al combinato disposto degli artt. 161 e 354 c.p.c..
E la domanda è infondata.
Deve anzitutto ritenersi che il mancato approvvigionamento di certi prodotti non editoriali da parte dell’ associante non sia un comportamento di per sé scorretto, ben potendo costui – in quanto titolare dell’ impresa – autonomamente decidere quale merce offrire in vendita.
Per quanto riguarda, invece, la riduzione dell’ aggio, si rileva che (OMISSIS) nelle proprie difese non ha contestato l’inadempimento, ma ha eccepito che – in ogni caso – il (OMISSIS) non poteva più pretendere nulla a seguito della transazione del 6/10/2014, in cui (alla clausola n. 5), le parti avevano reciprocamente rinunciato a qualsiasi diritto derivante dall’ intercorso e cessato rapporto di associazione in partecipazione.
Sostiene l’ appellante che la clausola di cui sopra sarebbe invalida perché generica e quindi da considerarsi di mero stile.
Soccorre al riguardo l’ orientamento costante della giurisprudenza ( sentenza
n. 19876/2011 ed altre conformi) che ha dettato i seguenti principi:
– anzitutto spetta alla parte che intende sottrarsi alla disposizione della clausola dare la prova positiva circa la sua natura di mero stile;
– l’accertamento in concreto se la clausola sia di mero stile oppure sia volta a manifestare una concreta e specifica volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in cassazione, se correttamente ed adeguatamente motivato.
– la valutazione deve avvenire utilizzando i criteri dettati dalle norme sull’interpretazione del contratto ed in particolare l’art. 1362 c.c., che enuncia il principio basilare secondo il quale nell’interpretare il contratto si deve indagare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al significato letterale delle parole utilizzate. Nel caso in esame, la clausola contiene una rinunzia reciproca delle parti a far valere altri diritti derivanti dall’ intercorso e cessato rapporto di associazione in partecipazione.
La clausola di rinunzia reciproca a qualsiasi diritto derivante da un rapporto giuridico viene di regola volutamente inserita nell’ ambito di contratti transattivi, volte a risolvere definitivamente il rapporto medesimo, in modo da non lasciare pendenze o motivi di possibile contrasto.
Ciò è quanto accaduto nella fattispecie specifica in cui, come già evidenziato, le parti hanno voluto risolvere un tipo di rapporto per poterne iniziare un altro diverso ( di gestione autonoma dell’edicola da parte del (OMISSIS) con pagamento di un canone di sublocazione), senza trascinarsi dietro conti in sospeso.
Nel caso in esame, nell’ ottobre 2014 vi erano molti conti in sospeso tra le parti, dovuti ad ammanchi di cassa da parte dell’ associante che – a seguito di una verifica contabile tra il dare e l’ avere – ha riconosciuto una residua esposizione debitoria di €. 75.000,00.
Deve quindi ritenersi che tale importo costituisca il risultato finale delle differenze di dare e avere tra le parti, tenendo conto di tutte le voci di credito e debito, comprese le eventuali differenze di aggio dovute dall’ associante a partire dal 2010.
Non pare dunque applicabile al caso in esame il principio sancito dalla giurisprudenza ( da ultimo Cass. 18321/2016 ) , secondo cui le rinunce a diritti retributivi da parte del lavoratore ( al quale può essere assimilata la figura dell’ associato per i motivi sopra esposti) devono dar conto della esatta cognizione della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita che proprio su tali diritti il lavoratore intende transigere e conciliare.
Diversa è infatti la situazione oggetto di causa, in cui la rinuncia è reciproca ed è volta a chiudere ogni conto in sospeso, comprese le eventuali differenze di aggio, con l’ individuazione di una somma pari a €. 95.000,00 che il (OMISSIS) si è impegnato a corrispondere (OMISSIS) per pagare i debiti e la merce giacente in magazzino.
Ne deriva che sentenza del Tribunale che ha respinto l’ opposizione a decreto ingiuntivo deve essere confermata e la domanda del (OMISSIS) volta ad ottenere la condanna di (OMISSIS) al pagamento della somma di €. 56.924,00, anche in compensazione rispetto al maggior credito vantato dalla società, deve essere rigettata.
Stante l’ assoluta novità di alcune delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, contrariis reiectis, così provvede sull’ appello proposto da (OMISSIS) Maurizio:
respinge la domanda di (omissis)volta ad ottenere la condanna di (OMISSIS) S.R.L. al pagamento della somma di €. 56.924,00 oltre interessi moratori ex Dlgs n. 231/2001, nonché la richiesta di compensazione proposta in via subordinata dal (OMISSIS).
Conferma le altre statuizioni di merito.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 24/01/2018
Il Consigliere relatore ed estensore
( dott.ssa Giuliana Melandri)
Il Presidente
( Dott. Marina Aicardi)
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