Dal GDPR all’AI AGI

Doppia dimensione giuridica della protezione dei dati personali: diritto di libertà e manifestazione della dignità della persona e del lavoratore.
Libertàdei lavoratori sia positiva, nel senso di dominio attivo sui propri dati personali e diritti esercitabili per la tutela degli stessi, sia negativa con riferimento alle garanzie e ai limiti rispetto alla possibilità di sorveglianza da parte del datore di lavoro.
Tali principi sono contenuti nella Legge 300/1970 («Statuto dei lavoratori») ma anche nel D.Lgs. 196/2003 («Codice Privacy») sia nella versione previgente sia in quella attuale, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, nonché nel Regolamento (UE) 2016/679 («GDPR»).
Il GDPR, in particolare, recede dinnanzi alla disciplina nazionale dei trattamenti dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro: è lasciata agli Stati membri la facoltà di integrare il quadro normativo europeo con regole più specifiche e in favore del lavoratore, per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà in relazione al trattamento dei dati personali per finalità connesse al rapporto di lavoro.
Sicuramente ha assunto rilievo, a livello nazionale, il D.L. 104/2022 («Decreto trasparenza»), sul quale il Garante Privacy è intervenuto chiarendo che le disposizioni ivi contenute non vanno intese come sostitutive della disciplina in tema di protezione dei dati personali.

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