Sentenza 3/2024

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

Composta da: 

Dott. Giuliana Melandri PRESIDENTE
Dott. Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Dott. Caterina Baisi CONSIGLIERE Rel.

 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. 358 /2022 R.G.L. promossa da:

OMISSIS, c.f. OMISSIS, elettivamente domiciliato in OMISSIS, Viale OMISSIS, presso e nello studio dell’Avv. OMISSIS, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso.

appellante

CONTRO

OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS nonché dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti avvocati in Genova, Via OMISSIS, per procura allegata alla comparsa di costituzione.

appellato

CONCLUSIONI

Per l’appellante:

1) Preliminarmente Voglia ACCERTARE e DICHIARARE, in ragione delle allegazioni spiegate in Ricorso, la invalidità, nullità ed inesistenza e, quindi, la carenza di qualsiasi valore giuridico/illegittimità del Verbale di Conciliazione e, dunque, della relativa transazione sottoscritto dal signor OMISSIS in data 23/07/2019;
2) 
Sempre preliminarmente Voglia comunque ACCERTARE e DICHIARARE in ragione delle allegazioni spiegate in ricorso la impugnabilità del verbale di transazione sottoscritto in data 23/07/2019 dal OMISSIS con il signor OMISSIS, non potendosi qualificare come verbale sottoscritto in sede protetta/sindacale e quindi voglia dichiararne, la Nullità/Invalidità/Inefficacia/Annullabilità in ragione della tempestiva impugnativa ex articolo 2116 e, con ogni conseguenza di Legge;
3) Voglia ACCERTARE e DICHIARARE che tra il signor OMISSIS e il signor OMISSIS è intercorso un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità dal 28/3/2007 al 29/10/2018, o quelle date che risulteranno di Giustizia.
IN VIA PRINCIPALE
4) Voglia, quindi, ACCERTARE e DICHIARARE che il OMISSIS, in ragione dello svolgimento effettivo delle mansioni di cuoco, prima e cioè dall’inizio del rapporto al 31.8.2010 sull’imbarcazione di proprietà del signor OMISSIS e, poi, e cioè dall’1.9.2010 al termine a favore della famiglia del signor OMISSIS, presso prevalentemente il domicilio dello stesso sito in OMISSIS, frazione OMISSIS, aveva diritto di vedersi applicare le previsioni normative prima, nel periodo in cui ha operato esclusivamente e prevalentemente sull’imbarcazione, del CCNL del settore marittimo per le navi commerciali e, poi, nel periodo in cui ha operato presso l’abitazione, del CCNL del settore domestico ed in ragione di quanto ricevuto di fatto a titolo di retribuzione ordinaria e per le effettive prestazioni orarie rese, sì come rappresentate puntualmente in premessa, ha maturato dal 01/09/2010 al termine del rapporto stesso, un credito per Differenze Retributive extra ordinarie sì come risulta dagli allegati e notificati Conteggi, e per gli effetti CONDANNARE il signor OMISSIS, residente in OMISSIS (OMISSIS), Via (OMISSIS), a pagare al Sig. OMISSIS, a tale titolo, la somma complessiva lorda già contente il calcolo di rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al 31.1.2020 di Euro 634.761,26 (o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche in applicazione dell’art. 36 Cost)., il tutto oltre gli ulteriori Interessi di Legge e la ulteriore Rivalutazione Monetaria calcolati dal 1.2.2020 sino al giorno dell’effettivo pagamento;
5 )Voglia, in ragione dell’articolazione della prestazione lavorativa, sì come specificamente dettagliata in Ricorso, ACCERTARE e DICHIARARE che il Sig. OMISSIS, avendo lavorato nei periodi indicati in Ricorso nei sette giorni su sette della settimana e per i successivi giorni continuativi, quindi, senza beneficiare della giornata di riposo, ha Diritto ad ottenere il Risarcimento del Danno conseguente all’usura psico-fisica subìta per la continuità della prestazione lavorativa oltre la 6^ giornata e quindi conseguente al mancato riposo, e, per gli effetti, CONDANNARE il signor OMISSIS a pagare al Sig. OMISSIS tale Risarcimento del Danno, sì come risulta dagli allegati e notificati Conteggi, corrispondente ad una somma complessiva lorda già contente il calcolo di rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al 31.1.2020 di Euro 47.914,39 (o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche in applicazione dell’art. 36 Cost)., il tutto oltre gli ulteriori Interessi di Legge e la ulteriore Rivalutazione Monetaria calcolati dal 1.2.2020 sino al giorno dell’effettivo pagamento;
IN VIA SUBORDINATA
6 )Voglia, quindi, ACCERTARE e DICHIARARE che il OMISSIS, in ragione dello svolgimento effettivo delle mansioni di cuoco, prima e cioè dall’inizio del rapporto al 31.8.2010, sull’imbarcazione di proprietà del signor OMISSIS e, poi, e cioè dall’1.9.2010 al termine, a favore della famiglia del signor OMISSIS, presso prevalentemente il domicilio dello stesso sito in OMISSIS, frazione OMISSIS, aveva diritto a vedersi applicare le previsioni normative prima, nel periodo in cui ha operato esclusivamente e prevalentemente sull’imbarcazione del CCNL del settore marittimo per le navi commerciali e, poi dall’anno 2015, quello del CCNL del settore marittimo per i natanti ad uso privato ed in ragione di quanto ricevuto di fatto a titolo di retribuzione ordinaria e per le effettive prestazioni orarie rese, sì come rappresentate puntualmente in premessa, ha maturato un credito per Differenze Retributive extra ordinarie sì come risulta dagli allegati e notificati Conteggi, e per gli effetti CONDANNARE il signor OMISSIS, residente in OMISSIS (OMISSIS), Via (OMISSIS), a pagare al Sig. OMISSIS, a tale titolo, la somma complessiva lorda già contente il calcolo di rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al 31.1.2020 di Euro 502.523,35 (o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche in applicazione dell’art. 36 Cost)., il tutto oltre gli ulteriori Interessi di Legge e la ulteriore Rivalutazione Monetaria calcolati dal 1.2.2020 sino al giorno dell’effettivo pagamento;
7) Voglia, in ragione dell’articolazione della prestazione lavorativa, sì come specificamente dettagliata in Ricorso, ACCERTARE e DICHIARARE che il Sig. OMISSIS, avendo lavorato nei periodi indicati in Ricorso nei sette giorni su sette della settimana e per i successivi giorni continuativi, quindi, senza beneficiare della giornata di riposo, ha Diritto ad ottenere il Risarcimento del Danno conseguente all’usura psico-fisica subìta per la continuità della prestazione lavorativa oltre la 6^ giornata e quindi conseguente al mancato riposo, e, per gli effetti, CONDANNARE il signor OMISSIS a pagare al Sig. OMISSIS tale Risarcimento del Danno, calcolato sì come risulta dagli allegati e notificati Conteggi, corrispondente ad una somma complessiva lorda, già contente il calcolo di rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al 31.1.2020 di Euro 42.596,90 (o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche in applicazione dell’art. 36 Cost), il tutto oltre gli ulteriori Interessi di Legge e la ulteriore Rivalutazione Monetaria calcolati dal 1.2.2020 sino al giorno dell’effettivo pagamento;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
8) Voglia, quindi, ACCERTARE e DICHIARARE che il OMISSIS, in ragione dello svolgimento effettivo delle mansioni di cuoco, prima e cioè dall’inizio del rapporto al 31.8.2010, sull’imbarcazione di proprietà del signor OMISSIS e, poi, e cioè dall’1.9.2010 al termine, a favore della famiglia del signor OMISSIS presso prevalentemente il domicilio dello stesso sito in OMISSIS, frazione OMISSIS, aveva diritto a vedersi applicare le previsioni normative previste dalla Leggi in materia e, poi, con la stipula del CCNL del settore marittimo per le imbarcazioni ad uso privato la relativa disciplina ed in ragione di quanto ricevuto di fatto a titolo di retribuzione ordinaria e per le effettive prestazioni orarie rese, sì come rappresentate puntualmente in premessa, ha maturato un credito per Differenze Retributive extra ordinarie sì come risulta dagli allegati e notificati Conteggi, e per gli effetti CONDANNARE il signor OMISSIS, residente in OMISSIS (OMISSIS), Via (OMISSIS), a pagare al Sig. OMISSIS, a tale titolo, la somma complessiva lorda già contente il calcolo di rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al 31.1.2020 di Euro 469.558,46 (o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche in applicazione dell’art. 36 Cost)., il tutto oltre gli ulteriori Interessi di Legge e la ulteriore Rivalutazione Monetaria calcolati dal 1.2.2020 sino al giorno dell’effettivo pagamento;
9) Voglia, in ragione dell’articolazione della prestazione lavorativa, sì come specificamente dettagliata in Ricorso, ACCERTARE e DICHIARARE che il Sig. OMISSIS, avendo lavorato nei periodi indicati in Ricorso nei sette giorni su sette della settimana e per i successivi giorni continuativi, quindi, senza beneficiare della giornata di riposo, ha Diritto ad ottenere il Risarcimento del Danno conseguente all’usura psico-fisica subìta per la continuità della prestazione lavorativa oltre la 6^ giornata e quindi conseguente al mancato riposo, e, per gli effetti, CONDANNARE il signor OMISSIS a pagare al Sig. OMISSIS tale Risarcimento del Danno, sì come risulta dagli allegati e notificati Conteggi, corrispondente ad una somma complessiva lorda già contente il calcolo di rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al 31.1.2020 di Euro 28.201,52 (o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche in applicazione dell’art. 36 Cost)., il tutto oltre gli ulteriori Interessi di Legge e la ulteriore Rivalutazione Monetaria calcolati dal 1.2.2020 sino al giorno dell’effettivo pagamento;
IN OGNI CASO SIA IN VIA PRINCIPALE, SIA IN VIA SUBORDINATA SIA IN VIA SUBORDINATISSIMA
10) Voglia infine CONDANNARE il signor OMISSIS a tutte le spese e competenze del presente grado di appello nonché quelle del precedente 1° grado di fronte al Tribunale del Lavoro di Genova nel rispetto dei valori previsti nel D.M. vigente”.

 Per l’appellato:

“A) Rigettare l’avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dal sig. OMISSIS contro il dott. OMISSIS in quanto inammissibili, improcedibili, preclusi e infondati in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione.
B)
Condannare altresì il sig. OMISSIS al pagamento della somma di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c. equitativamente individuata, di Euro 10.000,00= oltre accessori, in aggiunta alle spese di giudizio, o nella minor o maggior somma ritenuta di giustizia.
C) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Genova, depositato il 20.4.2020, OMISSIS conveniva in giudizio OMISSIS chiedendo in via principale, previa declaratoria dell’invalidità del verbale di conciliazione sottoscritto in data 23.7.2019 e accertamento del diritto all’applicazione del CCNL Lavoro domestico per lo svolgimento delle mansioni di cuoco dal 28.3.2007 al 29.10.2018, la condanna del convenuto al pagamento di euro 634.761,26, a titolo di lavoro straordinario, notturno, domenicale e festivo, riposi non pagati, e conseguente rideterminazione tredicesima, quattordicesima e TFR, in relazione al periodo dal 1.9.2010 al 29.10.2018 nonché al risarcimento del danno da usura psicofisica, quantificato in euro 47.914,39, per il mancato riposo nel settimo giorno nei periodi continuativi di lavoro specificati nel ricorso, successivi all’agosto 2010. In via gradatamente subordinata chiedeva la condanna al pagamento di importi inferiori ai medesimi titoli, in applicazione rispettivamente del CCNL Marittimo Commerciale e CCNL Marittimo da Diporto Privato.
In particolare a sostegno delle domande il ricorrente allegava :
– di avere iniziato a lavorare nel 2007 come cuoco di bordo dello Yacht “OMISSIS” di proprietà del convenuto in virtù di contratto di imbarco marittimo e, a partire dal settembre 2010, di avere continuato a svolgere la medesima attività di cuoco prevalentemente presso il OMISSIS di OMISSIS, località OMISSIS, dove fruiva di vitto e aveva a disposizione una camera per dormire;
– di essere stato impiegato sull’imbarcazione, a partire dal settembre 2010, solo in alcuni periodi : 7/10 giorni nel periodo Pasquale; il venerdì, il sabato e la domenica dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; 15 giorni continuativi di luglio; l’intero mese di agosto;
– di avere osservato, dal settembre 2010, i seguenti orari di lavoro:
nei periodi maggiori dell’anno, in cui lavorava soltanto al OMISSIS: tutti i giorni della settimana escluso il martedì e il mercoledì, compresa quindi la domenica (escluso i periodi festivi, nel periodo natalizio dal 23/12 al 07/01 e le festività cadenti in tali giornate) dalle ore 9,00 alle 16,00 e dalle 18,00 alle ore 24,30 quindi per n. 13,5 ore giornaliere e n. 67,5 ore settimanali;
nei più limitati periodi in cui lavorava sull’imbarcazione: tutti i giorni della settimana, dalle ore 7/8 del mattino fino alle ore 16,00 e dalle ore 18,00 alle ore 1,00 e quindi 15/16 ore giornaliere;
– di avere fruito delle ferie nei mesi di gennaio o febbraio;
– il rapporto di lavoro cessava il 10.2018, dopo il naufragio dell’imbarcazione;
– nel periodo dal settembre 2010 la paga ricevuta – retribuzione base di euro 3.084,00 per quattordici mensilità, cui dal luglio 2011 si aggiungeva superminimo di euro 439,00/440,00 – era superiore ai trattamenti previsti nelle varie contrattualistiche applicate nel tempo dal datore di lavoro, ma aveva espressamente la finalità di retribuire il ricorrente per il solo lavoro ordinario;
– era invalida la conciliazione cd. tombale (per un importo complessivo di euro 11.300,00) che gli era stata fatta sottoscrivere il 23.7.2019, in un periodo di forte stress per la separazione dalla moglie, presso lo studio del suo legale di fiducia e alla presenza di un sindacalista mai prima di allora conosciuto, sulla base di testo già predisposto da altri e non preventivamente comunicato, in assenza dunque di una effettiva assistenza    OMISSIS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente per lite temerararia.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha respinto il ricorso e la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Avverso la sentenza OMISSIS ha proposto appello e l’appellato ha resistito al gravame.
La Corte ha formulato proposta conciliativa, cui solo l’appellato ha prestato adesione. All’udienza del 11.1.2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da separato dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha ritenuto valida la conciliazione sottoscritta dalle parti in data 7.2019 sulla base delle seguenti argomentazioni:
il rapporto di lavoro intercorso in base al contratto di arruolamento del 3.2007 era cessato per licenziamento in data 29.10.2018, impugnato in via stragiudiziale con missiva del 12.3.2019, nella quale erano rivendicate “tutte le somme ancora dovute sia per l’esecuzione sia per la cessazione”;
– il ricorrente aveva conferito delega al sindacato CGIL di Livorno per rivendicare il diritto alla reintegrazione con raccomandata del 4.2019;
– il difensore di fiducia del ricorrente, avv. OMISSIS, tramite studio contabile, aveva quantificato le somme rivendicate in euro 210.915,49 e i conteggi erano inviati dallo stesso ricorrente alla controparte tramite email;
– nel frattempo, a seguito di contatti tra i difensori delle parti, era formulata ipotesi transattiva pari a euro 11.300,00;
– il legale del ricorrente aveva individuato il sindacalista necessario alla procedura di conciliazione e messo a disposizione il proprio studio per l’incontro del 23.7.2019;
– in tale data, alla presenza del sindacalista OMISSIS Simone della CISL, il ricorrente, il suo difensore avv. OMISSIS e l’avv. OMISSIS, procuratore speciale del convenuto, procedevano alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale;
– il ricorrente non contestava il contenuto di tale verbale, chiarissimo nell’effetto estintivo di ogni pretesa relativa ai rapporti di lavoro e alla loro risoluzione, ed era provato, in base al tenore letterale dell’accordo, che il sindacalista avesse verificato l’identità delle parti e la legittimità dei loro poteri a transigere, avesse proceduto alla lettura del testo e verificato la loro volontà di sottoscrivere il verbale rendendo le parti edotte degli effetti dell’accordo ex 410 e 411 c.p.c. e della sua non impugnabilità ex art 2113 c.;
– infondata era l’eccezione di difetto di procura in capo al difensore del convenuto e, in ogni caso, da un lato il ricorrente non era legittimato a far valere tale vizio, dall’altro il convenuto aveva ratificato ex art 1399 c.c. l’operato del proprio legale;
– parimenti infondati erano i rilievi del ricorrente in merito al luogo in cui l’accordo era stato sottoscritto, lo studio professionale privato del proprio difensore, anziché una sede sindacale;
– né poteva ritenersi l’assenza di una adeguata rappresentanza sindacale, posto che il sindacalista presente alla conciliazione era stato convocato dal difensore di fiducia del ricorrente;
– in sede di libero interrogatorio il ricorrente aveva confermato tutte le circostanze desumibili dai documenti e sopra ricostruite, precisando di essersi confrontato con l’avvocato OMISSIS sui crediti spettanti e di avere visto il conteggio predisposto dallo studio contabile, con piena contezza quindi dei suoi crediti;
– doveva essere respinta la domanda ex art. 96 co. 3 cpc formulata dal convenuto, in quanto non era provato il dolo o la colpa grave del
2. Con un unico articolato motivo di appello, OMISSIS impugna la sentenza lamentando che il Tribunale aveva errato nel ritenere valida la conciliazione sottoscritta dalle parti, affrontando questioni che non erano state neppure eccepite o allegate nel ricorso, dove si era invece dedotta la mancanza di legittimazione del rappresentante del convenuto, la non effettività dell’assistenza sindacale e lo stato di forte stress emotivo in cui versava all’epoca il OMISSIS.
In particolare, con riferimento all’insussistenza di un’effettiva assistenza sindacale, nel ricorso si era allegato che, nel corso di una successiva telefonata intercorsa in data 6.2.2020 (audioregistrata) con il sindacalista OMISSIS (di cui si era chiesta l’audizione testimoniale), quest’ultimo affermava di essersi limitato ad accertare l’identità dei sottoscriventi e a dare lettura del testo contrattuale già concordato, riconoscendo di non avere predisposto lui stesso l’atto e di avere semplicemente svolto funzione di conciliatore, omettendo, del tutto, di verificare in concreto ed in contraddittorio con il lavoratore i diritti effettivamente dovuti allo stesso.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, difettavano nella specie gli indici dell’effettività dell’assistenza sindacale, individuati dalla giurisprudenza quale requisito essenziale per la validità della conciliazione, e nessuna rilevanza poteva avere il contenuto formale del verbale; né il fatto che il sindacalista OMISSIS fosse stato chiamato dal difensore del OMISSIS poteva considerarsi risolutivo ai fini della prova della “dovuta assistenza” per la sottoscrizione dell’accordo.
L’appellante ripropone pertanto, previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado, le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
3. Il motivo di appello è fondato nella parte in cui OMISSIS contesta la validità della conciliazione sottoscritta in data 23.7.2019.
Secondo la giurisprudenza, costituisce principio consolidato in materia quello del decisivo rilievo dell’effettività dell’assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c. c. (cfr. Cass. n. 24024/2013 v. anche Cass. n. 13217/2008, sempre sulla necessità di effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell’organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa; Cass. n. 12858/2003)(così da ultimo Cass. 25796/2023).
Nella specie, non può ritenersi provato che il sindacalista che ha sottoscritto il verbale di conciliazione in data 23.7.2019, OMISSIS, abbia svolto un concreto ruolo di supporto fornendo all’appellante un’effettiva assistenza sindacale.
A tal fine nessun rilievo possono evidentemente assumere elementi estranei alla sfera della relazione tra il lavoratore e l’esponente sindacale, quale il fatto che il verbale sia stato predisposto con la collaborazione del legale di fiducia del OMISSIS nonché sottoscritto alla presenza di detto difensore e presso il suo studio professionale.
Occorre invece considerare che il sindacalista, appartenente ad un’organizzazione sindacale pacificamente diversa da quella cui il lavoratore si era rivolto in precedenza e investito del mandato del OMISSIS solo con la sottoscrizione del verbale, risulta avere preso parte all’incontro nella espressa qualità di “Conciliatore” convocato dal difensore. In detta qualità, secondo quanto esposto nell’intestazione del verbale, ha svolto innanzitutto verifiche formali nell’interesse comune di entrambe le parti in posizione di equidistanza – avendo accertato “l’identità delle parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare” e provveduto ad avvertirle circa gli effetti propri della conciliazione secondo gli artt. 2113 c.c. e 410-411 c.p.c. – per poi dare corso, come genericamente indicato nel documento con formula di stile, al “tentativo amichevole” ed alla “definitiva composizione” della controversia, prendendo atto del raggiungimento dell’accordo delle  parti.
Nell’atto non si fa cenno ad alcuna attività di informativa o confronto intercorsa tra il OMISSIS e l’appellante in merito alle questioni controverse e, in particolare, alle specifiche pretese oggetto del giudizio, vale a dire le prestazioni di lavoro straordinario e la mancata effettuazione dei riposi nel periodo intercorso tra il settembre 2010 e lo sbarco avvenuto il 29.10.2018. Tali pretese non risultano neppure menzionate in maniera specifica nel verbale (e negli atti in esso richiamati), che risulta peraltro affetto da errori marchiani e imprecisioni nella ricostruzione del contenzioso in essere, sì da dubitare dell’effettiva contezza in capo al sindacalista, estraneo alle fasi precedenti, della reale portata delle rivendicazioni del lavoratore e, quindi, delle relative rinunce.
Nelle premesse del verbale, dopo una sintetica incongrua ricostruzione dei due rapporti di lavoro (il primo con l’indicazione dell’inizio e della fine alla stessa data del 3.9.2010 e il secondo asseritamente concluso il 1.8.2018 pur menzionandosi lo sbarco avvenuto in data successiva, 29.10.2018, a seguito del naufragio dell’imbarcazione), si legge, infatti, che le domande del lavoratore avrebbero avuto ad oggetto retribuzioni per attività lavorativa prestata dopo lo sbarco, neppure adombrata nelle rivendicazioni ivi richiamate (impugnazione licenziamento del 5.1.2019, comunicazioni dell’avv. OMISSIS del 12.3.2019, lettere FILT CGIL e risposta avv. OMISSIS del 30.4.2019) e pacificamente esclusa dalle parti, nonché diritto di precedenza nell’assunzione a seguito di riarmo della nave e “altre irregolarità nel rapporto di lavoro”.
In tale quadro le rinunce espresse dal OMISSIS nella successiva parte dispositiva del verbale, mediante l’utilizzo di formula tombale onnicomprensiva che peraltro nella parte esemplificativa neppure menziona crediti da lavoro straordinario e mancati riposi, non possono ritenersi frutto di una decisione del lavoratore assunta con il supporto effettivo del proprio rappresentante sindacale. Questi, infatti, non risulta neppure avere avuto conoscenza dell’esatto contenuto delle richieste e dell’ammontare dei crediti retributivi vantati dal OMISSIS, sì da non essere stato in condizioni di valutare la congruità e convenienza dell’importo ricevuto a fronte di dette rinunce (euro 11.300,00), ed appare avere espletato un mero ruolo di controllo formale, insufficiente ad assicurare l’effettiva assistenza sindacale, necessaria per la validità della conciliazione.
Ne discende che l’atto, validamente impugnato ai sensi dell’art. 2113 c.c., è nullo e come tale non ostativo all’ammissibilità delle domande svolte con il ricorso introduttivo del  giudizio.
4. Nel merito tali domande non possono essere accolte.
4.1. Muovendo dalla prima richiesta, riguardante le spettanze retributive dovute in relazione al lavoro straordinario e ai mancati riposi, risulta dal contratto di lavoro del 9.2010, prodotto dall’appellante, che le parti avevano pattuito, con specifica clausola (art. 7) rubricata “Lavoro straordinario, riposi compensativi e festività nazionali”, che “A totale compenso di lavoro straordinario, riposi compensativi e festività nazionali, viene corrisposta un’indennità fissa forfettaria nella misura di euro 783,36 mensile o pro-rata.(..)”.
Si tratta di previsione che contiene l’espressa volontà delle parti di compensare le prestazioni straordinarie e i riposi non fruiti con un importo forfettario mensile aggiuntivo rispetto alla retribuzione mensile di euro 2.300,00 (per quattordici mensilità), prevista nell’allegato allo stesso contratto, per un ammontare complessivo lordo di euro 3.083,36.
L’appellante non ha contestato di avere ricevuto la somma in questione, di entità tutt’altro che simbolica, limitandosi a sostenere, con argomento fondato esclusivamente sulle risultanze formali dei prospetti paga, che il predetto importo mensile lordo di euro 3.084,00, pacificamente superiore ai trattamenti dovuti secondo i contratti collettivi applicabili al rapporto, era erogato a titolo di paga base e non risultavano pertanto versati corrispettivi per il lavoro straordinario.
La prospettazione è infondata in quanto la specifica e puntuale imputazione delle componenti del complessivo trattamento economico pattuita dalle parti, nel contratto di lavoro individuale, è prevalente rispetto alla locuzione riassuntiva utilizzata nella successiva compilazione dei prospetti paga per il medesimo importo. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario e mancati riposi dell’appellante risultano, pertanto, già compensati mediante l’erogazione dell’importo forfettario mensile corrisposto a tale titolo in aggiunta alla retribuzione ordinaria, senza che sorgano dubbi, peraltro neppure prospettati dall’appellante, in ordine alla validità della clausola pattizia con riferimento anche alla commisurazione del compenso forfettario in essa previsto.
Del resto, va comunque rilevato che lo stesso appellante, in sede di libero interrogatorio, ha precisato le modalità di svolgimento del rapporto fornendo indicazioni incompatibili, tenuto conto anche del rigore probatorio richiesto in materia, con gli assunti posti a base della domanda in punto straordinario e mancati riposi.
Ha dichiarato infatti il OMISSIS : ADR: “presso il OMISSIS di OMISSIS c’era in servizio anche la sig.ra OMISSIS, con la quale ci alternavamo nella mansione di cuoco, io lavoravo dal giovedì alla domenica, i restanti giorni c’era la OMISSIS. Mi riferisco al periodo in cui lavoravo al OMISSIS e non in barca, in cui lavoravo secondo turni diversi”. ADR: “della pulizia della cucina se ne occupava il sig. OMISSIS, era lui che effettuava la pulizia di chiusura della cucina, io mi limitavo a lavare qualche pentola utilizzata”.
ADR: “solo durante l’ultimo anno fu adibita una cucina separata per il personale della scorta, il cui personale a quel punto provvedeva autonomamente a prepararsi i pasti, prima me ne occupavo io”.
ADR: “ho svolto un’attività imprenditoriale quale fotografo che durò due anni, di tale attività mi occupavo solo nei momenti di riposo”.
Da tali dichiarazioni emerge che nei periodi di lavoro presso il OMISSIS, dove il OMISSIS svolgeva l’attività per la maggior parte dell’anno (cfr. lettere di messa in mora prodotte in atti   e allegazioni del ricorso), egli osservava un orario limitato a quattro giorni alla settimana, da giovedì a domenica, atteso che nelle restanti giornate era presente un’altra cuoca. L’orario descritto risulta compatibile con la fruizione dei riposi e in linea, anche ove fossero fondate le deduzioni in merito ad un impegno per ciascuna delle quattro giornate pari a 13,5 ore, con il normale orario di lavoro di 54 ore settimanali previsto per il personale in regime di convivenza dal CCNL Lavoro domestico (invocato in via principale dall’appellante),
Le considerazioni appena svolte valgono anche per i ridotti periodi di lavoro svolti a bordo dell’imbarcazione: sia nei mesi da maggio a settembre, nei quali, secondo quanto esposto nel ricorso, egli avrebbe lavorato come cuoco nelle giornate da venerdì a domenica, sia nei mesi di luglio (per 15 giorni) e agosto, in relazione ai quali, secondo il numero di ore esposte nei conteggi allegati al ricorso, non risultano effettuate prestazioni in misura diversa ed eccedente rispetto a quella dei restanti mesi estivi.
4.2 Anche per quanto attiene all’ulteriore domanda risarcitoria per usura psicofisica dovuta alla mancata effettuazione del riposo settimanale, i chiarimenti forniti dall’appellante nel corso del libero interrogatorio (riportati al punto che precede) consentono di ritenere che, per la maggior parte dell’anno, il OMISSIS fruisse dei prescritti riposi, escludendo così il fatto costitutivo della pretesa.
Per quanto concerne i “residuali” periodi di lavoro continuativo asseritamente svolti a bordo dello yacht – in particolare nei quindici giorni di luglio e nel mese di agosto – la breve durata di detti periodi, la natura delle mansioni e l’assoluta peculiarità del contesto lavorativo inducono comunque ad escludere, stante anche l’assenza di allegazioni sul punto, la configurabilità di un apprezzabile danno suscettibile di risarcimento, in aggiunta al compenso già forfettariamente percepito per i mancati riposi.
5. Per tutte le ragioni esposte l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della decisione di rigetto del ricorso del giudice di primo grado, pur se con la diversa motivazione esposta nei punti che
6. Sussistono ragioni per la compensazione delle spese del grado, tenuto conto della peculiarità della vicenda, della natura delle questioni processuali trattate e della difforme valutazione nei due gradi in punto validità della
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

Respinge l’appello;
Compensa le spese del grado;
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari al contributo unificato per l’impugnazione, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Genova 11/1/2024

LA CONSIGLIERA est.                                                                                                LA PRESIDENTE

Caterina Baisi                                                                                                                                          Giuliana Melandri