Ordinanza Tribunale di Genova 16/1/2018

Il Giudice

a scioglimento della riserva formulata in udienza,
premesso
che il ricorrente (omissis) ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli in data 19 luglio 2016 da (omissis) per la quale aveva lavorato dal 9.7.200, da ultimo adibito agli impianti provvisori, presso lo stabilimento (omissis) di Genova Sestri Ponente;
che il recesso doveva considerarsi illegittimo perché affetto da vizi procedurali e comunque privo di giusta causa;
che (omissis), costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso;
che la causa è stata istruita con l’escussione di alcuni testi e successivamente discussa dai difensori;
ritenuto preliminarmente che
le eccezioni relative alla violazione dell’art. 2 dello Stauto dei lavoratori e dell’accordo sindacale 13.12.2007 non siano condivisibili:
la prima perché la guardia giurata era pacificamente addetta a finalità di tutela del patrimonio e in tale ambito ha effettuato il controllo anche della cabina 865 in cui rinveniva il ricorrente con altri tre colleghi a dormire; tale fatto non ha riferito a (omissis) ma al proprio datore di lavoro ((OMISSIS)) che ha poi segnalato tale circostanza a (omissis). Si è trattato quindi di una accertamento nell’ambito proprio del controllo del patrimonio aziendale (cfr teste (omissis) che ha riferito che il compito era di verificare le cabine segnalando quelle trovate aperte e provvedendo a chiuderle ed aprire quelle chiuse per verificare che fossero in ordine) e non di un controllo sulla prestazione lavorativa. Era infatti dovere della guardia segnalare che un bene aziendale era occupato da quattro persone che ivi dormivano, per segnalare appunto una circostanza che poteva avere ricadute negative sul bene aziendale, e ciò a prescindere da chi fossero i dormienti. Il che rientra proprio nella salvaguardia del patrimonio aziendale.
La seconda (violazione dell’accordo 13.12.2007), invece, può al più riverberarsi sul piano sindacale, ma non del rapporto di lavoro trattandosi di disposizione che comunque non riferisce il controllo di ronda notturna esclusivamente al personale (omissis), ma intende ridurre in tale circostanza di tempo quello della vigilanza privata, come l’uso del termine limitare indica.
Ritenuto inoltre quanto alle eccezioni di mancata affissione del codice disciplinare e di tardività della contestazione disciplinare che entrambe siano infondate: la prima perché trattasi di condotta, per quanto si dirà in appresso, non riconducibile a violazione contrattul collettiva; la seconda perché il lasso di tempo di un mese non può portare a ritenere oggettivamente tardiva la contestazione disciplinare, tenuto conto altresì conto della complessa struttura di (omissis);
ritenuto
che all’esito dell’istruttoria siano emersi elementi di responsabilità tali da giustificare il recesso per giusta causa;
che invero il quadro probatorio ha fatto emergere che

  1. il teste (omissis) (nei cui confronti non sono emersi elementi per ritenerlo non attendibile) ha riferito in maniera precisa di avere trovato il ricorrente e altri tre dipendenti (omissis) intenti a dormire nella cabina 865, che è stata da lui aperta in quanto trovata chiusa (cfr. anche ordine di servizio prodotto);
  2. tale fatto è negato dal teste Esposito (“quella notte non è successo nulla”) che però è coinvolto nella vicenda per cui è causa e proprio per tale ragione non credibile, tenuto conto che l’ordine di servizio è stato redatto alle ore 6,00 dell’8 giugno 2016 cioè circo un’ora e mezza dopo il fatto, con segnalazione a (omissis) di (omissis) e a (omissis) che avvisava (omissis) come confermato dal teste (omissis) (cfr deposizione (omissis) che ha riferito di essere stato informato dei fatti dal (omissis));
  3. che il ricorrente comunque ha confermato il controllo, dando le giustificazioni (doc. 2), così come davanti questo Giudice ha confermato la sua presenza nella cabina 865 (cfr. verbale di interrogatorio);
    che, conseguentemente, deve ritenersi provato che il ricorrente unitamente ad altri tre dipendenti (omissis) durante l’orario di lavoro, sia stato sorpreso a dormire nella cabina 865;
    che il comportamento contestato costituisce giusta causa di recesso di cui all’art. 2119 c.c.;
    che infatti il comportamento tenuto, avvenuto in concorso con altri lavoratori, di notte, per esigenze elettive e quindi con tecnica di artificio dolosa, nega in radice la prestazione lavorativa e lede quindi in maniera irrimediabile la fiducia, non potendo ragionevolmente ritenersi che in futuro tale condotta non possa più ripetersi;

che del resto tale fatto non rientra nelle previsioni contrattual collettive che, secondo il ricorrente, sarebbero punite con sanzione conservativa (in particolare art. 9 lettera a e b) per la semplice ragione che la condotta del ricorrente si connota, da un lato, per un quid pluris costituito dal sottrarsi volutamente ad ogni controllo datoriale (chiudendosi nella cabina) pur facendo risultare la sua presenza sul luogo di lavoro; dall’altro, da un quid minus costituito dal fatto che le condotte contrattual collettive riguardano ipotesi di mere irregolarità della gestione del rapporto, irregolarità cioè della durata della prestazione lavorativa che risultano ictu oculi, come il ritardo dell’inizio lavoro lascia intendere, e le tre diverse sanzioni (ammonizione scritta, multa o sospensione) vogliono modulare quanto alla gravità;
che in altri termini la contrattazione vuole preservare il contratto ogniqualvolta il non andare al lavoro, il ritardo nel suo inizio, l’abbandono o una sospensione unilaterale da parte del lavoratore, anche se non giustificata, siano fatti comunque accertabili con gli usuali controlli (es. badge) e comunque la condotta non sia connotata da un comportamento elusivo;
che il dato della immediata accertabilità discende dal nesso interno tra il non presentarsi al lavoro e il ritardarlo, fattispecie che postulano entrambe la c.d. timbratura, dato fattuale che, necessariamente, lega le due ipotesi anche alle altre;
che, diversamente, la clandestinità del comportamento, aggravato dall’essere avvenuto in piena notte ed in concorso, vuole proprio impedire tale accertamento e controllo datoriale, anche nella reazione minima, non disciplinare, della fisiologica riduzione della controprestazione economica;
che conseguentemente deve ritenersi al riguardo che le parti contraenti non avessero inteso escludere la sanzione espulsiva per i comportamenti descritti nell’art. 9 lettere a) e b, allorchè si connotassero anche per volontà elusiva tale da determinare la violazione della fiducia (cfr. sul punto Cass. 7.5.2015 n. 9223);
che conseguentemente il ricorso deve essere rigettato;,
che le spese, attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate vengono compensate;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del grado.
Si comunichi.

Genova, 16 gennaio 2018

Il Giudice
Enrico RAVERA